Contratto di locazione – lockdown – pagamento del canone – ricorso ex art. 700 c.p.c. – parziale accoglimento

28.7.2020 Trib. Pesaro – Ord. 28.7.2020 - Est. Storti

30/07/2020

...“Il ricorso appare ammissibile e sussiste la competenza del Tribunale ex art.669 ter cpc, in quanto lo sfratto per morosità è stato notificato dopo il deposito del ricorso cautelare. Ciò premesso, la ricorrente sostiene in sintesi che il noto lockdown imposto dal Governo costituisca una causa di forza maggiore che ha impedito il pagamento dei canoni di locazione e chiede: a) che venga inibita l'escussione della fideiussione prestata a garanzia del pagamento dei canoni e la sospensione del pagamento dei canoni di marzo, aprile e maggio; b) la riduzione dei canoni fino al dicembre 2020. Il ricorso va accolto nei limiti sotto spiegati. Certamente il lockdown ha impedito lo svolgimento dell'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente. Si tratta indubbiamente di un fatto non imputabile al conduttore e -per quello che qui rileva -può logicamente giustificare, ai sensi degli artt.1463 e ss cc, il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio, cioè del periodo di stretto lockdown. È verosimile infatti che la ricorrente tragga la provvista necessaria per il pagamento dei canoni dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale e d'altra parte la ricorrente, per causa di forza maggiore, non ha potuto utilizzare l'immobile secondo l'uso contrattualmente concordato. Spetterà al giudice del giudizio merito valutare se si tratta di un impedimento che possa giustificare la mera sospensione del pagamento o determinare l'estinzione della relativa obbligazione. Il periculum è in re ipsa , stante le verosimili difficoltà economiche in cui versa l'impresa a seguito della forzata interruzione delle attività commerciali. Conclusioni diverse vanno prese in relazione alle altre richieste. La ricorrente afferma che non è in grado di versare i canoni, nei termini e nell'ammontare pattuiti, per i mesi successivi a quello di maggio, a causa della flessione economica subita dal mercato a seguito del lockdown. Non è peraltro contestato che l'attività imprenditoriale sia ripresa. La ricorrente quindi utilizza l'immobile secondo l'uso contrattualmente stabilito. Le circostanze lamentate dalla ricorrente pertanto potrebbero al massimo integrare la fattispecie disciplinata dall'art I 467 cc, la quale peraltro legittima la ricorrente a richiedere solamente la risoluzione del contratto. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. per questi motivi inibisce a X l'escussione della fideiussione per cui è causa in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020; rigetta per il resto il ricorso; compensate le spese di lite.” ….

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