Concorso – titoli di preferenza ex art. 5 DPR 487/1994 non dichiarati ma esibiti nei termini e modalità del bando –valutabilità - ragioni

15.1.2024 – TAR delle Marche Sez. II – Sent. 51/2024 – Pres. Ianigro – Est. Ruiu

16/01/2024

…  “FATTO E DIRITTO Dovendo ricoprire nel proprio organico un posto di autista di scuolabus, il Comune di V procedeva alla emanazione di un bando di concorso pubblico per esami relativo alla copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 posto di autista di scuolabus - cat. B3. Espletate tutte le relative prove, i candidati A, odierno ricorrente, e B risultavano primi ex aequo conseguendo un analogo punteggio di 55 punti. Nel formare la graduatoria definitiva la Commissione Esaminatrice, in considerazione della nota del Responsabile del Servizio del Personale del Comune di V con cui si trasmetteva al Presidente della Commissione Giudicatrice l'istanza dell' Avv. Aldo Valentini, inoltrata per conto del candidato Sig. B, decideva di determinare in favore di quest'ultimo la prima posizione del concorso, riconoscendo validità , ai fini valutativi, ai titoli di "lodevole servizio" prodotti dallo stesso B, seppur non indicati nella propria domanda, come invece previsto dal bando. Il ricorrente impugna la graduatoria con un unico motivo di ricorso: - Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione delle norme del Bando di Concorso - Violazione e falsa applicazione della legge 241/90 e s.m.i. - Eccesso di potere per travisamento, arbitrarietà , erroneità dei presupposti , sviamento , illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta - Disparità di trattamento - Difetto e carenza di motivazione - Violazione art. 97 Cost. L’art. 10 del bando di concorso prevede espressamente la possibilità di valutazione dei titoli di preferenza, trasmessi nei termini ivi previsti, a condizione che fossero "già indicati nella domanda" . La prescrizione rivestirebbe carattere cogente e vincolante, anche per il rispetto del principio della par condicio. Quanto posto in essere dalla Commissione Esaminatrice, su istanza del controinteressato basata su giurisprudenza minoritaria, sarebbe quindi illegittimo, riflettendosi in modo pregiudizievole per l'odierno ricorrente Sig. A, il quale, senza la valutazione dei titoli di preferenza del Sig. B, sarebbe risultato vincitore del concorso, seppure a pari merito. Si è costituito il controinteressato B, resistendo al ricorso e impugnando incidentalmente la deliberazione del Consiglio Comunale di V del 15 febbraio 1995 n. 27 di approvazione del regolamento comunale per i concorsi e la determinazione dirigenziale 14 febbraio 2008 n. 50, che ha approvato il bando in esame. Il comune di V non si è costituito. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 1 Il ricorso è infondato. Si premette il principio generale per cui, in tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 sono valutabili, sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo (tra le tante Tar Campania Napoli 3 agosto 2020 , n. 3467). Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito come la previsione del bando di concorso che imponga l'onere di indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione, pena la perdita del beneficio, non sia in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, il quale deve concordarsi con quelli di efficienza, celerità ed economicità, sicché all'imposizione di un onere tanto lieve qual è quello d'indicare nella domanda un titolo di preferenza, riserva o precedenza corrisponde l'esonero dell'Amministrazione da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità del procedimento e recanti possibilità di errori (Cons Stato, I Parere 13 maggio 2014 , n. 3975). 1.2 Tali condivisibili orientamenti vanno però coordinati con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che, come già detto, hanno un ruolo particolare: superare le situazioni di parità. In particolare si è osservato come il fatto che tali titoli non possano essere valutati prima della formazione della graduatoria renda evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati (Tar Lazio Roma 10 giugno 2022 n. 7699) 1.3 Conseguentemente, la previsione del bando che richiede l’indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso. In particolare si è ritenuto (con riferimento alla presenza di una quota di riserva, alla quale si applicano principi analoghi) che, in assenza di un interesse pubblico da tutelare e in riferimento alla natura del titolo, possa essere valorizzata la circostanza che le disposizioni del bando non prevedano esplicitamente che l’omessa comunicazione, in sede di presentazione della domanda, della volontà di avvalersi del titolo medesimo, ne escluda la valutazione (Tar Lazio Roma 7699/2022 cit.). In particolare, nel caso in esame l’art. 4 del bando richiede l’indicazione nella domanda dei titoli di preferenza e il successivo articolo 10 prevede che " i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla amministrazione comunale, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nella domanda, dai quali risulti altresì, il possesso del requisito…” Ad avviso del Collegio, il semplice inciso “indicati nella domanda” non è sufficiente, per le considerazioni sopra svolte, a impedire la valutazione dei titoli di preferenza già posseduti in caso di parità . Nel caso in esame, peraltro, l’indicazione della presenza di titoli di preferenza, tramite il legale del controinteressato, è comunque pervenuta prima della pubblicazione della graduatoria finale, conformemente a quanto richiesto dal bando. 2 Per quanto sopra, l’operato dell’Amministrazione va considerato legittimo e il ricorso deve essere respinto, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso incidentale presentato dal controinteressato. 2.1 La particolarità del caso e la presenza di orientamenti giurisprudenziali parzialmente divergenti giustificano la compensazione delle spese. (OMISSIS)

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