8.1.2019 Corte di Appello di Ancona – sent. 1/2019 Pres. Cetro Rel. Baldi

Licenziamenti disciplinari plurimi – giudicato sul primo – cessazione materia del contendere sui giudizi successivi.

29/01/2019

…“Con la sopra indicata sentenza il Tribunale di Pesaro ha deciso l’opposizione proposta con ricorso ex art. 1, commi 51 ss., L. 92/2012 dall’Agenzia delle Entrate avverso l’ordinanza del medesimo Giudice, resa a seguito dell’impugnativa del licenziamento disciplinare senza preavviso del 15.4.2015 comminato dall’Ente a X, funzionario dell’Agenzia inquadrato nella terza area F4, in seguito alla segnalazione del 18.2.2015 proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di A riguardante un’indagine condotta, fra l’altro, nei confronti del X medesimo in relazione alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione.             Il primo Giudice, dopo aver preso atto dell’opposizione incidentale proposta dal X in relazione al rigetto dell’eccezione di intempestività della contestazione degli addebiti, premessa l’ammissibilità di un nuovo licenziamento fondato su fatti diversi rispetto a quelli riguardanti il precedente licenziamento risalente al 22.1.2014, ritenuta, altresì, tempestiva la contestazione alla luce del momento in cui l’amministrazione era venuta a conoscenza dei fatti imputati e la regolarità formale del procedimento disciplinare, nel merito ha respinto l’opposizione confermando l’ordinanza emessa all’esito della prima fase con la quella ha accolto l’impugnativa del licenziamento, giudicando, quindi, insussistente la responsabilità disciplinare di X in relazione ai fatti contestati.             Avverso la sentenza ha proposto reclamo l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi.             Con il primo motivo la reclamante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale, dopo aver premesso che il provvedimento disciplinare del licenziamento era adeguatamente esposto e motivato, ha disatteso la rilevanza disciplinare dei fatti contestati senza entrare nel merito degli stessi.             Con il secondo motivo l’amministrazione finanziaria contesta il ragionamento del Tribunale che ha escluso la rilevanza disciplinare dei fatti contestati per il solo fatto che in relazione agli stessi era intervenuta nel frattempo in sede penale sentenza di non luogo a procedere, quindi, senza valutare gli aspetti disciplinari della vicenda nella quale era rimasto coinvolto il X.             Con il terzo motivo di impugnazione l’Agenzia lamenta la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice che, limitandosi alla considerazione dell’irrilevanza penale dei fatti, non ha valutato le numerose disposizioni normative violate, rilevanti da un punto di vista disciplinare e legittimanti il licenziamento intimato al funzionario.             Con il quarto motivo l’ente pubblico contesta la decisione del primo giudice che, annullando il licenziamento, ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro non considerando che il dipendente aveva già subito un precedente licenziamento in data 22.1.2014 la cui impugnazione era stata già respinta dal Tribunale di Pesaro con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Ancona del 14.12.2016, il che, a dire dell’appellante, determinerebbe l’impossibilità della disposta reintegrazione.             Con l’ultimo motivo di impugnazione, infine, l’amministrazione lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui l’ha condannata al pagamento integrale delle spese processuali, mentre, stante il rigetto dell’opposizione incidentale proposta dallo stesso X avverso l’ordinanza pronunciata all’esito della prima fase, la reciproca soccombenza avrebbe dovuto portare quantomeno all’integrale compensazione di dette spese.             Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo che, accolto il reclamo e riformata la sentenza di primo grado, venga respinta l’impugnativa di licenziamento proposta dal X con condanna di questi al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.             Nel processo di reclamo si è costituito X che, preliminarmente, tenuto conto dei riferimenti svolti dall’amministrazione al precedente licenziamento del 22.1.2014, ha evidenziato che il giudizio relativo a tale recesso è tutt’ora pendente, essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata dalla reclamante.             Nel merito X ha eccepito l’infondatezza dell’impugnazione in quanto il primo giudice avrebbe esattamente valutato i fatti relativi ai capi di imputazione del procedimento penale conclusosi con la sentenza di proscioglimento.             La parte reclamata ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto dell’avversa impugnazione con il favore delle spese processuali relative anche al secondo grado di giudizio.             All’esito dell’udienza del 20.3.2018, la Corte ha disposto la sospensione del processo in considerazione della ritenuta pregiudizialità del giudizio relativo al precedente licenziamento rispetto a quello in esame.             In seguito alla riassunzione della controversia ad opera dell’Agenzia delle Entrate con ricorso depositato il 16.10.2018, all’udienza del 18.12.2018, con entrambe le parti costituite, discussa la causa, sulle conclusioni come in atti, la Corte si è riservata di decidere.             Così sinteticamente riassunti i fatti ed il processo, in relazione alla presente controversia va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.             Risulta pacifico fra le parti ed è documentato dagli atti prodotti che il licenziamento del 15.04.2015, oggetto del presente giudizio, è intervenuto allorquando il rapporto di lavoro era già cessato in seguito al licenziamento intervenuto il 22.1.2014.             Ugualmente pacifica è la circostanza secondo la quale il secondo licenziamento è stato irrogato in relazione a fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli che avevano portato la primo recesso e, come risulta dal provvedimento disciplinare, l’Agenzia delle Entrate nell’irrogare la massima sanzione ha tenuto conto di quella precedente.             Orbene, il precedente provvedimento disciplinare è stato oggetto di impugnazione e, come hanno dato conto le parti, il Tribunale di Pesaro, prima, la Corte d’Appello di Ancona, poi, hanno respinto l’impugnativa proposta dal X, sancendo la legittimità del licenziamento irrogato.             Le parti hanno, altresì, dato atto della circostanza secondo la quale il precedente giudizio riguardante detto provvedimento disciplinare si è definitivamente concluso con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che, con la sentenza n. 20749 del 16.8.2018, ha respinto il ricorso proposto dal X avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona.             In buona sostanza, allora, l’impugnativa proposta dall’odierno reclamato avverso il precedente provvedimento di recesso è stata definitivamente respinta e, quindi, il rapporto di lavoro risulta risolto fin dal 22.1.2014, data del licenziamento oggetto del precedente giudizio.             Così mutata la situazione d’origine, è evidente che il licenziamento del 15.4.2015 risulta ultroneo perché intervenuto in un rapporto conclusosi in epoca anteriore e mai ripristinato.             Altrettanto evidente è che nessuna delle due parti ha più interesse ad accertare la legittimità o meno di quest’ultimo licenziamento perché qualsiasi pronuncia di merito non potrebbe avere alcun effetto, sarebbe, cioè, inutiliter data in relazione ad un rapporto inesistente.             La Corte ritiene, quindi, di condividere quanto statuito in situazioni analoghe dalla Suprema Corte secondo la quale “il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore determina l’accertamento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro alla data dell’intimato licenziamento, e pertanto deve ritenersi priva di effetti eventuale altra sentenza che, dichiarata l’illegittimità di un successivo licenziamento intimato allo stesso lavoratore, ne ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, atteso che quest’ultima sentenza incide su di un rapporto giuridico non più esistente al momento in cui i suoi effetti dovrebbero retroagire, non essendo possibile la “riattivazione” di un rapporto di lavoro già cessato de “jure”; né consegue che, ove sia pendente il giudizio di legittimità in ordine alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità del secondo licenziamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere” (così Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 6623 del 8/7/1998, e, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 1244 del 20/1/2011 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. L., sentenza n. 6308 del 10/3/2017).             Peraltro, la Suprema Corte ha anche evidenziato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ipotesi di tal fatta va, comunque, pronunciata, dal momento che nemmeno potrebbe ipotizzarsi un interesse del lavoratore ad ottenere una sentenza che gli riconosca un diritto risarcitorio relativamente al secondo recesso in quanto “l’accertamento giudiziale dell’intrinseca ingiustizia del primo ordine di reintegrazione travolge tutti gli effetti che vi trovavano fondamento” (così Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 8751 del 27/6/2000, principio ribadito di recente anche da Cass. n. 6308/2017 già citata).             Il reclamo va, pertanto, accolto e la sentenza riformata con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.             Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate fra le parti ex art. 92 c.p.c. dal momento che, per un verso, il procedimento disciplinare e la relativa sanzione che ne è conseguita sono frutto di una necessaria iniziativa dell’amministrazione in presenza della trasmissione degli atti relativi al procedimento penale intrapreso nei confronti del X, per altro verso, il tutto è stato vanificato dalla definizione del precedente giudizio che ha sancito la legittimità del primo licenziamento irrogato al funzionario”…              

© Artistiko Web Agency