Associazione – ATC (Ambito territoriale Caccia) – modifica Statutaria - Legittimità – legittimazione attiva – fattispecie – difetto

27.04.2019 Trib. Pesaro Sent. n. 389 Est. Pini

28/01/2020

…”Con atto di citazione ritualmente notificato, A e B convenivano in giudizio l’Associazione X allo scopo di ottenere l’annullamento della delibera modificativa dello statuto adottata in data 28.03.2017 da quest’ultima. A sostegno della propria iniziativa, le parti attrici riferivano che – in data 28.03.2017 – l’associazione convenuta aveva modificato i co. 3 e 4 dell’art. 4 nonché l’art. 5 del proprio statuto allo scopo di variare i criteri di rappresentanza e di rappresentatività in assemblea; che tuttavia la nuova formulazione dell’art. 4 si rivelava assolutamente vaga ed imprecisa; che peraltro le modifiche suddette implicavano limitazioni e distorsioni al principio di rappresentatività del territorio e si ponevano in contrasto con la legge regionale n. 7/95 e con la legge n. 157/92. Si costituiva l’associazione convenuta, la quale, eccepito il difetto di interesse e comunque di legittimazione in capo alle parti attrici, evidenziava – concludendo nel merito per il rigetto della domanda - che, contrariamente a quanto affermato dagli avversari, non solo come non vi era stata alcuna violazione del principio di rappresentatività nella versione novellata dello statuto, ma la modifica si era resa necessaria proprio per porre rimedio alle distorsioni pacificamente verificatesi in passato; che, inoltre, alcuna inosservanza delle leggi citate poteva essere ravvisata. In materia di associazioni, ai sensi dell’art. 23 c.c. l’annullamento delle deliberazioni assunte dall’assemblea e contrarie alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, può essere dichiarato solo su istanza degli organi dell’ente, del pubblico ministero o di qualunque associato. Non è quindi in discussione, atteso il chiaro dato letterale impiegato dalla norma, che la legittimazione all’impugnazione della delibera spetti soltanto a coloro i quali posseggano la qualità di associato al momento della impugnazione. Nel caso in esame, la domanda di iscrizione alla associazione avanzata da B per l’annualità 2017 era stata – in data 16.05.2017– respinta dal comitato di gestione. Essa, pertanto, non può considerarsi associato. Di qui l’inesistenza pacifica della legittimazione, da parte di B, ad impugnare la delibera. Possono, pervero, sollevarsi dubbi anche riguardo alla legittimazione di A. Secondo un orientamento giurisprudenziale “L'ex socio che ritorna ad associarsi, acquista ex nunc tale veste e quindi non può impugnare una delibera adottata oltre dieci anni prima, in quanto la sua adesione all'associazione implica l'accettazione degli atti che la regolano..” (cass. n. 952/93). Nel caso di specie, A aveva presentato la domanda di ammissione che era stata poi approvata nel maggio 2017, e quindi in epoca successiva all’adozione del nuovo statuto (avvenuto con delibera del marzo 2017). In ogni caso, anche non aderendo all’impostazione suddetta, la domanda va respinta nel merito. Si è visto che l’annullamento della delibera può essere richiesto se ed in quanto essa appaia contraria alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo. La ratio della disposizione – che, circoscrivendo in maniera netta i casi di invalidabilità della decisione assembleare, esclude ogni indagine sull’opportunità o sulla convenienza della stessa - risulta evidentemente ispirata all’esigenza di assicurare che il merito delle scelte associative rimanga estraneo al vaglio giurisprudenziale. Ciò comporta, pertanto, che l’oggetto della causa non possa vertere né su presunte incompletezze o lacune delle modifiche introdotte con la delibera che qui si contesta né su asserite generiche irragionevolezze rispetto ad altri enti analoghi nelle scelte adottate dall’assemblea in ordine alla declinazione del principio di rappresentatività tra i soci. Tanto premesso, quindi, il thema decidendum deve limitarsi all’unico ammissibile – per le ragioni anzidette - motivo di impugnazione della delibera tra quelli dedotti dalla parte attrice, vale a dire la presunta incompatibilità tra la citata delibera modificativa dello statuto e, in particolare, le leggi n. 7/95 e n. 157/92. In particolare, viene contestato in buona sostanza che sia stato compresso in maniera illegittima il principio di tassatività del territorio atteso che, in particolare nella legge regionale n. 7/95, non è dato rinvenire alcun riferimento ad un vincolo di appartenenza. Ricordato nuovamente che qui non è sindacabile l’opportunità o la ragionevolezza della scelta assembleare ma solo l’eventuale violazione di legge (unico parametro censurato dagli impugnanti con riguardo alla legge regionale n. 7/95 e, in particolare, ai suoi artt. 17 e 18), va osservato che – come già rilevato in sede di decisione sull’istanza di sospensiva - se, da un lato, è vero che la legge regionale richiamata non prevede esplicitamente alcuna limitazione basata sull’appartenenza ad una o all’altra categoria ai fini della determinazione del numero di delegati in assemblea, è altrettanto vero che nemmeno esclude che l’associazione possa - nell’esercizio della discrezionalità che le è propria (l’art. 17 ribadisce infatti l’autonomia organizzativa degli a.t.c.) - introdurre criteri più stringenti di rappresentatività. La circostanza, infatti, che venga imposta la validità, solo ai fini della rappresentanza in assemblea, dell’iscrizione dei singoli soci limitatamente ad una categoria associativa (venatoria, ambientalista o agricola) non pare in contrasto con alcun principio normativo. Non viene – infatti – vietata l’iscrizione plurima a più compagini appartenenti a differenti categorie, ma soltanto stabilito che, in tal caso, la rilevanza ai fini rappresentativi sussista soltanto con riguardo ad una categoria. Trattasi di una scelta assunta nei limiti di quell’autonomia decisionale propria dell’ente e che risulta – anche ove fosse, in ipotesi, opinabile – tuttavia lecita, non trasgredendo alcun esplicito divieto normativo. Né la sua invalidità potrebbe derivare da una presunta arbitrarietà nella concreta interpretazione della riforma ad opera dell’organo amministrativo, posto che – come evidente – la denunciata violazione di legge può essere solo vizio intrinseco nell’atto assembleare. La domanda di annullamento, pertanto, non può essere accolta “…  

© Artistiko Web Agency