29/12/2018- TAR MARCHE- Sent. 824/2018 Pres. Filippi Est. De Mattia

Contributi Comunitari Agricoltura- decadenza dai benefici- difetto di motivazione e istruttoria- sussistenza- annullamento del provvedimento

23/01/2019

..." I. Con il presente ricorso la ditta ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui è stata disposta, nei suoi confronti, la decadenza dal contributo già erogato per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, in relazione ai benefici previsti dal regolamento CE 2078/92- Misura D- Azione 1 (sottomisura D1- Conservazione siepi), "...". Ciò in quanto, a seguito di controlli a campione e all'esito di sopralluoghi, di cui l'ultimo svoltosi in data 15 marzo 2006, il Corpo Forestale dello Stato riscontrava la non conformità della realizzazione della sottomisura D1 rispetto alle finalità della misura e la non  coerenza del progetto approvato. L'irregolarità, come si legge nel decreto di decadenza e nel verbale del Corpo Forestale dello Stato del 27 marzo 2006, consiste nel fatto che la superficie ammissibile a siepe è risultata inferiore al 5% della superficie totale ammessa a liquidazione; poiché la percentuale di scostamento tra la superficie a siepe e la siepe effettiva e quella dichiarata è stata accertata come superiore al 20%, è stata decretata la decadenza totale dal beneficio, ai sensi dell'art. 5, comma2, del D.M. n. 159 del 1998. A sostegno del gravame la ditta deduce:              

-violazione del Regolamento CE 2078 del 1992 degli artt. 3,7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1,3,4,5,8 del D.M. n. 159 del 1998, illegittimità derivata ed eccesso di potere. Lamenta la ricorrente che la decadenza sarebbe stata pronunciata sulla scorta del solo verbale del Corpo Forestale dello Stato all'esito del sopralluogo effettuato il 15 marzo 2006, in assenza di preavviso e di contraddittorio con gli interessati. Inoltre, la situazione dei luoghi oggetto dell'accertamento è quella esistente nell'anno 2006, mentre l'ultima domanda di aiuto era stata inoltrata nell'anno 2002, sicchè i controlli sarebbero stati effettuati al di fuori del periodo di impegno, a misura già cessata, senza che sussiste un obbligo di conservazione dello stato di fatto precedente a carico del richiedente. Peraltro, dalla prima domanda di aiuto sono decorsi nove anni rispetto alla data dell'accertamento, il che comporta che lo stato dei luoghi ben potrebbe essere mutato per il decorso del tempo, trattandosi di siepi la cui evoluzione naturale è la trasformazione in bosco. Di qui la violazione dell'art. 3 del regolamento CE 2078 del 1992, il quale prevede la durata quinquennale dei programmi pluriennali di attuazione degli obiettivi del regime degli aiuti, con conseguente illegittimità dell'attività di verifica posta in essere, successiva di ben quattro anni rispetto alla cessazione della misura. Inoltre, sarebbe stato necessario almeno motivare le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a non inoltrare agli interessati il preavviso dell'accertamento, in tal modo frustrando il principio del contraddittorio. Né la regione si sarebbe premurata di accertare la conformità del programma nei periodi di attuazione dello stesso;

-violazione del Regolamento CE 2078 del 1992, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli art. 1 e ss. del D.M. n. 159 del 1998, illegittimità derivata ed eccesso di potere sotto ulteriori profili. La ricorrente, oltre a ribadire le doglianze di cui al precedente punto, contesta, nel merito, l'accertamento svolto dal Corpo Forestale dello Stato. In particolare, non condivide l'assunto secondo cui la siepe esistente sulle particelle 58 e 73 del foglio n. 13 sarebbe parte di un bosco di superficie maggiore, sia perché la continuità della siepe con un bosco non escluderebbe, a suo dire, la concedibilità della misura, sia perché essa differirebbe dal bosco per tipologia e composizione; inoltre, l'area di cui si discute non presenterebbe neppure le caratteristiche del bosco, come definito dall'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1985. Anche per la particella n.59 del foglio 13 il Corpo Forestale avrebbe incomprensibilmente valutato una superficie destinata a siepe inferiore rispetto a quella effettivamente esistente, così come illogica e non corretta sarebbe, sempre a dire della ricorrente, l'esclusione della valutazione della siepe che occupa la particella n. 64 del medesimo foglio;

-violazione del Regolamento CE 2078 del 1992, dell'art. 3 della legge n.241 del 1990, degli artt. 1,3,4,5,6,8,9 del D.M. n. 159 del 1998 e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 898 del 1986, illegittimità derivata ed eccesso di potere sotto ulteriori profili. Sulla base del falso presupposto di una superficie occupata a siepe inferiore a quella dichiarata sarebbe stato, dunque, adottato il decreto di decadenza, con conseguente erronea applicazione del D.M. n. 159 del 1998, art. 5, comma 2, e art. 6, comma1. Non vi sarebbe, quindi, alcuna irregolarità né falsa dichiarazione nella domanda di aiuto. I provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in violazione del principio del contraddittorio, privi di una adeguata motivazione e in violazione degli artt. 9 del D.M. n. 159 del 1988 ( secondo cui competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi) e 3, comma 2, della legge n. 898 del 1986 (per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla Confagricoltura, per cui tramite la domanda di aiuto era stata presentata);

-violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1,2,3,4, e 5 del D.M. n. 159 del 1998, illegittimità derivata da eccesso di potere, nonché, in via subordinata, illegittimità della sanzione irrogata di decadenza totale dagli aiuti. Ferme restando le superiori considerazioni, parte ricorrente lamenta, altresì la violazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 159 del 1998, il quale prevede una particolare istruttoria prima di procedere alla pronuncia della decadenza totale, del tutto pretermessa dall'Amministrazione; in subordine, la ditta assume che, in ragione dell'esiguità dello scostamento, l'Amministrazione avrebbe dovuto pronunciare una decadenza parziale e non totale dal contributo, stante quanto disposto dal comma 2, dell'art. 5 del D.M. n. 159 del 1998.

Si è costituita in giudizio la Regione Marche intimata.

Con ordinanza n. 658 del 2006 il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione di misure cautelari.

Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018 la causa è stata posta in decisione.

I. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che si vanno ad evidenziare.

II. In primo luogo, occorre chiarire che la pronuncia di decadenza dal beneficio in questione è stata disposta ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. n. 159 del 1998, il quale prevede che "se l'aiuto viene calcolato per superficie, la decadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda , in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato". In altri termini, l'Amministrazione ha fondato il provvedimento di decadenza sull'insussistenza di un presupposto di ammissibilità all'aiuto già all'epoca della presentazione delle domande, avendo riscontrato un discostamento tra superficie dichiarata  in domanda e quella accertata superiore al 20%. E' pertanto in relazione a tale motivazione che va accertata la legittimità dei provvedimenti gravati, non essendo stata posta a base della pronuncia di decadenza la violazione dell'impegno pluriennale di mantenimento e di ripristino delle siepi (sebbene un minimo e generico accenno ne venga fatto nel verbale  del Corpo Forestale dello Stato) cui la Regione ha fatto riferimento nei propri scritti difensivi (cfr. in particolare, la memoria di costituzione depositata in data 16 ottobre 2006 e le pagine 5 e 6 della memoria depositata il 10 luglio 2018). Tale violazione, quandanche sussistente, attiene ad un impegno da attuarsi nella fase esecutiva del rapporto e che grava sul beneficiario (come correttamente asserito dalla Regione nei propri atti), mentre, come sopra detto, l'impugnato decreto di decadenza si fonda sull'insussistenza di una condizione di ammissibilità al beneficio. Peraltro, qualora la ragione della decadenza fosse stata individuata nella violazione di un obbligo imposto dal rapporto di concessione, la controversia, per principio giurisprudenziale pacifico, sarebbe stata devoluta al giudice ordinario, sussistendo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice rispetto a vertenze che attengano alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un dedotto inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione (ex multis, TAR Piemonte Torino, sez. II, 22 agosto 2018 n. 968).

III. Ciò posto, fondate si rivelano le censure di difetto di istruttoria e di motivazione rispetto al contestato discostamento tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata. Sia nei documenti istruttori prodromici al decreto n. 260 del 16 giugno 2006, sia nei propri scritti difensivi, la Regione fa riferimento ad accertamenti iniziati in loco sin dal 2002, l'ultimo dei quali coinciderebbe con il sopralluogo del 15 marzo 2006. Tuttavia di tali verifiche precedenti non vi è traccia agli atti del giudizio, per cui non è dato sapere le date precise  in cui esse sono state svolte e le modalità attraverso cui sono state condotte. La circostanza assume rilievo proprio rispetto al motivo posto a base della decadenza, che, si ribadisce, è stata pronunciata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 159 del 1998. In altri termini sebbene sia indubbio che sussistesse in capo al richiedente l'obbligo di mantenimento delle siepi anche nei successivi anni alla presentazione della domanda, l'accertamento di detta inosservanza non ha costituito motivo della decadenza, che risulta fondata sul solo discostamento tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in loco ( la situazione di fatto esistente all'atto dell'accertamento ha costituito solamente il parametro per rilevare detto discostamento). Ai fini di una pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 159 del 1998, invece, sarebbe stato onere dell'Amministrazione verificare, anche in base a indici presuntivi, il discostamento tra quanto dichiarato dal richiedente e quanto accertato prendendo a riferimento la situazione esistente al momento della presentazione della domanda. Al contrario, dai documenti istruttori prodromici al decreto finale si evince che la Regione, pur avendo pronunciati la decadenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. citato, ha accertato la sussistenza del requisito di ammissibilità all'aiuto esclusivamente valutando la situazione esistente al momento dei sopralluoghi, senza alcun riferimento, anche mediante il richiamo ad indici presuntivi, alla compatibilità dello stato di fatto concomitante alle verifiche (di cui peraltro non si conoscono le date se non quella dell'ultimo sopralluogo del 15 marzo 2006) con quello dichiarato in domanda. Quanto poi alle contestazioni della ricorrente rispetto agli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione, esse hanno riguardato, anche in sede amministrativa 8vedi perizia tecnica del 24 aprile 2006 in allegato alle osservazioni prodotte all'esito del verbale del Corpo Forestale dello Stato del 27 marzo 2006), solo le siepi che interessano le particelle n. 58, 59, 64 e 73 del foglio n. 13. Il consulente tecnico di parte, con particolare riferimento alla siepe insistente sulle particelle n. 58 e 73, ne ha evidenziato la diversa composizione e struttura floristica rispetto al bosco contiguo, per una serie di caratteristiche e di fattori ben descritti in perizia; riguardo ai rilievi del Consulente, la Commissione regionale di coordinamento, nel verbale del 24 maggio 2006, si è limitata a sostenere che l'intera superficie di mq. 6695+485 è del tutto assimilabile alla nozione di bosco di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1985, trattandosi di una superficie superiore ai 5000 mq composta da alberi e arbusti forestali aventi una copertura superiore al 50% di fatto, tuttavia, non è stato controdedotto su quanto sostenuto in perizia in proprio in merito alla possibilità di considerare la siepe che si sviluppa lungo in corso del Fosso della Biscia come un ecosistema distinto rispetto al bosco e al calanco adiacenti. Trattandosi di una superficie rilevante ai fini dell'ammissibilità al beneficio, l'onere motivazionale avrebbe dovuto essere assolto, sul punto, con maggiore rigore, tanto più che la Commissione di coordinamento è intervenuta in sede di riesame a fronte delle circostanziate osservazioni della ditta richiedente.

Nulla è detto nel verbale della Commissione regionale di coordinamento neppure in risposta all'assunto del consulente secondo cui la siepe insistente sulla particella n. 64 ( che isolatamente intesa è risultata essere inferiore ai 100 metri lineari) andrebbe in realtà considerata un tutt'uno con la siepe delle particelle n. 58,59 e 73, delle quali costituirebbe il prolungamento e con le quali andrebbe a integrare un'unica formazione vegetale.

IV. Per le suesposte ragioni, il Collegio, reputando fondate le censure con cui la ricorrente lamenta l'insufficienza di istruttoria e di motivazione con riferimento agli atti imputati, ritiene che il ricorso sia fondato e da accogliere.

V. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sia in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa per cui è causa, sia tenuto conto della risalenza, nel tempo, della presente controversia."...

 

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