Azionista - risarcimento danni per violazione ex art. 94 D.lgs. 58/1998 - artt. 1337 - 2043 c.c. 14 e 15 d.lgs. 39/2010 - società di revisione e Nuova Banca Marche spa (ente-ponte) - Legittimazione passiva - Sussistenza

08.11.2017 Tribunale di Milano - Sentenza n. 11173/2017 Sez. Spec. Impresa B - Pres. Est. Crugnola

08/11/2017

Le parti hanno concluso come segue:

per gli attori:

"Voglia l'On. Tribunale:

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso:

1. Nel merito:

(i) accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate in atti, Banca delle Marche S.p.A. ( oggi Nuova Banca della Marche S.p.a.) e PriceWaterhouseCoopers S.p.a. sono responsabili, ai sensi degli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt, 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, delle informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010, al 30/6/2011, al 31/12/2011 e al 30/6/2012 e nel Prospetto Informativo (nostro doc. 1 ) e, in particolare, PriceWaterhouseCoopers S.p.a. è responsabile altresì per avere "certificato" dati relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali di Banca delle Marche S.p.a. totalmente inattendibili, così violando le norme degli artt. 14 e 15 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39,

(ii) accertare e dichiarare che, per effetto delle condotte contestate al punto (i), gli attori, confidando nella veridicità, correttezza e completezza delle informazioni a loro fornite, sono stati indotti ad acquistare azioni di Banca delle Marche S.p.a., che non avrebbe acquistato ( o in subordine, che avrebbero acquistato a condizioni differenti) se le informazioni divulgate fossero state veritiere e complete: il tutto come meglio dedotto in atti;

(iii) conseguentemente, - previo accertamento e declaratoria del fatto che Nuova Banca delle Marche S.p.a., anche in qualità di successore di Banca delle Marche S.p.a., è legittimata passivamente rispetto alle domande svolte dagli attori - dichiarare Nuova Banca delle Marche s.p.a. e PrinceWaterhouseCoopers S.p.a. tenute al risarcimento del danno subitot dagli attori, e condannare Nuova Banca delle Marche S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. in carica, e PrinceWaterhouseCoopers S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. in carica, in solido tra loro o come meglio, al risarcimento del danno subito dagli attori come segue:

Quanto al Sig. X, €....

Quanto al Sig. Y, €....

quanto alla Soc. A, €....

o in quel diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.

2. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e c.p.a. del presente giudizio.

In ogni caso: previa rimessione della causa in istruttoria, si insiste per la assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c."

per la convenuta NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA oggi BANCA ADRIATICA SPA:

"Voglia l'Ill.mo tribunale, contrariis reiectis

I. in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale di Nuova Banca delle Marche S.p.a. per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dagli attori nei suoi confronti;

II. in via principale: rigettare integralmente le domande degli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;

III. in via subordinata: nel non temuto caso di condanna di Nuova Banca delle Marche S.p.a. condannare l'atra convenuta PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne la medesima Nuova Banca delle Marche da qualsiasi esborso ( incluso ogni importo pagato a titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa).

IV. In ogni caso: con il più ampio favore delle spese di lite".

per la convenuta PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA:

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale,

respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria,

in via principale

rigettare le avverse domande tutte proposte nei confronti di PricewaterhouseCoopers S.p.a. per le ragioni illustrate, siccome infondate e indimostrate nell'an come nel quantum;

in via subordinata

rigettare la domanda proposta on via subordinata da Nuova Banca Marche S.p.a. nei confronti di PricewaterhouseCoopers S.p.a.;

in ogni caso

con vittoria di spese, accessori e dei compensi di avvocato".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori "- omissis - hanno svolto azione risarcitoria in riferimento all'investimento da essi effettuato a mezzo della sottoscrizione di azioni della SPA BANCA DELLE MARCHE  emesse in esecuzione di aumento di capitale della SPA, deliberato il 24.10.2011 con offerta in opzione agli azionisti ed eseguito nel febbraio 2010 sulla scorta del relativo Prospetto informativo e del bilancio al 31.12.2010 della BANCA,

> lamentando l'inattendibilità e la decettività:

. del bilancio 2010 della BANCA recante un risultato in utile per € 88.825.000,00

. ( così come di quelli successivi fino al bilancio 31.12.2012, dal quale è emersa la reale situazione dell'ente a seguito di ingentissime rettifiche alla voce "crediti verso clienti" con conseguente risultato in perdita per € 517.996.828,00)

. nonché delle informazioni di cui al Prospetto,

bilancio e informazioni sulla base dei quali avevano deciso di procedere all'investimento, poi travolto dalle vicende di risoluzione della Banca,

> con conseguente responsabilità delle convenute:

- NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA oggi BANCA ADRIATICA SPA (d'ora in avanti anche solo NUOVA BDM), in qualità di successore dell'emittente BANCA DELLE MARCHE SPA ( d'ora in avanti anche solo VECCHIA BDM),

. PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA, società incaricata della revisione legale dei conti della BANCA,

per i danni da essi subiti, danni pari all'intero investimento - interamente azzeratosi a seguito delle vicende di risoluzione dell'ente emittente- e quindi pari ad € - omiss-" 

..." Le due società convenute hanno entrambe contrastato la pretesa avversaria per plurimi profili, in particolare, per quanto ora interessa, la convenuta NUOVA BDM eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale,

> in quanto essa NUOVA BDM sarebbe un soggetto giuridico totalmente nuovo rispetto a VECCHIA BDM,

. soggetto giuridico nuovo destinato ad operare a fini pubblicistici- nel quadro della procedura di risoluzione prevista dal dlgs. n. 180/15-  quante ente-ponte cessionario dell'azienda bancaria già appartenente all'ente entrato in risoluzione,

. le azioni corrispondenti al cui capitale (e relativi diritti) sono state azzerate appunto dal meccanismo di risoluzione,

. in particolare l'art. 47 comma 7 del dlgs di cui sopra così come il provvedimento di cessione emesso dalla BANCA D'ITALIA quale Autorità di risoluzione escludendo l'esercizio da parte degli azionisti della VECCHIA BDM di pretese nei confronti della NUOVA BDM;

> in ogni caso, poi, comunque, in quanto i pretesi crediti avversari non risultano iscritti nei libri sociali obbligatori di VECCHIA BDM,

. anche nelle cessioni relative ad aziende bancarie dovendo operare la regola generale ex art. 2560 c.c., non derogata dall'art. 58 TBU, per la quale l'acquirente di azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento solo se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Assegnati al g.i. alla prima udienza termini ex art. 183 cpc sesto comma per il deposito di memorie relative a tale eccezione preliminare, in tali memorie:

> gli attori hanno contrastato la prospettazione avversaria,

. in particolare richiamando il carattere risarcitorio della loro pretesa e lo specifico tenore:

. della disciplina relativa alla risoluzione di enti bancari,

. così come del provvedimento di BANKITALIA del 25.11.15,

. affermando poi l'inapplicabilità al caso di specie della regola ex art. 2560 cc;

> la convenuta NUOVA BDM ha ribadito la propria eccezione, illustrandone anche il fondamento sistematico;

cosicché alla successiva udienza il g.i. ha rimesso la causa al collegio " ritenuto che la questione relativa alla legittimazione passiva della convenuta NBDM SPA rappresenti questione pregiudiziale potenzialmente dirimente quanto a una parte della lite".

All'esito di tale contraddittorio e della discussione orale svoltasi in due riprese all'udienza del 25.5.17 e in quella 28.9.17, quest'ultima fissata a seguito di specifica istanza della convenuta in riferimento a normativa sopravvenuta, reputa il Tribunale che l'eccezione di parte convenuta NUOVA BDM sia infondata per entrambi i profili nei quali si articola.

Al riguardo va in primo luogo esaminato il profilo di tale eccezione attinente alla disciplina di risoluzione degli enti creditizi, introdotta nel nostro ordinamento dal dlgs n. 180/15 in attuazione della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD ( Banca Resolution and Recovery Directive), ed alla applicazione di tale disciplina nel caso concreto.

Rinviando alle pregevoli difese di attori e convenuta quanto ad un più ampio esame di tale testi, va qui premesso che la nuova normativa di cui al dlgs. 180/15, in estrema sintesi:

. procedura conformata in particolare -art. 22 dlgs cit. lettere a), c)- al principio per il quale "le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori nell'ordine e nei modi stabiliti" dallo stesso dlgs e al principio per il quale "nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB  o altra analoga procedura concorsuale applicabile" (c.d. No Creditor Worse Off, in acronimo NCWO);

. procedura comportante la possibilità che "le azione, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale..." siano "ridotti o convertiti" ( art. 27 dlgs cit.);

. procedura da realizzarsi poi attraverso varie misure (art. 39 dlgs cit.),,

. tra le quali quella qui in gioco, rappresentata dalla cessione di beni e rapporti giuridici dell'ente in risoluzione a un c.d. ente-ponte (artt. 42 e ss dlgs cit.),

. ente-ponte il quale "succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la BANCA D'ITALIA disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione" (art. 43 quarto comma dlgs cit.),

. con la previsione che, per tutti i tipi di cessione, "gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione..." (art. 47 settimo comma dlgs cit.),

. ed essendo poi previsti tra i poteri dell'Autorità di risoluzione quello di ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli" e quello di "ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passività" (art. 60 primo comma lettere d) ed e)).

In tale contesto normativo la BANCA D'ITALIA, quale Autorità di risoluzione:

> ha dato avvio alla procedura di risoluzione relativa a VECCHIA BDM con provvedimento del 21.11.15 contenete anche il relativo programma di risoluzione, prevedente "la cessione dell'azienda da parte della banca in risoluzione a un ente ponte al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalla citata banca";

> con provvedimento del 22.11.15 ha poi disposto per VECCHIA BDM la "riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri,

> con altro provvedimento sempre del 22.11.15 ha disposto la "cessione dell'azienda bancaria" appartenente a VECCHIA BDM all'ente-ponte contestualmente costituito con il decreto legge 22.11.15 n. 183 e denominato NUOVA BANCA DELLE MARCHE, l'odierna convenuta, in particolare così letteralmente esprimendosi il provvedimento di cessione:

SI DISPONE

1. Cessione dell'azienda bancaria

1.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria delle banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.lgs. 180/15, all'ente ponte.

1.2. La cessione comprende gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabili dei danni patrimoniali alla stessa arrecati. La cessione comprende altresì eventuali diritti di regresso derivanti dal pagamento da parte della società cedente, quale obbligata in solidi, delle sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanza nei confronti degli ex esponenti aziendali.

1.3. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Dlgs. 180/15, l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente punto 1.1..

1.4. L'ente ponte assume il codice meccanografico 6055 della banca in risoluzione.

2. Esclusioni

2.1. restano escluse dalla cessione di cui al presente provvedimento soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del d.lgs. 180/15, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei dirittti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione.

3. Azionisti, creditori e altri soggetti esclusi della cessione

3.1. Salvo quanto disposto dal Titolo VI del D. lgs. 180/2015, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività o passività  non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.lgs. 180/2015.

Posto dunque tale contesto di disciplina e di attuazione della stessa da parte della BANCA D'ITALIA, quale Autorità di risoluzione:

  • secondo la convenuta le pretese risarcitorie degli attori, in quanto comunque inerenti alla loro posizione di azionisti di VECCHIA BDM, ente posto in risoluzione e le cui azioni sono state azzerate, sarebbero escluse dalla cessione ad essa ente ponte, nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività quali  quelle qui in discussione, altrimenti non realizzandosi l'effetto di esdebitazione proprio della complessiva disciplina di cessione rispetto alla azienda bancaria trasferita alla c.d. good bank e, in definitiva, altrimenti non trovando compimento la complessiva ratio sottesa all'intera normativa di attuazione della BRRD;
  • secondo gli attori, al contrario, le pretese qui azionate non concernendo diritti incorporati nelle azioni ma richieste risarcitorie da illecito, tali pretese non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni di VECCHIA BDM. In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della BANCA D'ITALIA sopra riportato, disponendo la cessione a NUOVA BDM  di tutte le attività e passività relative all'azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività  subordinate di cui al punto 2.1, categoria questa nella quale -come è pacifico in causa- non rientrano le passibità corrispondenti alle pretese degli attori.

Rispetto a tali contrapposte prospettazioni delle parti reputa il Tribunale che, come si è già anticipato sopra, debba essere condivisa quella degli attori, per l'assorbente rilievo della sua aderenza all'insuperabile tenore sia del testo normativo sia del provvedimento dell'Autorità di risoluzione.

Al riguardo va infatti considerato:

  • in primo luogo che le domande degli attori riguardano l'obbligo -di per sé senz'altro facente capo all'emittente BANCA DELLE MARCHE SPA- di risarcimento ex art. 94 TUF del pregiudizio subito dagli investitori aderenti all'aumento di capitale offerto in opzione sulla base di prospetto in tesi inveritiero e incompleto; obbligo quindi di per sé, in quanto scaturente da attività inadempiente ai doveri dell'offerente di cui al TUF, ben distinto dagli obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari in riferimento ai diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nelle azioni, sicchè in definitiva, l'azzeramento delle azioni -in tesi sottoscritte sulla base di documenti informativi fallaci provenienti dall'emittente- non può di per sé azzerare anche obblighi risarcitori derivanti (non dall'emissione delle azioni ma) da condotte dell'emittente antecedenti;
  • in secondo luogo che, secondo il sistema del d.lgs. 180/2015, il perimetro delle attività/passività dell'ente in risoluzione trasferite all'ente-ponte, è delineato dal provvedimento di cessione dell'Autorità di risoluzione e che nel caso di specie tale perimetro non contempla alcuna espressa esclusione delle passività, sia pure potenziali in quanto non ancora accertate, già sorte in capo a VECCHIA BDM in dipendenza della sua condotta inadempiente ai doveri informativi previsti dal TUF quale emittente le azioni corrispondenti all'aumento di capitale eseguito nel 2012, in particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sopra riportato essendo trasferiti "tutti i diritti, le attività e le passvità costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione" e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, con la conseguenza che il richiamo di parte convenuta al punto 3.1. del provvedimento 22.11.2015 della BANCA D'ITALIA risulta poi non dirimente, tale parte del provvedimento limitandosi a riecheggiare il tenore dell'art. 47 del d.lgs. 180/2015 nel senso di escludere la responsabilità dell'ente-ponte  - oltre che verso gli azionisti per quanto riguarda i diritti incorporati nelle azioni- per passività ad esso ente non trasferite.

Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le passività corrispondenti alle pretese risarcitorie degli attori siano da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore dell'ente-ponte -la convenuta NUOVA BMD- con il provvedimento di risoluzione sopra riportato, da un lato tali pretese non essendo di per sé incorporate nelle azioni azzerate, dall'altro le relative obbligazioni non essendo state espressamente escluse dalla cessione.

Né, sempre ad avviso del tribunale, tale conclusione può essere inficiata dalla prospettazione di parte convenuta relativa al complessivo impianto della BRRD e del d.lgs. attuativo, trattandosi di prospettazione che, pur se fondata sulla complessiva ratio legis di tale normativa, si risolve - nel negare qualsiasi diritto verso l'ente-ponte in capo agli azionisti della banca in risoluzione- nell'equiparare:

  • la posizione degli azionisti in quanto titolari nei confronti dell'emittente di diritti incorporati nelle azioni e corrispondenti al loro conferimento
  • alla posizione degli stessi azionisti in quanto titolari nei confronti dell'emittente di pretese risarcitorie derivanti da condotte dell'emittente inadempienti rispetto ad obblighi sanciti dal TUF, antecedenti rispetto al conferimento

Equiparazione questa che, sempre ad avviso del Tribunale, non è possibile operare sul piano sistematico generale della responsabilità civile in difetto di una norma che - a prescindere in questa sede da ogni questione in tema di legittimità costituzionale di un tal genere di norma- lo disponga espressamente.

Riguardo all'assenza di una norma espressa nel senso appena sopra indicato va poi ancora rilevato che, secondo la convenuta, uno specifico indice normativo della esclusione dalla cessione all'ente-ponte delle passività corrispondenti alle pretese risarcitorie quali quelle degli attori si ricaverebbe dalle previsioni di cui alla legge di stabilità n- 208/2015 e al successivo dl 59/2016 convertito dalla legge n. 119/2016 in materia rispettivamente:

  • di istituzione del Fondo solidarietà "per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183, detenevano strumenti finanziai subordinati emessi dalla Banca delle Marche spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti" (art. 1 comma 855 l. n. 208/2015), con rinvio a successivi decreti ministeriali chiamati a definire "a) le modalità di gestione del fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858" (art. 1 comma 856 l. 208/2015) e con la precisazione che "in caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855" (art. 1 comma 856 l. 208/2015).
  • di "misure in favore degli investitori in banche in liquidazione" (artt. 8 a 10 dl 59/2016) consistenti, secondo la stessa illustrazione della convenuta, nel fatto che "gli investitori persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, e i coltivatori diretti (ovvero i loro successori mortis causa), che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da Banca Marche e dalle altre banche poste in risoluzione alla data di avvio di tale procedura, potranno richiedere, al ricorrere di determinati presupposti  patrimoniali o reddituali, l'erogazione di un indennizzo forfettario pari all'80'% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 al netto delle spese di acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti e quello comparabile di un BTP" (così la nota 4 a pag. 7 della comparsa conclusionale della convenuta).

La conclusione cui perviene la convenuta sulla base di tali norme non risulta condivisibile, ad avviso del tribunale, trattandosi di norme che:

  • lungi dal poter essere univocamente lette quali norme presupponenti l'avvenuta soppressione ad opera del d.lgs. 180/2015  di tutte le pretese risarcitorie di azionisti e obbligazionisti subordinati nei confronti degli enti sottoposti a risoluzione e, quindi, regolanti rimedi indennitari solo per gli obbligazionisti subordinati, gli azionisti rimanendo invece senza alcun rimedio
  • si limitano a prevedere, per le pretese risarcitorie di determinate categorie di investitori ritenute deboli dal legislatore (e sostanzialmente riconducibili ai sottoscrittori di obbligazioni subordinate delle banche entrate in risoluzione che siano persone fisiche) rimedi "semplificati
  • ma del tutto "facoltativi" posto che, come sottolineato dagli attori e come pare al tribunale dirimente, il comma 860 dell'art. 1 della legge 208/2015 precisa che " resta salvo il diritto al risarcimento del danno" con surroga del fondo di solidarietà "nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta"

Sicchè in definitiva la legislazione invocata dalla convenuta piuttosto che confermare la tesi di tale parte pare del tutto neutra riguardo al tema dirimente, se non addirittura deponente nell'opposto senso sostenuto dagli attori.

Né a diversa conclusione può poi pervenirsi sulla scorta della ulteriore normativa attuativa, in particolare illustrata dalla convenuta nella sua memoria del 31.7.2017, normativa contenuta nei decreti del 13.6.2017 n. 82 e n. 83 emessi rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreti che -per quel che qui rileva- fanno ancora una volta "salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile" (art. 4 secondo comma dm n. 83).

Senza che poi possa assumere valore dirimente, come invece sostenuto dalla convenuta, la previsione - accanto alla generale legittimazione passiva nel procedimento arbitrale del Fondo di solidarietà- della possibilità di intervento nello stesso procedimento delle Banche in liquidazione (quale oggi è la vecchia BDM) anche nei cui confronti in tal caso il lodo è efficace quanto allo "accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati" (art. 5 quarto comma dm n. 83), trattandosi di previsione di normazione secondaria che, regolando un intervento delle vecchie banche entrate in risoluzione ancora una volta facoltativo, non pare poter svolgere un ruolo centrale nel sistema è fungere da conferma indiscutibile della estraneità delle nuove banche rispetto alle pretese risarcitorie degli investitori e, tanto più, rispetto alle pretese degli investitori sottoscrittori di azioni quali gli attori, nei cui confronti - a differenza che nei confronti degli investitori sottoscrittori di obbligazioni subordinate- la disciplina specifica in tema di rimedi semplificati non è destinata ad operare.

Alla luce della disamina della normativa sopravvenuta non può quindi, ad avviso del tribunale, che tornarsi alla conclusione di cui sopra, vale a dire all'assenza:

  • di una disposizione normativa espressa
  • così come di una specifica disposizione del provvedimento di risoluzione

che consentano di ritenere non comprese nell'azienda bancaria ceduta all'ente-ponte qui convenuto le obbligazioni risarcitorie corrispondenti alle pretese degli attori.

Ad avvalorare tale conclusione può poi infine ricordarsi che, come sottolineato dagli attori nella loro ultima memoria, nella normativa sopravvenuta relativa alle c.d. BANCHE VENETE, istituti creditizi in default per i quali è stata seguita, anziché la via della risoluzione, la via della liquidazione coatta amministrativa da condursi secondo regole ad hoc, il legislatore nel dettare tali regole con il dl n. 99/2017, ha in particolare disciplinato specificatamente la cessione delle aziende bancarie degli enti in liquidazione coatta da parte dei commissari liquidatori, disponendo espressamente (art. 3 dl n. 99/2017) che "restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 cc", oltre alle passività corrispondenti al capitale e alle obbligazioni subordinate (e quindi gli obblighi della emittente incorporati nei titoli), passività individuate dall'art. 3 primo comma lett. a) del dl n. 99/2017 attraverso lo specifico richiamo ai punti a) i) ii) iii) iv) del primo comma dell'art. 532 del d.lgs. 180/2015, anche "b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse", con ciò in sostanza la normativa sopravvenuta:

  • da un lato confermando che "i debiti sub b" corrispondenti a pretese risarcitorie omogenee a quelle qui azionate dagli attori, non possono di per sé essere ricondotti alla (diversa) previsione di esclusione di cui all'art. 52 del d.lgs. 180/2015 qui invocata dalla convenuta
  • e dall'altro lato che, laddove il legislatore ha inteso considerare le pretese risarcitorie facenti capo anche agli azionisti quali investitori ha dettato una norma espressa.

Per quanto fin qui  detto in via assorbente, l'eccezione di parte convenuta NUOVA BDM di carenza di propria legittimazione passiva va ritenuta infondata per il primo profilo nel quale essa si articola.

Va ora esaminato il secondo profilo di tale eccezione, fondato sul richiamo di parte convenuta alla disciplina ex art. 2560 c.c., prevedente che in caso di cessione di azienda commerciale il cessionario risponda dei "debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta  anteriori al trasferimento" solo " se essi risultano dai libri contabili obbligatori", che invece, nel caso in esame, non è stato provato recassero traccia delle obbligazioni corrispondenti alle azioni risarcitorie qui azionate dagli attori.

Anche tale profilo risulta infondato, ad avviso del tribunale, al riguardo dovendosi considerare:

  • in primo luogo che, come sottolineato dagli attori, l'applicabilità al caso di specie della disciplina ex art. 2560 c.c. pare esclusa dallo specifico oggetto del provvedimento di risoluzione sopra riportato, nel quale - conformemente alla disciplina di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 180/2015 - la "cessione dell'azienda bancaria" di cui al punto 1  è specificatamente realizzata attraverso la cessione all'ente-ponte  -la convenuta NBDM- di "tutti i diritti, le attività e le passività "così dando luogo a una vicenda di per sé diversa da quella contemplata nell'art. 2560 cc, per il quale con la cessione di azienda commerciale i debiti anteriori alla cessione non vengono di per sé trasferiti al cessionario  che ne diviene solo responsabile in solido  con l'obbligato principale, il titolare dell'azienda ceduta che di tale debiti rimane primo responsabile, salvo il consenso dei creditori alla sua liberazione;
  • in secondo luogo che tale incompatibilità della disciplina ex art. 2560 cc rispetto alla "cessione di passività" di cui al provvedimento di risoluzione è confermata della condivisibile e consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di analoga incompatibilità della regola ex art. 2560 cc secondo comma cc rispetto alla disciplina di cui all'art. 58 tub in materia di cessione di aziende bancarie.

Secondo tale orientamento, puntualmente richiamato dagli attori, infatti: "in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58) e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 cc sulla quale prevale in virtù del principio di specialità. Ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa , e già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti" (così Cass. n. 22199/2010; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 18528/2014 e n. 2523/2017).

Il profilo dell'eccezione ora in esame va dunque anch'esso ritenuto infondato per l'assorbente rilievo della non applicabilità dell'art. 2560 cc a vicende di cessione quale quella in discussione e nelle quali la disciplina normativa -qui rappresentata dall'art. 43 d.lgs. 180/2015- preveda il diretto trasferimento al cessionario delle passività già facenti capo all'azienda ceduta e non già -come nello scenario di cui all'art. 2560 cc- il mero trasferimento dell'azienda comportante obbligazione in solido per i debiti preesistenti.

Per quanto fin qui detto l'eccezione preliminare di parte convenuta va rigettata, con emanazione di separata ordinanza per la prosecuzione del processo, nel quale vanno assegnati alle parti, come richiesto specificatamente dagli attori nelle loro conclusioni, i termini di cui all'art. 183 cpc sesto comma.

P.Q.M.

il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

  1. rigetta l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva di cui al punto I delle conclusioni della convenuta NUOVA BANCA DELLE MARCHE oggi BANCA ADRIATICA SPA;
  2. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.

 

 

 

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