Azione di ripetizione di indebito – prescrizione dell’azione decennale dalla data del pagamento – morte del titolare attivo della azione – decorrenza di un nuovo termine di prescrizione ordinaria a favore dei suoi eredi

17/11/2021 Tribunale di Pesaro Sent. 813/2021 est. Melucci

07/12/2021

…“MOTIVAZIONE   - Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. X e Y esponevano d’essere eredi della madre P; che, dopo la morte del padre, A , avvenuta in data (omissis) 2007, avevano rinvenuto copia di un assegno bancario del 30.9.2005 emesso dallo stesso A per la somma di €. (omissis) in favore di C e da questi incassato nella stessa data; che, in difetto di controprestazione del C, il  pagamento della somma costituiva indebito; che il diritto alla restituzione era stato accertato dal tribunale di Pesaro con sentenza n. 744/2012 e, quindi, dalla Corte di appello per la quota spettante agli stessi ricorrenti quali eredi del padre; che, intervenuto                      il decesso della P in data (omissis), i ricorrenti avevano diritto alla restituzione della quota di quest’ultima, pari ad €.(omissis). Tanto premesso, i ricorrenti domandavano che B e D quali eredi di C, fossero condannati a pagare in proprio favore la somma di €. (omissis). Disposta la comparizione delle parti, si costituivano con unico atto di diesa B e D   i quali contestavano la domanda, eccependo che le sentenze citate non erano passate in giudicato; che, pertanto, era inammissibile il procedimento sommario; che il ricorso era nullo per difetto degli elementi di cui all’art. 163 comma 3, nn. 3, 4, 5, c.p.c.; che i ricorrenti erano privi di legittimazione in difetto di prova della qualità di erede della madre; che il diritto di ripetizione era estinto per prescrizione; che la domanda non era provata. Concludevano, dunque, per il rigetto della domanda con il favore delle spese. In istruttoria erano escussi due testimoni.   La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all’udienza del (omissis).                 1   – L’eccezione di inammissibilità del procedimento sommario è superata dal disposto mutamento di rito. Quanto alla validità del ricorso, si rileva che l’atto introduttivo contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda con riferimento alla somma di €. (omissis) (petitum: art. 163 n, 3 c.p.c.), nonché l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (causa petendi: art. 163 n. 4 c.p.c.), ossia il pagamento della somma e l’assenza di una causa solvendi, agli effetti dell’invocata ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), così dovendosi    qualificare la domanda, in quanto avente ad oggetto – non la minor somma tra l'arricchimento e la diminuzione patrimoniale di cui all’art. 2041 c.c. – ma la                       somma di denaro di cui si assume l’ingiustificato versamento (cfr. sul punto Cass. 2018 n. 26924). L’indicazione degli elementi di prova (art. 163 n. 5 c.p.c.), infine, non incide sulla validità dell’atto introduttivo (v. art. 164 c.p.c.), ma sulla possibilità di accoglimento nel merito della domanda. Le eccezioni processuali vanno, dunque, disattese.   2     – I ricorrenti hanno dato prova della loro legittimazione, mediante l’allegato atto pubblico di accettazione di eredità del padre, A, per atto (omissis)     pagina 5 di 11           Quanto alla qualità di erede di P, cui i ricorrenti sono pacificamente succeduti, si rileva che la contestazione operata sul punto dai                                    convenuti deve essere valutata con riferimento al grado di specificità di tale contestazione strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. 2018 n. 11276). Nella fattispecie, a fronte della specifica allegazione di parte attrice, dell’avvenuta accettazione dell’eredità da parte della P “con beneficio di inventario per atto ricevuto dal cancelliere di questo tribunale adito in data (omissis) la contestazione dei convenuti risulta generica e come tale inidonea a rendere il fatto controverso ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. Si aggiunge che, proprio sul presupposto della qualità di erede della P, a seguito di accettazione beneficiata, i convenuti hanno proposto appello alla citata sentenza di questo tribunale, deducendone la “nullità in relazione alla condanna al pagamento dell’intera somma richiesta per mancata integrazione del contraddittorio nella persona della sig.ra P coniuge del sig. A e che, sempre sulla base di detta pacifica qualità “relativamente alla quota di 1/3 del patrimonio relitto”, la Corte di appello ha riformato la decisione del primo giudice, riducendo la somma dovuta agli            appellati “in proporzione della quota di titolarità dell’erede P”. L’eccezione di carente legittimazione va, dunque, respinta.   3   – Il diritto dedotto in giudizio è quello di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) che gli attori hanno acquisito per successione dalla madre, P, la quale, a sua volta, è succeduta al marito, A. Il diritto di ripetizione di indebito spettante a quest’ultimo, da esercitarsi entro dieci anni dal pagamento (30.9.2005), non era estinto per prescrizione al momento del decesso, avvenuto in data (omissis) 2007 (pacifico). Poiché la P ha potuto esercitare il diritto solo al momento dell’acquisto della qualità di erede in data (omissis) 2007, il termine di prescrizione decennale non era ancora decorso nemmeno al momento della proposizione della domanda con ricorso del 10.7.2017. La diversa prospettazione della difesa convenuta, secondo cui anche per l’erede il termine di prescrizione decorrerebbe dal pagamento, non tiene conto    che il diritto di credito compreso nell'asse ereditario si estingue per la decorrenza del termine di prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, ma per l’erede, che succeda al de cuius prima del decorso del termine, la prescrizione decorre solo dal momento in cui, acquisita la qualità di erede, il diritto può essere esercitato (art. 2935 c.c) L’eccezione di prescrizione è, dunque, infondata.   4    – Gli elementi costitutivi del diritto di ripetizione di indebito oggettivo, ossia la mancanza di titolo (causa debendi), per inesistenza nella fattispecie della fonte del debito, nonché l’avvenuto pagamento sono oggetto di contestazione da parte dei convenuti. In relazione alla sussistenza di detti elementi, la decisione della Corte di appello, ancorché irrevocabile a seguito del giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza n. 26924 del 2018, non ha effetto di giudicato (art. 2909 c.c.) rispetto al diritto per cui è causa, il quale rappresenta una frazione (un terzo) del diritto oggetto della cennata decisione. E’, infatti, ben noto che l'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente  ad oggetto diversa frazione del credito, non potendosi configurare né giudicato interno, trattandosi di diverso processo, né giudicato esterno o implicito, trattandosi non di rapporto presupposto, ma di autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti (cfr. Cass. 2021 n. 23077; Cass. 2008 n. 18205; Cass. 1997 n. 7400). Si tratta, dunque, di determinare il regime dell’onere della prova nei giudizi di indebito, come in presente.             Secondo la giurisprudenza di legittimità, nei suddetti giudizi in linea di principio: a) è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di       causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti; b) è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento. In particolare l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa. Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis (cfr. Cass. 1999 n. 1170). Questi principi sono stati ribaditi, affermando che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di  una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cass. 2011 n. 1734; Cass. 2011 n. 15667; Cass. 2021 n. 12228).       Ciò posto, si rileva che sia l’emissione dell’assegno di €.(omisss), tratto da P in favore di C, sia l’incasso del medesimo da parte del C per girata nella data del 30.9.2005 sono provate in via                           documentale (v. doc. 7 attori). A fronte dell’allegata mancanza dell’obbligazione che venne adempiuta mediante l’emissione ed il pagamento dell’assegno in questione (v. citazione pg. 4), era onere dei convenuti, in base ai suesposti principi, dedurre e provare la sussistenza della legittima causa di pagamento, ma tale prova è totalmente mancata. In particolare, le prove documentali offerte dai convenuti (v. gli assegni prodotti con prima memoria art. 183 c.p.c.; i documenti contabili e le missive prodotti con terza memoria art. 183 c.p.c.) per dimostrare che le “società” di C e P eseguirono “svariate operazioni di compravendita immobiliare” e che tra gli stessi intercorrevano “innumerevoli rapporti”, non risultano avere alcuna attinenza con il pagamento della somma di cui è causa, ed anzi l’alterità dei soggetti titolari dei pagamenti (da un lato le persone giuridiche; dall’altro, i soggetti personalmente) induce a conclusioni opposte. E’ da aggiungere che, in base alle prove acquisite nel separato giudizio, conclusosi con la citata ordinanza n. 26924 del 2018 della Corte di cassazione –           prove utilizzabili ai fini della presente decisione (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 9040; Cass. 2018 n. 25067) - è stata ritenuta dimostrata “l’assenza di contropartita del pagamento”. Sussistendo, dunque, i presupposti del pagamento di indebito, la domanda degli attori va accolta. 3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (omissis).    

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