Art. 649 c.c. – gravi motivi – valutazione discrezionale del giudice

18.5.2020 Trib. Pesaro – Ord. 18.5.2020 - Est. Pietropaolo

18/05/2020

“Il Giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede,

premesso

- che parte opponente ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l’insussistenza del credito azionato in via monitoria e la compensazione con un proprio controcredito;

considerato

- che l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi", i quali, secondo la giurisprudenza di merito, possono essere ricollegati sia all'ingiusto pregiudizio che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto opposto, sia alla valutazione "prima facie" della fondatezza, o, comunque, della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione; - che, quindi, la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione, ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione;

rilevato

- che l’opposizione si fonda, essenzialmente, sulla diversa qualificazione giuridica della dichiarazione del 19.6.2013, rilasciata dal legale rappresentante (del debitore Ndr.), alla quale, in effetti, non pare potersi attribuire valenza di riconoscimento di debito, come sostenuto nel ricorso monitorio, in mancanza di un debito pregresso avente titolo nel contratto di consolidato fiscale intercorso tra le parti, dedotto a fondamento della domanda monitoria (allo stato, l’unico debito che trova titolo e giustificazione causale nel contratto di consolidato fiscale è quello di € 11.529,90, parzialmente saldato da parte opponente per € 6.017,00); - che l’ulteriore motivo di opposizione, incentrato sulla eccepita compensazione con il credito vantato dalla opponente in via prededuttiva, è in astratto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta, trattandosi di credito di importo notevolmente superiore a quello azionato in via monitoria;

ritenuto

-che sussistono i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., stante la non manifesta infondatezza dei motivi di opposizione;

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, dispone la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1113/2019” …. (omissis)

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