Contratto di locazione uso diverso - morosità sanata dopo notifica atto di citazione per convalida sfratto - risoluzione - pregiudizio attività imprenditoriale - sussistenza

24.1.2023 – Ordinanza Corte Appello Ancona 24.1.2023 Pres. Est. Santini

25/01/2023

…“Letto il ricorso in appello, contenente istanza per sospensione della esecutività, ex artt. 283 e 351 Cod. Proc. Civ., della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, in data 13.10.2022;                osservato che la chiesta sospensione dell’esecutività della sentenza impone una valutazione globale d’opportunità, conformemente alla costante interpretazione dell’art. 283 c.p.c. (cfr. in particolare Cass. 25 febbraio 2005 n. 4060), secondo la quale la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 cod. proc. civ., può disporre in presenza di “gravi motivi” è appunto rimessa d una valutazione complessiva degli interessi in gioco e delle ragioni poste a sostegno dell’impugnativa, poiché tali motivi consistono, per un verso, nella deliberazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione, e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio che il soccombente può subire (anche in relazione alla sua situazione personale e familiare) dall’esecuzione della sentenza;                                                                                                rilevato che nella fattispecie la morosità risulta pacificamente sanata e che si controverte del rilascio di un immobile adibito ad attività imprenditoriale, che subirebbe una inevitabile interruzione in caso di esecuzione dell’ordine di rilascio;                                                                                           ritenuto pertanto che, in assenza di qualsiasi ulteriore valutazione, che si riserva al prosieguo nel merito, sussistono allo stato gravi motivi di opportunità, atteso che l’esecuzione della sentenza impugnata è suscettibile di recare grave pregiudizio alla parte appellante;                                 ritenuto pertanto che la richiesta di sospensiva risulta fondata su una ragionevole prospettazione della gravità delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dall’accoglimento del gravame; Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.; Sospende l’efficacia esecutiva della sentenza”…

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