Art. 1 c. 558 L. 296/20006 – Pubblico impiego – stabilizzazione – impugnazione delle graduatorie – giurisdizione dell’AGO.

1.12.2023 – TAR Marche – Sent. 786-2023 – Pres. Ianigro – Rel. De Mattia

18/12/2023

(omissis) …  “FATTO E DIRITTO 1. La ricorrente, in qualità di dipendente del Comune di X con profilo di funzionario dei Servizi Sociali, categoria D1, assunta con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica con provvedimento del 2004, in data 6 dicembre 2007 avanzava richiesta di stabilizzazione della propria posizione in relazione all’avviso pubblico del 22 novembre 2007, concernente appunto la procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006. Assume che, dopo l'accertamento dell'ammissibilità delle singole posizioni, si sarebbe dovuto procedere alla redazione delle diverse graduatorie formate per profilo professionale e per servizio di destinazione, ma che, all’epoca di proposizione del ricorso, nessuna graduatoria era stata pubblicata per la posizione di funzionario dei Servizi Sociali. Con il presente gravame, la stessa lamenta sotto più profili l’illegittimità dell’avviso pubblico, soprattutto con riguardo alla mancata previsione di tenere in debita considerazione anche i contratti di collaborazione continuata e continuativa (CO.CO.CO) e il periodo lavorativo successivo all’entrata in vigore della legge n. 296/2006 nel computo dei periodi atti a maturare i termini per la stabilizzazione (in particolare, nella memoria depositata in data 7 agosto 2023, la ricorrente precisa, al riguardo, che l’ampliamento della platea del personale stabilizzabile nel senso dalla stessa invocato sarebbe avallato dai principi e dalle condizioni poi introdotti dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), entrata in vigore il 24 dicembre 2007, in pieno svolgimento delle operazioni procedurali per cui è causa, nonché in base alle successive interpretazioni sul tema, ad esempio con circolare del MEF del 7 aprile 2008). Sempre nella medesima memoria, la ricorrente, anche in virtù dei principi introdotti dalla normativa sopravvenuta, conclude dolendosi dell’illegittimità dei criteri posti dal Comune di X, i quali avrebbero determinato la sua esclusione dalla stabilizzazione in discussione. Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune intimato, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa a procedimenti per l’inclusione/esclusione dalla graduatoria per la stabilizzazione non riconducibili a vere e proprie procedure concorsuali, nonché l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo la ricorrente impugnato né il provvedimento dirigenziale n. 448 del 21 febbraio 2008 conclusivo della procedura, né gli atti relativi alla successiva procedura di stabilizzazione indetta dal Comune di X nel 2008, alla quale la ricorrente ha preso parte ed è stata esclusa per carenza dei requisiti. Con ordinanza n. 329 del 2008, il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari non ritenendo sussistenti sufficienti profili di fumus. Dopo la dichiarazione di interesse alla decisione manifestata dalla parte ricorrente alla pubblica udienza del 7 marzo 2018 (ruolo aggiunto), alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. In via del tutto preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dal Comune di X nella memoria di costituzione depositata il 17 giugno 2008 e riproposta dal Collegio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Essa è fondata. 2.1. Giova innanzitutto precisare che, nonostante la difesa della ricorrente, con la memoria depositata in data 7 agosto 2023, abbia tentato di superare detta eccezione, assumendo che la presente controversia non è tanto volta ad affermare il diritto o meno all’inserimento nella graduatoria quanto piuttosto i presupposti per la partecipazione alla selezione, tuttavia, avuto riguardo al petitum sostanziale, non può negarsi che l’interesse azionato sia proprio quello ad ottenere la stabilizzazione, avendo la ricorrente preso parte alla relativa procedura. 2.2. Così chiarito il thema decidemdum, il Collegio non ha motivo per discostarsi dai principi giurisprudenziali ormai formatisi in materia, secondo cui: a) i processi di stabilizzazione (previsti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 558 e segg. e dalla L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 90) - tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36) - sono effettuati nei limiti della disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni; b) la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non, in particolare, la regola di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell'accesso tramite procedure selettive, atteso che la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", è subordinata al superamento di tali procedure; (le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento); c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", non "bandiscono" concorsi, ma devono limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda; d) diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l'amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere; e) in tale ultima ipotesi (che non ricorre nella fattispecie in esame, essendo la ricorrente già stata assunta all’esito di selezione pubblica) le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., ex multis, TAR Piemonte Torino, Sez. II, 22 gennaio 2011, n. 84; Cass. Civ., SS.UU., 22 febbraio 2012, n. 2568, 26 gennaio 2011, n. 1778 e 7 luglio 2010, n. 16041). Sulla stessa scia, la giurisprudenza più recente ha ribadito che non rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad atti inerenti ad una procedura di stabilizzazione del personale precario, indetta da un Comune in attuazione dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2007 e dell'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007, atteso che, “dal tenore letterale delle norme richiamate, si evince che è escluso il passaggio concorsuale, in quanto la stabilizzazione ivi prevista può avvenire in presenza di determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall'amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale, di talché la procedura di stabilizzazione non ha reso necessario l’espletamento di alcuna prova selettiva ma una mera attività di verifica dei titoli di ammissione al beneficio, il che comporta la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario (Cons. Stato n. 6821/18; nello stesso senso TAR Lazio - Roma n. 2871/19; TAR Lazio - Roma n. 1253/19). La procedura di stabilizzazione de qua non prevede lo svolgimento di prove selettive e/o concorsuali ma la mera verifica dei requisiti richiesti dall’art. 1 comma 558 della legge 296/2007. L’assenza di ogni profilo di concorsualità e di discrezionalità in capo all'amministrazione comporta, pertanto, che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario” (TAR Lazio Roma, Sez. II, 1° luglio 2021, n. 7824). 2.3. In conclusione, poiché il petitum sostanziale riguarda, nella fattispecie, l’accertamento del diritto soggettivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. 3. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto del fatto che l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è via via consolidato negli anni, anche successivamente alla proposizione del presente ricorso. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate. (omissis)

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