Collegio Arbitrale ex D.P.C.M. 28.4.2017 n. 82 – vendita obbligazioni subordinate – Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – vendita in conflitto di interessi – difetto di prova su congrue informazioni – risarcimento del danno diretto

16.11.2018 Collegio B – Membri: Auletta – Salmi - Messineo

20/02/2020

…” Il ricorrente ha acquistato dalla Banca E.: a) il 5.10.2019 obbligazioni subordinate per nominali € (omissis), di cui ha percepito rimborsi per 4/5, residuando una perdita di € (omissis); b) il 29.10.2013 e il 10.10.2014 obbligazioni subordinate per nominali € (omissis); chiede un ristoro di € (omissis). Il Fondo non formula alcuna specifica richiesta e/o conclusione. Il ricorrente dichiara di non aver presentato, in relazione ai suddetti strumenti finanziari subordinati, istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui all’art. 9 d.l. 3 maggio 2016 n. 59, conv., con modificazioni, nella l. 30 giugno, n. 119 e di non aver proposto azione di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. Il ricorrente riferisce che l’operazione di acquisto del 2014 sarebbe stata “sollecitata” dalla Banca; deduce, altresì, che la direzione della banca lo avrebbe tranquillizzato sulla situazione dell’Istituto anche nel 2015 e che non aveva ragioni per dubitarne essendogli stati regolarmente pagati gli interessi fino a pochi giorni prima del decreto di risoluzione. Il Collegio osserva che, nella specie, persiste il requisito del rapporto negoziale diretto di acquisto con la banca E.: gli strumenti finanziari subordinati su descritti risultano emessi e negoziati dalla predetta banca, sicché la domanda risulta conoscibile dal Collegio. Le operazioni negoziali sono state attuate in una situazione di conflitto d’interessi: il soggetto che ha negoziato i titoli è lo stesso che li ha emessi. Tale situazione di conflitto è stata esplicitata per iscritto al momento degli acquisti e nella stessa forma il ricorrente li ha autorizzati. In via preliminare si osserva che le obbligazioni subordinate in quanto passività diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180 del 2015, non computabili nei fondi propri, non hanno formato oggetto di svalutazione ai sensi del d.lgs. n. 180 né di cessione alla Nuova Banca. Pur dovendosi dare atto che le suddette obbligazioni potrebbero avere conservato un ipotetico valore economico, va evidenziato che né parte ricorrente né il Fondo hanno fornito concreti elementi che consentano al Collegio di formulare pertinenti apprezzamenti al riguardo: in definitiva, mancano dati oggettivi affidabili cui eventualmente poter ancorare valutazioni che orientino a stabilire se la ipotizzata insinuazione al passivo presenti una qualche effettiva utilità e correlativamente consenta una prospettiva di recupero anche parziale del capitale portato da dette obbligazioni. All’esito dell’esame degli atti il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per affermare il diritti al ristoro. Decisiva appare la circostanza che non v’è prova della somministrazione delle informazioni sulle caratteristiche e sui rischi degli investimenti. Ai fini della sua liquidazione occorre tenere conto della particolare disciplina dettata dall’art. 7 del d.m. 9.5.2017, n. 83, recante il regolamento della presente procedura arbitrale. Ivi si prevede, al primo comma, che l’accertamento della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal tuif, comporta “il riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all’intera perdita subita dall’investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento”. Alla luce dello specifico criterio della “congruità del ristoro sulla base della valutazione del caso concreto” con il limite massimo dell’intera perdita subita, deve essere letto e interpretato il richiamo, contenuto nel secondo comma dell’art. 7 citato, ai criteri di cui all’art. 2056, 1 comma c.c., che, come noto, a sua volta rinvia ai criteri di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Infatti, se il criterio fondamentale di quantificazione della prestazione è quello della congruità secondo le caratteristiche del caso concreto, il richiamo all’art. 1223 non può essere inteso come necessità di reintegrare il patrimonio dell’investitore nell’esatta misura della perdita subita, perché per la norma che regolamenta la liquidazione del ristoro dovuto nella materia qui considerata la reintegrazione dell’intera perdita costituisce, non il criterio ordinario di liquidazione, ma solo il limite massimo della prestazione. Inoltre, mentre nessuna difficoltà sorge nell’applicazione integrale del principio della riduzione della prestazione, ai sensi dell’art. 1227 c.c., una lettura dell’art. 1226 c.c., porta a ritenere che il richiamo debba intendersi riferito solo al riconoscimento del potere equitativo del collegio arbitrale e non anche alla condizione dell’impossibilità di prova dell’esatto ammontare del pregiudizio subito, rimanendo in caso contrario privo di senso l’obbligo del Collegio di adeguare la prestazione in favore dell’investitore sulla base delle caratteristiche del caso concreto. Nella specie, significativo rilievo assume la circostanza che l’investimento del 2009 ha avuto in larga parte effetti positivi, avendone il ricorrente già percepito il rimborso per 4/5: secondo la costante giurisprudenza del Collegio, siffatta scelta consapevole di voler conseguire le indicate utilità periodiche connesse all’investimento in luogo di quella di dismettere il titolo va apprezzata come fatto dotato di autonomo rilievo eziologico. Tutto ciò induce a dedurre, da un lato, che l’ammortamento progressivo dei titoli ha interrotto ogni derivazione causale altrimenti imputabile al deficit informativo originario e, dall’altro, a ritenere che il consapevole mantenimento nel tempo del possesso dei titoli abbia superato in pari misura l’effetto della mancata percezione iniziale del rischio stesso. Sicché appare conforme ai criteri equitativi sopra enunciati attribuire all’accertato difetto informativo un ruolo eziologico assai limitato e progressivamente affievolito in misura inversamente proporzionale alla quota di rimborso già ottenuta. Il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce in favore del ricorrente una prestazione nella misura ritenuta congrua di € (omissis)"...  

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