Avvocato – parcella per attività stragiudiziale e di mediazione obbligatoria – rito ex d.leg.vo 150/2011 – applicabilità – pattuizione di compenso con atto scritto eccedente i parametri - guida – legittimità

7.10.2019 - Trib. Pesaro Ord. Coll. – Pres. Storti Est. Marrone

14/02/2020

…” Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la Società conveniva in giudizio l’Avvocato deducendo che in data 10.10.2019 veniva notificato alla predetta società il decreto ingiuntivo (omissis) del Tribunale di Pesaro con cui l’Avvocato M. le ingiungeva di pagare la somma di € (omissis); la pretesa creditoria del legale era illegittima ed infondata e, pertanto il decreto opposto doveva essere revocato; la pretesa creditoria del legale era illegittima ed infondata e, pertanto, il decreto opposto doveva essere revocato. La Società aveva infatti conferito incarico all’Avvocato nella controversia nei confronti della Banca pattuendo un compenso solamente previsionale, sulla scorta di “un complesso di attività normalmente richieste”: il legale aveva instaurato una procedura di mediazione conclusasi negativamente all’esito di un singolo incontro e per tale attività il ricorrente aveva chiesto un importo pari ad € (omissis). Conclusa la procedura di mediazione si era proceduto ad instaurare un tentativo di trattativa mai seriamente sviluppatosi; infatti con missiva del 12.07.2017 il legale aveva riferito di ritenere conclusa ed impraticabile la fase di trattativa stragiudiziale, non avendo egli mai ottenuto un riscontro dall’istituto creditore. A seguito di tale comunicazione il legale non aveva proseguito l’attività con l’instaurazione del giudizio ordinario e pertanto l’incarico conferitogli era concluso, non avendo egli provveduto a svolgere le attività professionali “normalmente richieste”. Le missive del 26.02.2018 e del 03.05.2018 rappresentavano la continuazione di una attività stragiudiziale che si considerava conclusa il 12.07.2017; in ogni caso tali comunicazioni riguardavano solo generica documentazione ricevuta dal legale e tre posizioni diverse dalle quali non era comunque possibile comprendere quale era stato il ruolo del ricorrente in dette trattative. Pertanto, le somme ingiunte non corrispondevano a quanto effettivamente dovuto all’Avvocato per l’attività svolta né il debito poteva essere in alcun modo ritenuto riconosciuto dalla società debitrice; gli importi dovuti al ricorrente non erano liquidi non essendo stati convenuti tra le parti e, pertanto, essi dovevano essere liquidati secondo le tariffe professionali e/o la determinazione del Giudice, secondo quanto stabilito dall’art. 2225 c.c.; l’ingiunzione rispetto alla totale attività svolta era stata volontariamente circoscritta dal ricorrente alla sola attività stragiudiziale. Tenuto conto di ciò, il quantum debeatur doveva essere determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente svolte e delle tariffe professionali, risultando quindi eccessiva la cifra di Euro 17.432,06 preventivata dal ricorrente. Si costituiva l’Avvocato M. chiedendo il rigetto dell’opposizione. Si osserva, che è stato seguito il rito di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/11 sin dalla fissazione della udienza, dal momento che la parte opponente ha formulato opposizione mediante cd. “atto di citazione… a valere anche quale ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”; sono stati rispettati i termini per la opposizione e, dunque, non sussiste alcuna inammissibilità della opposizione stessa. Nel merito si osserva che l’opposizione è infondata. Infatti, l’opponente ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi ad attività stragiudiziale, come pattuiti nell’ambito di un contratto stipulato con la opponente e privo di qualunque vizio che ne comporti l’invalidità. Il compenso pattuito e qui richiesto, in particolare, è quello relativo alla fase stragiudiziale della controversia, ed è espressamente riferito ad attività del legale che rientrino in quanto “normalmente richiesto” al legale. Vi è prova in atti mediante missive, e comunque non è contestato dall’opponente, che vi sia stato un tentativo del legale di intavolare una definizione della controversia contro la banca in sede stragiudiziale. Il compenso pattuito in contratto non era espressamente previsto come dovuto per la sola ipotesi di buon fine della trattativa in sede stragiudiziale, né può in alcun modo dirsi che l’attività svolta sia stata più ridotta a quella che è “normalmente richiesta” per casi similari, a fronte di anomalie di sorta. A ciò si aggiunge che il compenso per la fase stragiudiziale, una volta provata l’attività finalizzata ad intavolare trattative come nel caso di specie, non è solo parametrato all’esito della trattativa o alla quantità di contatti intervenuti con la controparte, ma anche alla attività di studio della controversia che deve necessariamente precedere il tentativo di comporre bonariamente la questione. Le parti sono libere di determinare i compensi professionali anche in misura differente rispetto ai valori di cui ai parametri di legge, e non vi sono ragioni per ritenere invalido l’accordo. Ne consegue l’infondatezza dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto “…  

© Artistiko Web Agency