Avvocato - liquidazione parcella - criteri - fattispecie - causa separazione- art. 13 L. 247/2012 incostituzionalità e violazione - art. 153 Trattato UE - insussistenza

06.06.2020 Tib. Pesaro - Ordinanza - Pres. Storti Est. dott. Mari

06/06/2020

… (omissis)

“la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di compensi professionali maturati dall’avv. C, la quale ha difeso X a partire dal 2012 fino all’autunno 2016 nella causa di separazione personale dei coniugi proposta da X contro il marito M e in altri procedimenti civili, sempre tra le medesime parti, scaturenti dalla vicenda separativa.Nessuna delle cause è giunta a sentenza, in quanto i coniugi nel novembre 2016 hanno – di loro iniziativa – deciso di rappacificarsi e di abbandonare ogni controversia, raggiungendo uno specifico accordo su tutte le questioni pendenti.Le cause in cui l’avv. C ha prestato la sua attività in favore della X sono precisamente le seguenti:

- causa di separazione personale dei coniugi (omissis) nel corso della quale sono stati proposti il reclamo alla Corte d’Appello ex art .708 c. IV c.p.c., la richiesta di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., istanze di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti; la causa si è chiusa prima dello svolgimento dell’udienza di assunzione delle prove orali, nel dicembre 2016;

- causa (omissis) promossa da M, il quale rivendicava la proprietà di un immobile sito a (omissis) intestato alla X; la causa si è chiusa dopo la prova per l’interpello, prima dello svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni, nel novembre 2016;

- esecuzione immobiliare (omissis) ed esecuzione immobiliare (omissis) promosse da X per ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento;

- conseguenti opposizioni a precetto (omissis) promosse dal debitore M; questi procedimenti sono stati abbandonati senza che fosse stata svolta attività istruttoria, in seguito alla riappacificazione dei coniugi nell’autunno 2016.

- Con decreto monitorio n. (omissis) il Tribunale di Pesaro ha ingiunto a X e ad M in solido il pagamento dell’importo complessivo di euro (omissis), oltre interessi. L’ingiunzione è stata estesa ad M in applicazione dell’art. 68 R.D.L. n.1575/1933 “Ordinamento della professione di avvocato” e successive modifiche, che prevede la solidarietà tra le parti nell’ipotesi di transazione della causa.

- M, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. L’opponente in primo luogo ha sostenuto che l’art. 68 del R.D.L. n.1575/1933 (ora art.13 L. n.247/2012) sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 42 Cost, art.81 e 153 Trattato CEE. Ha sostenuto inoltre che nel caso di specie non vi sia stata alcuna transazione, ma che i coniugi hanno semplicemente deciso di rappacificarsi e hanno rinunziato alle liti tra loro pendenti. Ha contestato la quantificazione del corrispettivo fatta dalla controparte, rilevando che l’avv. C aveva moltiplicato i compensi e le parcelle per ogni segmento della causa di separazione, nonostante la causa fosse una soltanto, inoltre l’avv. C aveva applicato scaglioni di valore non congrui. Anche per la causa avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, era stato applicato uno scaglione di valore superiore al valore economico del bene. Nessuna specifica osservazione ha mosso con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata e di opposizione a precetto.Ha concluso che le spettanze dell’avv. C per tutta l’attività svolta potevano essere quantificate complessivamente in circa euro (omissis). M ha chiesto quindi che il decreto ingiuntivo venisse revocato, fosse esclusa l’esistenza di un debito a suo carico o, in subordine, l’importo ingiunto fosse ridotto.

- Anche X ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. L’opponente ha contestato la misura del corrispettivo chiesto da controparte. Ha sostenuto che in base agli accordi presi con l’avv. C il compenso per le cause (omissis) doveva ammontare a euro (omissis), come indicato nella pre-parcella predisposta dall’avv. C. Ha aggiunto che nel corso dei 4 anni durante i quali l’avv. C l’aveva assistita professionalmente l’opponente aveva corrisposto al difensore degli acconti in contanti, per un totale di euro (omissis), oltre ad un bonifico di euro (omissis). Ha contestato la legittimità della moltiplicazione di parcelle compiuta dal difensore nella causa di separazione per ciascun segmento della causa.Con riferimento alla causa (omissis) ha contestato lo scaglione di valore applicato dal difensore per quantificare il compenso, in quanto eccedente il verosimile valore economico dell’immobile. Con riferimento alle parcelle calcolate dall’avvocato per i procedimenti esecutivi non ha formulato specifiche contestazioni, ma si è limitata a replicare che il compenso era stato pagato tramite bonifico l’11.11.2016. Ha concluso che le spettanze dell’avv. C per tutta l’attività svolta potevano essere quantificate complessivamente in circa euro (omissis). L’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione dell’importo spettante alla parte opposta.

- L’avv. C si è costituita in entrambe le cause di opposizione. Ha negato che fosse stato raggiunto con la cliente X un accordo avente ad oggetto la quantificazione del compenso in complessivi euro (omissis). Ha negato che la cliente le avesse versato acconti sul compenso e ha replicato che le uniche somme corrisposte dalla X erano quelle per le spese vive (contributi unificati e simili), spesso precedentemente anticipate dal difensore. Ha sostenuto che le parcelle da lei predisposte e vidimate dal Consiglio dell’Ordine erano state calcolate ai sensi del DM n.55/2014 per ciascuno dei procedimenti e che il valore della causa immobiliare (omissis) era stato desunto dalla dichiarazione di valore contenuta nella nota di iscrizione a ruolo del fascicolo di M. Ha ribadito che con l’accordo raggiunto nel novembre 2016 i coniugi avevano transatto ogni lite. L’accordo aveva effetti pregiudizievoli per il difensore, in quanto la X si era spogliata di ogni bene (omissis), inoltre aveva rinunciato ai crediti insoluti già maturati verso il marito pari a € (omissis). Ha ribadito che trattandosi di un accordo di natura transattiva, con il quale le parti avevano risolto tutte le controversie, entrambe le parti erano obbligate in solido nei confronti del difensore, a prescindere dalla forma assunta dall’accordo, ai sensi dell’art. 13 L. 247/2012 (già art. 68 R.D.L. n.1578/1933). Ha chiesto quindi la conferma del decreto ingiuntivo.

- Le due opposizioni sono state riunite. La causa è stata istruita documentalmente e con l’assunzione di prova orale.

- In primo luogo va chiarito che la presente controversia, avente ad oggetto compensi maturati dal difensore per prestazioni svolte in cause civili, deve essere trattata e decisa a norma dell’art.14 D.P.R. n. 150/2011. La Corte di Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che l’art.14 D.P.R. n.150/2011 si applica anche nel caso in cui il thema decidendum involga l’an del credito e non solo il quantum. L’opponente X ha sostenuto che almeno per la causa di separazione, per la causa avente ad oggetto l’immobile e per l’esecuzione immobiliare (omissis) il difensore aveva raggiunto un accordo con la cliente (v. pag. 3 del ricorso in opposizione), l’accordo prevedeva un corrispettivo complessivo di euro (omissis) e sarebbe documentato da una pre-parcella dell’avv. C (doc. n.4 dell’opponente). L’opposta ha negato la circostanza. In proposito va osservato che il documento che l’opponente qualifica come pre-parcella è un semplice foglio, privo di data (l’opponente non ha dedotto in modo chiaro quando sarebbe stato compilato), privo di qualunque firma. Si tratta di un appunto la cui sommarietà – unita all’assenza di data e firma – non consente di ritenere raggiunta la prova della esistenza di un accordo tra cliente e avvocato. Neppure l’escussione dei testi ha portato alla formazione della prova su tale aspetto della vicenda (la teste P, citata dall’opponente, ha dichiarato che partecipò all’incontro del 18.10.2016 indicato nel capitolo di prova, ma in quell’incontro non si parlò di cifre). Nel corso dell’interrogatorio formale l’avv. C ha dichiarato che quel foglio fu da lei predisposto nel 2015 perché la X voleva conoscere l’importo delle spettanze maturate dall’avvocato all’epoca, ma non era un conteggio definitivo, bensì un conteggio predisposto rapidamente solo per quei tre procedimenti e senza tener conto delle altre cause. Pertanto in assenza di prova di un accordo sulla misura del compenso, il corrispettivo deve essere quantificato dal Tribunale applicando il DM n.55/2014, vigente nel momento in cui l’attività difensiva dell’avv. C in favore della assistita X è cessata (revoca del mandato e rinuncia al mandato si sono pressoché sovrapposte nel novembre 2016). Per quanto riguarda la misura dei compensi per i due procedimenti esecutivi e per le due opposizioni a precetto quantificati dall’avv. C nelle sue parcelle, le parti opponenti non hanno formulato specifiche contestazioni. In mancanza di precisi argomenti di confutazione, vanno confermati i compensi indicati in tali parcelle (doc. n.26 del fascicolo monitorio di parte): (omissis)

…… Passando ad esaminare il compenso per la causa, avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, l’avv. C ha precisato di avere utilizzato lo scaglione di valore tra 260.000 e 520.000 euro, ricavato dalla dichiarazione di valore fatta da M contestualmente alla iscrizione a ruolo del fascicolo. La circostanza non è stata contestata dalle altre parti, che si sono limitate ad affermare – genericamente ed apoditticamente - che l’immobile avrebbe un valore inferiore a euro 260.000,00, ma non hanno portato alcuna prova a sostegno dell’affermazione. Gli opponenti non hanno mosso altre contestazioni specifiche, pertanto va confermato lo scaglione di valore applicato dal difensore e l’importo del compenso quantificato nella parcella, pari a euro (omissis), oltre IVA e CPA (doc. n.26 del fascicolo monitorio di parte). Per quanto riguarda il compenso liquidabile per la causa di separazione, va osservato che il contenuto della copiosa attività svolta dal difensore non è contestato. Il giudizio è iniziato nel 2012 e si è protratto fino al 2016, è stato abbandonato dalle parti quando era in corso l’attività istruttoria. Questo Collegio ritiene che sia corretta l’argomentazione svolta dagli opponenti i quali hanno rimarcato che la quantificazione del compenso deve essere unitaria per l’intera controversia, incluse tutte le sue fasi e le varie istanze proposte nel corso del giudizio. La predisposizione di tante parcelle quanti sono stati i tronconi e le istanze in cui la causa si è snodata (udienza presidenziale, reclamo, fase davanti al giudice istruttore, discussione della istanza ex art.156 c.c., discussione delle istanze ex art. 709 c.IV c.p.c., merito) - per cui l’avv. C è arrivata a redigere 8 parcelle per un totale di circa euro (omissis) (doc. n.26 del fascicolo monitorio di parte) - non è aderente alla natura della causa, che resta unica pur sviluppandosi in più momenti e anche davanti a giudici diversi (ne è riprova il fatto che la liquidazione delle spese viene fatta unitariamente e solo con la pronuncia della sentenza di separazione e non all’esito di ciascun provvedimento eventualmente emesso nel corso del giudizio). La complessità dell’attività difensiva concretamente svolta va certamente valorizzata al momento della liquidazione del compenso, ma non attraverso la moltiplicazione delle parcelle, bensì muovendosi entro i limiti minimi e massimi contemplati nel DM n.55/2014, che prevede incrementi percentuali qualora l’attività si sia caratterizzata per una particolare complessità e qualità. Nel caso di specie, certamente l’attività prestata dal difensore nella controversia matrimoniale è stata laboriosa e complessa (la documentazione comprovante la quantità e qualità dell’attività svolta è stata depositata nel fascicolo monitorio). Trattandosi di una controversia di valore indeterminabile, va applicato l’art.5 DM n.55/2014 a norma del quale - ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento – alla causa va attribuito un valore non inferiore a 26.000,00 e non superiore a 260.000,00. Pertanto il Tribunale ritiene congruo quantificare un compenso di euro (omissis), con inclusione del reclamo ed esclusione della fase decisionale della causa che non si è svolta, oltre al 15% per spese generali. Complessivamente il credito per compensi professionali maturato dall’avv. C ammonta a euro (omissis), oltre IVA e CPA da calcolare come per legge. Non vi è prova che X abbia corrisposto degli acconti sul compenso. Le somme che ha documentato di avere versato sono andate a coprire le spese vive anticipate dal difensore. Ne consegue la condanna dell’opponente X a versare all’opposta avv. C l’importo di euro (omissis), oltre interessi. La condanna va estesa in solido ad M. Nonostante non sia stata prodotta alcuna transazione scritta, è certo che nel novembre 2016 i coniugi decisero di abbandonare la causa di separazione e di porre fine ad ogni controversia pendente. Il messaggio inviato il 12.10.2016 dalla X al suo avvocato è chiaro (doc. n.23 del fascicolo monitorio di parte); la parte comunicava al difensore che lei e il marito avevano lungamente discusso e per il bene del figlio avevano deciso quanto segue:

“annullamento della richiesta di divorzio [recte separazione]

annullamento causa sull’appartamento

annullamento ricorso su locale annesso

annullamento causa

- (omissis)

versamento di assegno mensile (omissis) a mio favore chiusura del conto corrente cointestatopagamento del mutuo residui sull’appartamento a carico di M, il tutto a piena soddisfazione delle parti senza più nulla a pretendere.” Per effetto dell’accordo - avente un contenuto complesso, in quanto riguarda non solo la prosecuzione del matrimonio, ma anche la regolazione di diritti reali e di diritti di credito – sono state definite tutte le cause in cui l’avv. C aveva difeso la X: tutte sono state abbandonate. L’accordo rientra nella previsione di cui all’art.13 c.8 L. n.247/2012, che stabilisce “quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà”. La norma non richiede una transazione in senso stretto, ma più genericamente un accordo risolutivo della controversia.La Corte di Cassazione lo ha ripetutamente affermato, anche di recente (v. ord. n.184/2018: “L'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, modificato dalla l. n. 36 del 1934, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di presupposto di fatto ai fini dell'ottenimento degli onorari e delle spese) stipulato, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo.”). È quel che è accaduto nel caso di specie. Infatti M e X – senza sottoscrivere una formale transazione - si sono accordati per proseguire il matrimonio, stabilire il versamento di un assegno mensile alla X, (omissis), abbandonare ogni causa, senza che nessuno dei due avesse null’altro a pretendere.La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 L. n.247/2012 (che riproduce l’art.68 R.D.L. n.1578/1933) sollevata da M risulta prima face non fondata, pertanto non si ravvisano i presupposti per rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare in più occasioni che la norma speciale si giustifica in considerazione della peculiarità della fattispecie che disciplina e non presenta profili di illegittimità. Nella sentenza n.132/1974 la Corte ha concluso che: “Non è fondata, con riferimento dell'art. 3 della Costituzione, la norma di cui all'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, la quale dispone che, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati e i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori. Tale disposizione, infatti, lungi dal creare un ingiusto privilegio nei confronti di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale, si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accordo tra le parti, che possa lasciarli insoddisfatti dei compensi loro dovuti e che danneggerebbe soprattutto i difensori delle parti non abbienti, i quali, proprio a causa della transazione potrebbero incontrare notevoli difficoltà nel recupero dei loro crediti professionali. La natura di jus singulare della norma sottoposta al giudizio di costituzionalità non implica che essa non sia fondata su principi di razionalità e di giustizia.”Il concetto è stato ribadito nella ordinanza n.513/1987. L’opponente ha menzionato anche l’art.25 Cost. e l’art.42 Cost. quali parametri costituzionali violati, tuttavia il riferimento a tali norme costituzionali non è supportato da una congrua specifica argomentazione. L’opponente ha sostenuto inoltre l’incostituzionalità dell’art.68 R.D.L. n.1578/1933 per contrarietà all’art.153 del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea, ma non ha indicato quale articolo della Costituzione sarebbe per ciò violato. In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti l’opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo va revocato, X e M solidalmente vanno condannati a versare a C l’importo di euro (omissis) per l’attività professionale svolta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di causa vengono compensate, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

(omissis)

© Artistiko Web Agency