28/12/2018 – TAR MARCHE – Sent. 817/2018 Pres. Filippi Est. RUIU

Espropriazione per Pubblica Utilità – art. 21 DPR 327/2001 – Costituzione Commissione Tecnica per la valutazione della indennità espropriativa – obbligo – decorrenza - Giurisdizione Amministrativa - sussiste

29/01/2019

… “I ricorrenti sono proprietari di terreni interessati dal progetto avente ad oggetto opere compensative all’interno del Comune di X. Nei loro confronti il Dirigente della Segreteria Tecnica ed Espropri di Autostrade per l’Italia SpA, delegato da ANAS dei sensi dell’art. 6 del DPR n. 327 del 2001, emetteva quindi decreto motivato di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del citato DPR, disponendo l’occupazione dei beni necessari per i lavori di cui sopra, con determinazione dell’indennità di espropriazione provvisoria e indicazione della data prevista per l’immissione in possesso. Con il provvedimento si informava che, nel caso i proprietari non avessero accettato l’indennità provvisoria offerta, gli stessi si sarebbero potuti avvalere della procedura di stima dell’indennità definitiva prevista dall’art. 21 del DPR n. 327 del 2001.I I ricorrenti ritenevano di non accettare l’indennità. Nel comunicare ad Autostrade per l’Italia SpA la non accettazione dell’indennità, essi richiedevano, con nota del 23 giugno 2016 la stima dell’indennità definitiva mediante nomina da parte di Società Autostrade della Commissione Tecnica di cui all’art. 21 citato, indicando il tecnico di fiducia. I ricorrenti sostengono che Autostrade per l’Italia Spa non ha dato risposta alla richiesta nei termini di legge. Con provvedimento del 5 maggio 2017, Autostrade per l’Italia SpA ha comunicato che la Commissione Tecnica deputata alla stima dell’indennità definitiva di cui all’art. 21 del DPR n. 327 del 2001 potrà essere validamente costituita solo dopo l’emissione del decreto d’esproprio. Con ricorso ex agli artt. 31, 87 commi 2 e 3, 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio prestato da autostrade e, in alternativa, l’annullamento del citato atto in data 5 maggio 2017 con cui Autostrade per l'Italia S.p.A. afferma che il tecnico di cui all’art. 21 del DPR n. 327 del 2001 verrà nominato successivamente all’adozione del decreto di esproprio. Si è costituita Autostrade per l’Italia Spa, deducendo l’inammissibilità del ricorso presentato con il rito del silenzio e, comunque, l’infondatezza dello stesso. Si sono altresì costituiti, con memoria di stile, Anas SpA e il Ministero intimato. Con ordinanza collegiale n. 833 del 2017, il Tribunale ha disposto: - di respingere l’eccezione di inammissibilità dedotta da Autostrade per l'Italia SpA, alla luce dell’esplicita previsione dell’art. 32 cod. proc. amm., il quale prevede che in ogni caso, quando sono proposte, nello stesso giudizio, domande connesse a riti diversi, vada comunque applicato il rito ordinario, con possibilità di conversione in corso di giudizio; - di disporre la conversione dell’odierno giudizio in rito ordinario. A seguito della conversione, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 5 dicembre 2018, 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 Il Collegio non può che confermare la propria sentenza n. 510 del 2018, resa su identica questione. Detta sentenza, come reso noto da Autostrade per l’Italia SpA, è impugnata di fronte al Consiglio di Stato con ricorso r.g. 8778/2018 e non risulta sospesa. Anche con riguardo alle memorie conclusive depositate da Autostrade per l’ltalia Spa in data 2 e 14 novembre del 2018, il Collegio si riporta alle argomentazioni della sentenza citata, con particolare riferimento a quelle relative alla formulazione dell’art. 32 del DPR n. 327 del 2001. 1.2 Deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione di questo giudice sul ricorso in epigrafe. Ciò risulta dalla giurisprudenza in tema di impugnazione del silenzio rifiuto relativamente alla domanda di nomina della commissione ex art. 21 del DPR n. 327 del 2001. Come condivisibilmente chiarito in giurisprudenza (Cons. Stato IV, n. 29 febbraio 2016 n. 858), l’attivazione del procedimento ex art. 21 del DPR n. 327 del 2001 (nomina dell’esperto, etc) interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal GA. Diverso è il caso della determinazione della indennità di espropriazione laddove la questione sia già stata rimessa alla Commissione Provinciale di cui all’articolo 41 del DPR n. 327 del 2001, restando la controversia attratta, ai sensi dell'art. 54 del t.u. espropriazioni, nella competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione alla stima spettante alla Corte d'Appello. 1.3 Nel caso in esame, il provvedimento impugnato concerne la richiesta di nomina della Commissione, per cui la giurisdizione è del giudice amministrativo. 2. Nel merito il ricorso è fondato, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 21 del DPR n. 327 del 2001. 2.1 Va infatti rilevato che la stessa lettera dell’articolo citato prevede la possibilità di produrre l’istanza all’atto della mancata accettazione dell’indennità provvisoria. La stessa giurisprudenza in materia di silenzio sull’istanza di nomina ha sempre ritenuto che la presenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione fosse individuabile in tale fase procedimentale. In particolare, il comportamento inerte dell’autorità espropriante rispetto all’istanza di cui sopra è stato ritenuto dalla giurisprudenza illegittimo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in presenza dell’obbligo di concludere il procedimento già avviato a seguito della non accettazione ad opera dei proprietari interessati dell’indennità provvisoria, per non avere l’autorità espropriante provveduto a nominare la commissione di due tecnici di cui al comma 3 del citato art. 21 del DPR n. 327 del 2001 né fissato il termine entro il quale presentare la relazione di stima del bene (Tar Campania Napoli 23 ottobre 2017 n. 4921). 2.2 L’art. 20 comma 7 del DPR n. 327 del 2001 del resto specifica che in caso di mancata accettazione dell’indennità provvisoria è possibile nominare un tecnico ai sensi del successivo 21 comma 2. Quest’ultimo prevede che, nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. Ai sensi del successivo comma 4 il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse 2.3 A parere del Collegio il dato normativo non sembra dare appigli all’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione. Non appare, in particolare, decisivo il riferimento al Parere del 29 marzo 2001 n. 4 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato che si limita a chiarire come, ordinariamente, i lavori si debbano svolgere dopo l’adozione del decreto di esproprio. Del resto è la stessa Amministrazione ad affermare, nella propria memoria di costituzione che “sulla base della notifica del decreto di occupazione d’urgenza, all’inizio del procedimento espropriativo il proprietario può richiedere la nomina del collegio tecnico di cui all’art. 21 del DPR n. 327 del 2001. Tale Collegio è tenuto a pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina…”. 2.4 Dato che non è posta in dubbio la facoltà del privato di attivare il procedimento ex art. 21 in questa fase, la tesi dell’Amministrazione rinvierebbe la nomina della Commissione al termine della procedura espropriativa, il che sembra non coerente con i precisi termini previsti per lo svolgimento della proceduta. 2.5 Del resto, il testo dell’art. 23 del DPR, nella parte in cui al comma 1 lett. d) prevede che il decreto di esproprio “dà atto dell’eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se sia stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti”, implica la possibilità che la Commissione sia nominata prima del decreto. Inoltre, l’articolo 22 bis del DPR non prevede deroghe con riguardo alla determinazione dell’indennità di espropriazione, se non con riguardo alla determinazione urgente in assenza di contraddittorio dell’indennità provvisoria. 2.6 Alla luce del dato normativo non appaiono quindi condivisibili le argomentazioni difensive dell’Amministrazione, che si basano principalmente nel porre in risalto l’importanza del decreto di esproprio come momento in cui va valutato il valore del bene, anche in considerazione delle sopravvenienze che si verificano nel corso del procedimento espropriativo con occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del DPR n. 327 del 2001 e dei successivi contenziosi. Non è altresì convincente il richiamo dell’art. 32 comma 1 il quale prevede che il valore del bene debba essere determinato al momento del procedimento di esproprio dato che esso non contiene alcun riferimento alla nomina della Commissione ex art. 21 e fa salvi gli altri criteri previsti dalla legge. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Autostrade per l’Italia SpA dovrà quindi procedere alla nomina della Commissione ex art. 21 del DPR n. 327 del 2001 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Non si procede alla nomina di un Commissario ad Acta richiesta dai ricorrenti vista la natura impugnatoria del presente ricorso.” …

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