Abuso edilizio - Omessa notifica controinteressati - ricorso cumulativo - eccezionalità - differente provvedimento ad oggetto bene tutelato (abuso edilizio in area privata ed abuso edilizio in area demaniale) - inammissibilità

Consiglio di Stato Sez. I - Parere Numero 00331/2022 e data 11/02/2022 Spedizione - Presidente Torsello Est. Barbati

16/05/2022

 Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica veniva chiesto da parte del soggetto esecutore l'annullamento di due provvedimenti sanzionatori relativi ad abusi concernenti un complesso di manufatti abusivi insistenti, in parte, su area di proprietà demaniale, in parte su ente urbano-strada e in parte su terreno di proprietà di privati. Anche ai privati proprietari era stata notificata l'ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere delle quali è stato esecutore il Sig. X, perciò unico destinatario dell'ordinanza relativa ai quanto ai manufatti realizzati, senza titolo, su area demaniale e dell'ente urbano-strada. A sostegno del gravame, il ricorrente deduce un'articolata serie di censure. Il Ministero, nella relazione, rileva in via preliminare che dagli atti di causa non risulta la notifica del ricorso ai proprietari del terreno sul quale insistono taluni dei manufatti abusivi, da ciò assumendo l'improcedibilità del ricorso. Quanto al merito delle censure, osserva che il Comune ha comunicato al Sig. X l'avvio del procedimento e che deve, pertanto, escludersi una violazione delle regole in tema di partecipazione al procedimento. Rileva, inoltre, come per costante giurisprudenza le ordinanze in contestazione s1 intendano sufficientemente motivate con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, a nulla rilevando il tempo intercorso tra la realizzazione della stessa e l'adozione del provvedimento sanzionatorio, tanto da non potersi ravvisare, in questi casi, alcuna tutela del legittimo affidamento. Evidenzia, altresì, che le opere realizzate, indipendentemente da quale ne sia l'utilizzo, presentano caratteristiche tali da necessitare di un titolo edilizio. Di più, dovendosi considerare di "nuova costruzione", sono soggette a permesso di costruire nonché al parere di compatibilità con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, alla normativa sismica e a concessione demaniale. Per quanto concerne la censura relativa all'indicazione non corretta dell'area da acquisire gratuitamente, il Ministero rileva come ciò non costituisca elemento essenziale dell'ordinanza repressiva dell'abuso edilizio, potendo tale indicazione essere operata anche con il successivo atto ricognitivo dell'inottemperanza. Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha così argomentato: " ..... Con riferimento all'eccezione dedotta in via preliminare dal Ministero circa la mancata notifica del ricorso ai Signori Y, proprietari del terreno interessato dalla presenza di una porzione dei manufatti abusivi, in quanto tali anch'essi destinatari dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, si conviene sul riconoscimento, in capo ai proprietari, di un interesse qualificato atto a riconoscerli come controinteressati, in ragione della lesione diretta che le opere edilizie illecite arrecano al loro diritto di proprietà, facendone perciò litisconsorti necessari cui il ricorso deve essere notificato (sul punto, cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n.4684 del 2012 e Sez. VI, n. 2416 del 2017 ove si richiama sul punto l'indirizzo interpretativo della pronuncia del 2012), pena la inammissibilità dell'impugnazione proposta. La Sezione osserva, comunque, che con il ricorso in oggetto sono contestualmente impugnati due atti distinti, riferiti a fattispecie di illecito differenti, come tali soggette a una disciplina altrettanto differente anche in termini di responsabilità e di procedimento sanzionatorio. Da un lato, l'abuso realizzato su area di proprietà privata, quanto all'ordinanza n.2 del 2019, non a caso riferita all'art.31, "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire) in totale difformità o con variazioni essenziali'', del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e notificata anche ai proprietari del terreno. Dall'altro, l'abuso realizzato su un'area di proprietà pubblica- demaniale e dell'ente urbano-strada, quanto all'ordinanza n.3 del 2019, perciò riferita all'art. 35, "Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici" del TUE e, come tale, notificata al solo Sig. Sereno quale esecutore materiale dell'abuso. A questo proposito, occorre infatti ricordare che nel caso di abusi edilizi commessi su aree di proprietà privata, "le sanzioni possono essere irrogate anche nei confronti del proprietario non responsabile) in quanto egli si trova in una relazione qualificata con l'immobile", tanto da farne "il solo soggetto legittimato a intervenire) eliminando l'abuso", laddove, nel caso di illeciti edilizi su suolo pubblico, la sanzione è irrogata solo al responsabile dell'abuso (in questo senso, ex multis) Cons. St. Sez. VI, n. 2558 del 2021 e Cons. St., Sez. VI, n.2211 del 2015). Con il ricorso straordinario, in esame, si è dunque in presenza di un ricorso cumulativo che, di per sé, rappresenta un'eccezione alla regola generale del processo amministrativo, in forza della quale il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento, tanto che il ricorso cumulativo deve ritenersi ammissibile solo entro i confini fissati dall'Adunanza plenaria del 27 aprile 2015, n.5, e pertanto, fra il resto, solo quando "tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale ( da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione tra controversie [ .. ])." (In tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, n.6385 del 2020. Cons Stato, Sez. III, del 18 maggio 2021, n. 2258). Nel caso di specie, e per quanto sopra evidenziato circa la natura delle due fattispecie di illecito edilizio, oggetto delle due ordinanze, qui contestualmente impugnate dal responsabile degli abusi, la Sezione ritiene che non ricorrano le condizioni necessarie alla proponibilità di un ricorso cumulativo, trattandosi appunto di provvedimenti sanzionatori correlati a illeciti differenti, connotati da presupposti differenti, coinvolgenti soggetti differenti e implicanti l'esercizio di poteri pubblici differenti nell'ambito di procedimenti sanzionatori a loro volta oggetto di differenti discipline. Ricorrono pertanto le condizioni perché il ricorso debba essere dichiarato inammissibile .... ".

© Artistiko Web Agency