Assegno divorzile – liquidazione – criteri

11.7.2019 Trib. Pesaro Sent. 643/2019 Est. Mari

25/07/2019

Omissis           

…“Con ricorso depositato in data ______ V promoveva il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con M .           Il ricorrente precisava che dal matrimonio erano nati due figli: P di anni __ ed L. di anni __.           I coniugi si erano separati consensualmente, come da decreto di omologa di questo Tribunale del ____.           Le condizioni concordate prevedevano l’affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e regolare frequentazione con il padre.           Ad M veniva riconosciuto il diritto di abitazione su un immobile sito a S, di proprietà di società riconducibile alla famiglia V; il diritto reale – da costituire con separato atto notarile – sarebbe cessato nel momento in cui i figli fossero divenuti economicamente autonomi.           Nulla veniva stabilito con riguardo alla casa familiare, sita nel Comune di X (omissis ….) V avrebbe contribuito al mantenimento dei minori versando un assegno mensile di euro _______ complessivi, oltre alla metà delle spese straordinarie.           Per il mantenimento della moglie V avrebbe versato un assegno di euro ________ mensili.Ciò premesso, V chiedeva la pronuncia del divorzio, con conferma dell’affidamento congiunto dei figli ai genitori e conferma dell’assegno di euro _______ per il mantenimento di ciascun figlio.Chiedeva invece che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto ad M, la quale dall’epoca della separazione non si era in alcun modo attivata per reperire un’occupazione, proveniva da una famiglia economicamente molto solida e possedeva i requisiti soggettivi ed oggettivi per lavorare e mantenersi da sé.

  • Si costituiva M, la quale, premesso che l’accudimento dei figli era gravato pressoché esclusivamente su di lei già dall’epoca del matrimonio, chiedeva che fossero confermate le condizioni della separazione riguardanti l’affidamento dei minori e che l’assegno per il mantenimento di ciascun figlio fosse aumentato ad euro _______ mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.Chiedeva anche che fosse previsto un assegno divorzile in proprio favore di euro ________ mensili - fermo il diritto di abitazione costituito con atto notarile al tempo della separazione – poiché l’impegno che profondeva nell’accudire i figli non le consentiva di reperire un’occupazione, V invece lavorava nelle società di famiglia particolarmente redditizie.
  • In data ______ è stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.La causa è stata istruita documentalmente. Le ulteriori istanze istruttorie delle parti sono state respinte in quanto le rispettive condizioni economico-patrimoniali, le posizioni lavorative e l’andamento della vita coniugale risultano dagli atti di causa e dai documenti prodotti.All’udienza delle parti hanno precisato le conclusioni in via definitiva.
  • Procedendo ora all’esame della domanda di assegno divorzile, è opportuno puntualizzare che le Sezioni Unite nella recente pronuncia n. 18287/2018 hanno definitivamente chiarito che “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in parti misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico –patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.Nel caso di specie va osservato che V ed M (omissis …hanno un’età inferiore a 50 anni)…Ne deriva che la comunione matrimoniale è durata meno di 8 anni.All’epoca della separazione M era una giovane donna …(omissis ….di anni……).La M è laureata in (omissis).Prima di sposarsi ha prestato attività alle dipendenze (omissis).Durante il matrimonio ha avuto due brevi esperienze lavorative, prima che nascesse il primogenito. Dopo la nascita della seconda figlia non ha più ripreso il lavoro.M nel ricorso per separazione - …deduceva che il marito era costantemente impegnato nel lavoro e quest’ultimo, di fronte alle rimostranze della moglie – che avrebbe voluto averlo accanto di più, in casa e con i figli – l’aveva vigorosamente invitata a trovarsi un impiego (v. pag. 7 del ricorso per separazione; doc. n. 3-4 del ricorrente).Se ne desume che dopo pochi anni di matrimonio la visione della distribuzione dei ruoli nella coppia non era più condivisa da ambo i coniugi.Deve escludersi che le aspettative professionali personali di M siano state sacrificate per la famiglia su accordo dei coniugi.In proposito va ricordato anche che durante il matrimonio M aveva potuto avvalersi di collaboratori domestici e baby sitter, cui delegare la cura della casa e le incombenze materiali quotidiane, come allegato nel ricorso per separazione.Neppure dopo la separazione la convenuta ha ripreso a lavorare, né risulta che abbia mai cercato lavoro, nonostante da allora siano trascorsi circa otto anni.La circostanza si spiega – in parte ed inizialmente – con il fatto che i bambini al tempo della pronuncia della separazione erano ancora molto piccoli e richiedevano un accudimento assiduo e – in parte e successivamente – con il fatto che la convenuta non ha avuto necessità di reperire un’occupazione, nonostante la giovane età e il titolo di studio glielo consentissero.In base alle condizioni della separazione poteva contare su una entrata mensile di euro _________ (di cui euro __________ versati da V a titolo di mantenimento per i figli ed euro _________ al netto delle imposte per il mantenimento della moglie). Inoltre al momento della separazione è stato costituito in suo favore il diritto di abitazione su un appartamento sito a S con termine finale nel momento in cui i figli saranno economicamente indipendenti; quindi non è gravata da spese di locazione.Neppure dopo che i figli hanno raggiunto entrambi l’età scolare e hanno conseguito una maggiore autonomia nelle attività quotidiane la M risulta aver cercato un lavoro.La convenuta a dimostrazione dell’impegno che le richiede l’accudimento dei figli ha depositato la prima pagina di una certificazione Asur che attesta un disturbo (omissis di uno dei figli)…., ma il documento risale (omissis ad alcuni anni or sono) …(omissis attualmente entrambi i figli frequentano la scuola senza problematiche attuali).Dalla relazione investigativa prodotta dal ricorrente è risultato che M è dedita pressoché ogni mattina alla frequentazione della palestra (doc. 23 del ricorrente).Negli atti viene dedotto che (omissis: recentemente) ha acquistato un’automobile (omissis) del valore di circa ______ euro (circostanza non contestata dalla convenuta), il che dimostra la sua buona capacità economica, pur non svolgendo attività lavorativa.Alla lue dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/208 che ha superato il precedente orientamento, incentrato sul tenore di vita goduto dal coniuge manente matrimonio e ha rimarcato che l’assegno divorzile non può essere confuso con una sorta di rendita – deve escludersi che M abbia diritto ad un assegno divorzile.La breve durata del matrimonio, la giovane età, il possesso di un titolo di studio qualificato, lo escludono.Va aggiunto anche che non vi è prova che M abbia contribuito alla carriera professionale di V e quindi alla formazione del suo personale patrimonio.V ha detto di aver iniziato a lavorare negli anni 90 (la circostanza non è stata contestata dalla convenuta) ed è sempre stato impiegato …(omissis).Il ricorrente non ha (omissis) …è dipendente con il ruolo di quadro e il suo stipendio mensile è di circa ______ euro; (omissis)…“non può ritenersi dimostrato che questo sia dipeso – o sia stato agevolato – dal ruolo assunto dalla M nella famiglia durante i pochi anni di matrimonio: l’impresa preesisteva al matrimonio” (omissis)… (omissis: su altre proprietà o potenzialità reddituali di V)

…“E’ vero che V appartiene ad una famiglia molto facoltosa”… …“Ma anche M ha alle spalle una famiglia più che benestante” (omissis)… …“In ogni caso le ricchezze dei rispettivi genitori non possono essere confuse con quelle dei coniugi e i primi – salvo il verificarsi di situazioni eccezionali – non hanno l’obbligo di farsi carico delle richieste ed esigenze dei figli e dei nipoti, come affermato anche dalla stessa convenuta nella propria costituzione per la fase contenziosa. Valutati tutti gli elementi sopra esposti, si può concludere che M possieda certamente le capacità personali e professionali per provvedere da sé alle proprie esigenze di vita – capacità che già da tempo avrebbe potuto mettere a frutto – e che non vi siano i presupposti per riconoscere in suo favore un assegno divorzile. Va confermato l’affidamento congiunto dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Su tale modalità di affidamento e collocamento concordano le parti. Il Collegio non ravvisa elementi che d’ufficio possano indurlo a ritenere che l’affidamento congiunto sia di pregiudizio per i minori o che il collocamento presso la madre nuoccia ai figli. Pertanto la domanda va accolta. Per quanto riguarda la frequentazione paterna va sostanzialmente confermato il calendario stabilito in sede di separazione (omissis) … che …“consentono di mantenere un rapporto assiduo tra il genitore non convivente e i minori e permettono loro di condividere sia momenti di riposto e svago che momenti di impegno (omissis). .…“E’ necessario, nell’interesse dei figli, che venga rispettata la frequenza stabilita: il genitore ha un dovere di tenere con sé i figli, prima ancora che un diritto, la figura paterna deve costituire un riferimento per i figli – non altrimenti sostituibile – e la sua presenza personale è indispensabile per la loro educazione. Le vacanze natalizie e quelle pasquali verranno divise a metà tra i genitori, con alternanza dei periodi di anno in anno. Anche le vacanze estive verranno divise a metà come previsto nella separazione; i periodi di competenza di ciascun genitore verranno decisi entro l’inizio di giugno di ogni anno. Per quanto riguarda la sistemazione abitativa, va osservato che M non ha chiesto un’assegnazione ex art. 337 sexies c.c., ma la conferma del diritto di abitazione costituito in suo favore con atto notarile all’epoca della separazione”… …“concordato dalle parti”… La questione così posta ha natura petitoria – in quanto attinente un diritto reale – e quindi esula dall’oggetto della presente causa” (omissis…)…..  

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