ATC Regione Marche – Bando affidamento incarico – analisi faunistica – finalità dell’incarico –– giurisdizione amministrativa

18.11.2019 TAR Marche – Sent. 704/2019 – Pres. Conti - Est. Ruiu

10/12/2019

(OMISSIS) … “Il ricorrente è un professionista qualificato “tecnico faunistico esperto” e “tecnico faunistico degli ungulati selvatici”, secondo la normativa specifica applicabile nella Regione Marche (legge Regione Marche n. 7 del 1995 e Regolamento Regione Marche n. 3 del 2012). Con il bando impugnato, pubblicato in data 23 settembre 2019, l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) X ha avviato una procedura per la ricerca di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica riferiti alla gestione faunistica venatoria di propria competenza per il triennio 2020-2023, prorogabile di altri tre anni. Tra i requisiti di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, è previsto l’avvenuto svolgimento di un servizio di almeno tre anni, documentato da fatture o da attestati di corretta esecuzione del servizio, in favore di almeno un Ambito Territoriale di Caccia della Regione Marche, “per quanto attiene alla gestione della fauna selvatica in applicazione a quanto previsto all’art. 19 della L.R. 7/95 e alla gestione degli ungulati in applicazione a quanto previsto dal regolamento della Regione Marche n. 3/2012, ovvero alla redazione dei piani e programmi di gestione degli istituti faunistici, della fauna selvatica stanziale oggetto di prelievo venatorio e degli ungulati selvatici (cinghiale, capriolo, daino)”. Il ricorrente impugna il bando in oggetto deducendo quattro articolati motivi di ricorso. In particolare, egli è in possesso delle qualifiche che, ai sensi della legge Regione Marche n. 7 del 1995 e del Piano faunistico regionale individuano i “(…) requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria” (art. 4 comma 2, lett. i L.R. 7 n. 7 del 1995), nonché di quelle per gli addetti alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati, ai sensi dell’art. 2 del regolamento adottato ai sensi dell’art. 27-bis della citata legge Regionale. Al contrario, il bando prevede un’illegittima limitazione delle candidature a coloro che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni, in favore di almeno un Ambito Territoriale di Caccia della Regione Marche. Inoltre, lamenta che il testo del bando preveda che lo svolgimento del servizio triennale presso gli ATC marchigiani debba essere riconducibile “(…) alla gestione della fauna selvatica in applicazione a quanto previsto all’art. 19 della legge Regione Marche n. 7 del 95 e alla gestione degli ungulati in applicazione a quanto previsto dal Regolamento della Regione Marche n. 3 del 2012 (…)”, richiedendo illegittimamente una separata esperienza professionale in entrambi gli ambiti. Lamenta inoltre la mancanza di pubblicità del bando e la brevità del termine concesso per la presentazione della domande. Con decreto cautelare n. 202 del 27 settembre 2019 è stata accolta la richiesta di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., in relazione all’imminenza del termine di scadenza per la presentazione delle domande, per cui è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura in epigrafe. Si è costituito l’Ambito Territoriale di Caccia X, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della natura di soggetto di diritto privato dell’Ambito stesso e resistendo comunque al ricorso. Alla Camera di Consiglio del 16 ottobre 2019, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. 1 La difesa dell’ATC resistente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la Legge Regione Marche n. 30 del 2014, che ha modificato la precedente legge n. 7 del 1995, identifica gli A.T.C. quali “strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico dotate di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti di legge e di atti programmatici e amministrativi di Regione e Provincie”. Non vi sarebbero quindi i presupposti per considerare gli ATC quali “organismi di diritto pubblico”, sottoposti alla normativa sui contratti pubblici e alla giurisdizione del giudice amministrativo. 1.1 L’eccezione non è condivisibile. Come sostenuto dalla giurisprudenza largamente prevalente in materia, la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, con la migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato (art. 1 della legge n. 157 del 1992). Ne deriva che l'ambito territoriale di caccia non perde la preminente natura di associazione di diritto privato, ma per determinate attribuzioni svolge funzioni pubbliche mediante l'esercizio di poteri autoritativi: ciò è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnativa degli atti del Comitato di gestione (Tar Emilia Romagna Parma 17 febbraio 2016 n. 155, Tar Piemonte 16 ottobre 2015, n. 1470 Tar Liguria, 10 giugno 2013 n. 907; Tar Lombardia, Brescia, 11 giugno 2013 n. 561 contra Tar Toscana 10 aprile 2017 n. 546). 1.2 Le attività oggetto del bando sono in tutta evidenza di rilevanza pubblica ai sensi della legge Regione Marche n. 7 del 1995. Riguardano, infatti, il piano faunistico venatorio, sottoposto all’approvazione della Provincia (art. 19 comma 2), la quale peraltro coordina i Comitati di gestione degli ATC (art. 19 comma 5) e ne verifica i risultati (art. 19 commi 8 e 9), per cui va ritenuta la giurisdizione di questo giudice. 2 Nel merito il ricorso è fondato. La manifestazione di interesse in oggetto è propedeutica a una gara per il servizio di assistenza tecnica e consulenza riferito alla gestione faunistico-venatoria. Come è noto, non è di per sé precluso alle amministrazioni richiedere il possesso di ulteriori requisiti di qualificazione per partecipare ad una procedura di gara, purché questi siano conformi non solo ai principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) ma anche ai principi sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea e/o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia, segnatamente quelli di libera concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di proporzionalità (tra le tante Tar Friuli-Venezia Giulia 6 aprile 2018, n.99). 2.1 Nel caso in esame, la limitazione del bando ai soggetti che hanno prestato servizio presso un’ATC della Regione Marche, è un requisito estremamente restrittivo e del tutto privo di motivazione, che impedisce la partecipazione di concorrenti che abbiano maturato la propria esperienza in altre regioni. In tutta evidenza, le eventuali particolarità della fauna marchigiana (che tra l’altro, paradossalmente, dovrebbero accomunare tutti gli ATC marchigiani ed essere assenti negli ATC limitrofi a quello di X appartenenti ad altre regioni), cui si accenna nelle memorie difensive, avrebbero dovuto essere oggetto di approfondita motivazione nel bando, alla luce del carattere estremamente restrittivo del requisito richiesto. Del resto, come riportato da parte ricorrente e non contestato, le qualifiche e l’esperienza da egli possedute sono idonee per l’attività oggetto del bando ai sensi della normativa delle Marche in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria (legge Regione Marche n. 7 del 1995 e relativo piano faunistico-venatorio, nonché Regolamento n. 3 del 2012). 2.2 Quanto sopra comporta la fondatezza del primo motivo di ricorso, in particolare sotto i profili della violazione della disciplina regionale in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatori, del difetto di motivazione e della violazione di principi in materia di gare pubbliche. Ne consegue l’annullamento del bando impugnato nella parte in cui richiede ai candidati, nella rubrica “requisiti di partecipazione” lo svolgimento di tre anni di servizio alle dipendenze di un ATC della Regione Marche. 2.3 L’accoglimento del ricorso sotto tali profili ha carattere assorbente, in quanto riguarda l’unica disposizione del bando con carattere escludente per il ricorrente. Difatti quest’ultimo non ha, allo stato, interesse a contestare la scarsa pubblicità del bando e la ristrettezza del termine di partecipazione (dato che ha regolarmente presentato domanda). Non ha altresì interesse a censurare l’eventuale richiesta, da parte del bando, per la gestione della fauna selvatica e quella degli ungulati, di una separata esperienza professionale nei due campi, dato che tale requisito non risulta con immediatezza dal bando impugnato, e non è quindi immediatamente escludente. 2.4 Le spese possono essere compensate in considerazione della presenza di giurisprudenza contrastante sulla natura degli ambiti territoriali di caccia.” (OMISSIS) …  

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