Consigliere Comunale – Impugnazione delibera Consiliare – Lesione delle prerogative del Consigliere – necessità – convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta dal Vice-Sindaco non consigliere - legittimità

25.11.2020 TAR Marche – Sent. 686/2020 – Pres. Morri - Est. Capitanio

30/11/2020

per l'annullamento previa incidentale sospensiva, - dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale (omissis) per la seduta del (omissis), nonché di tutte le delibere nella medesima seduta approvate … (omissis) … per illegittimità derivata, rispetto alla ritenuta illegittima convocazione del Consiglio Comunale del 30.7.2019 in cui si è approvato l’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019-2021, ivi comprese le connesse e conseguenti delibere di Giunta Comunale che hanno trovato presupposto negli atti deliberativi sopra indicati, e, in parte qua, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di V. (omissis) … … “FATTO e DIRITTO 1. I ricorrenti, nella spiegata veste di esponenti della minoranza nell’ambito del Consiglio Comunale di V, hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tutti gli atti e provvedimento indicati in epigrafe, deducendo che: - l’avviso di convocazione della seduta del Consiglio Comunale del (omissis), contraddistinto con il n. di protocollo, è illegittimo in quanto sottoscritto dal Vice-Sindaco, il quale non rivestiva più la carica di consigliere comunale, essendosi dimesso dopo la nomina ad assessore; - dalla illegittimità dell’avviso di convocazione discendono, a cascata, sia l’illegittimità di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio nella seduta del (omissis), sia l’illegittimità di tutte le altre deliberazioni adottate in epoca successiva e che si fondano su quelle adottate il (omissis). 2. Queste le censure esposte nel ricorso straordinario: - violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 64 del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa interpretazione degli artt. 5 e 33 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di V; - violazione e falsa interpretazione degli artt. 7 e 14 dello Statuto Comunale; - violazione del principio della gerarchia delle fonti; - eccesso di potere per difetto di applicazione delle norme in materia di convocazione del Consiglio Comunale, anche in ragione della sua composizione; - illegittimità derivata. 3. A seguito di opposizione notificata dal Comune, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale. Il Comune di V ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020. 4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni. 4.1. Va evidenziato in primis che l’art. 39, comma 3, del T.U.E.L. consente agli locali di disciplinare nei propri statuti la materia che occupa odiernamente il Tribunale, limitandosi a dettare la norma generale secondo cui “Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti [quale è il Comune V] il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio…”. Nella specie: - per un verso, l’art. 14, comma 2, dello Statuto comunale di V dispone che il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione nonché negli altri casi previsti dalla legge; - per altro verso, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale prevede che “la Presidenza del Consiglio Comunale è svolta in conformità con lo Statuto Comunale dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio o di chi legalmente lo sostituisce la presidenza è assunta dal consigliare anziano ed ove anche questi sia impedito o assente dal Consigliere che segue come anzianità” (art. 5) e che “La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento” (art. 33). 4.2. In secondo luogo, si deve rilevare che: - i principi ribaditi dal Consiglio di Stato nel parere citato in ricorso (n. 94/96) si riferiscono al caso in cui un soggetto non legittimato convochi e presieda il Consiglio Comunale, poiché ciò determina la illegittima composizione dell’organismo deliberante (nella specie, però, non sussiste alcuna problematica del genere, visto che il Consiglio (omissis) è stato presieduto dal Sindaco in carica); - al contrario, tutte le irregolarità che afferiscono alla fase di convocazione del Consiglio in tanto possono essere fatte valere dai consiglieri per dedurre la illegittimità delle deliberazioni assunte dall’assise civica in quanto esse abbiano determinato la lesione delle prerogative dei consiglieri medesimi. Infatti, anche con riguardo alla fattispecie che occupa odiernamente il T.A.R. valgono i consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali in tema di legittimazione dei componenti di un organo assembleare a sindacare in sede giurisdizionale gli atti adottati dall’organo stesso (ex plurimis, Cons. Stato, n. 3446/2014); - nella specie, risulta per tabulas la plateale assenza di qualsiasi lesione dei diritti dei consiglieri (ed in particolare di quelli di minoranza), visto che gli odierni ricorrenti hanno ricevuto per tempo l’avviso di convocazione, erano presenti nella sala comunale prima dell’inizio della seduta del (omissis) ed hanno deciso volontariamente di non partecipare ai lavori denunciando l’irregolarità della convocazione. 4.3. Ma, del resto, anche le norme del T.U.E.L., degli Statuti e dei regolamenti adottati dagli enti locali per disciplinare il funzionamento delle assemblee elettive vanno interpretate in base a criteri di ragionevolezza e tenendo conto dei valori che le stesse sono funzionali a proteggere, per cui la violazione di tali norme si riverbera in termini di illegittimità delle deliberazioni adottate solo se essa ha determinato la concreta lesione di uno o più di tali interessi. Nella specie, come detto, i ricorrenti non hanno provato sotto quale profilo siano state concretamente lese le loro prerogative di consiglieri, mentre, per converso, va evidenziato che il fatto che il Sindaco in carica abbia presieduto il Consiglio del (omissis) equivale ad implicita ratifica dell’avviso di convocazione sottoscritto dal Vice-Sindaco. Infatti, una convocazione dell’assise civica disposta all’insaputa del Sindaco rischia di pregiudicare in primo luogo proprio lo stesso Sindaco, il quale potrebbe trovarsi a dover fronteggiare questioni sulle quali non ha potuto adeguatamente documentarsi. Appare dunque verosimile che il Vice-Sindaco abbia sottoscritto l’avviso di convocazione quale mero nuncius del Sindaco. 5. In ragione di quanto precede, il ricorso va respinto. La novità della questione giuridica attorno a cui ruota la controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio. (omissis) …

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