Studio legale Valentini
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11.7.2019 Trib. Pesaro Sent. 643/2019 Est. Mari
25/07/2019
Omissis
…“Con ricorso depositato in data ______ V promoveva il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con M . Il ricorrente precisava che dal matrimonio erano nati due figli: P di anni __ ed L. di anni __. I coniugi si erano separati consensualmente, come da decreto di omologa di questo Tribunale del ____. Le condizioni concordate prevedevano l’affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e regolare frequentazione con il padre. Ad M veniva riconosciuto il diritto di abitazione su un immobile sito a S, di proprietà di società riconducibile alla famiglia V; il diritto reale – da costituire con separato atto notarile – sarebbe cessato nel momento in cui i figli fossero divenuti economicamente autonomi. Nulla veniva stabilito con riguardo alla casa familiare, sita nel Comune di X (omissis ….) V avrebbe contribuito al mantenimento dei minori versando un assegno mensile di euro _______ complessivi, oltre alla metà delle spese straordinarie. Per il mantenimento della moglie V avrebbe versato un assegno di euro ________ mensili.Ciò premesso, V chiedeva la pronuncia del divorzio, con conferma dell’affidamento congiunto dei figli ai genitori e conferma dell’assegno di euro _______ per il mantenimento di ciascun figlio.Chiedeva invece che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto ad M, la quale dall’epoca della separazione non si era in alcun modo attivata per reperire un’occupazione, proveniva da una famiglia economicamente molto solida e possedeva i requisiti soggettivi ed oggettivi per lavorare e mantenersi da sé.
…“E’ vero che V appartiene ad una famiglia molto facoltosa”… …“Ma anche M ha alle spalle una famiglia più che benestante” (omissis)… …“In ogni caso le ricchezze dei rispettivi genitori non possono essere confuse con quelle dei coniugi e i primi – salvo il verificarsi di situazioni eccezionali – non hanno l’obbligo di farsi carico delle richieste ed esigenze dei figli e dei nipoti, come affermato anche dalla stessa convenuta nella propria costituzione per la fase contenziosa. Valutati tutti gli elementi sopra esposti, si può concludere che M possieda certamente le capacità personali e professionali per provvedere da sé alle proprie esigenze di vita – capacità che già da tempo avrebbe potuto mettere a frutto – e che non vi siano i presupposti per riconoscere in suo favore un assegno divorzile. Va confermato l’affidamento congiunto dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Su tale modalità di affidamento e collocamento concordano le parti. Il Collegio non ravvisa elementi che d’ufficio possano indurlo a ritenere che l’affidamento congiunto sia di pregiudizio per i minori o che il collocamento presso la madre nuoccia ai figli. Pertanto la domanda va accolta. Per quanto riguarda la frequentazione paterna va sostanzialmente confermato il calendario stabilito in sede di separazione (omissis) … che …“consentono di mantenere un rapporto assiduo tra il genitore non convivente e i minori e permettono loro di condividere sia momenti di riposto e svago che momenti di impegno (omissis). .…“E’ necessario, nell’interesse dei figli, che venga rispettata la frequenza stabilita: il genitore ha un dovere di tenere con sé i figli, prima ancora che un diritto, la figura paterna deve costituire un riferimento per i figli – non altrimenti sostituibile – e la sua presenza personale è indispensabile per la loro educazione. Le vacanze natalizie e quelle pasquali verranno divise a metà tra i genitori, con alternanza dei periodi di anno in anno. Anche le vacanze estive verranno divise a metà come previsto nella separazione; i periodi di competenza di ciascun genitore verranno decisi entro l’inizio di giugno di ogni anno. Per quanto riguarda la sistemazione abitativa, va osservato che M non ha chiesto un’assegnazione ex art. 337 sexies c.c., ma la conferma del diritto di abitazione costituito in suo favore con atto notarile all’epoca della separazione”… …“concordato dalle parti”… La questione così posta ha natura petitoria – in quanto attinente un diritto reale – e quindi esula dall’oggetto della presente causa” (omissis…)…..