Credito professionale – credito contestato – serietà dei motivi di contestazione – difetto di legittimazione del creditore ex art. 6 L.F. – sussistenza – reiezione della istanza

16.12.2021 – Decreto coll. Proc. 98/2021 R.G. pref. – Pres. Est. Miconi

12/01/2022

… “Sentito il GD rilevato che che il creditore istante agisce sulla base di un credito da attività professionale (assistenza e consulenza dai cedenti nei confronti di X), credito la cui sussistenza è fermamente contestata dalla società debitrice (cessionario del credito stesso): in particolare, quest’ultima sostiene che la prestazione professionale sarebbe stata limitata alla fase iniziale di interlocuzione stragiudiziale con gli istituti bancari, fase conclusasi positivamente in pochi mesi per lo più sulla base della normativa emergenziale e senza necessità di alcuna attività di negoziazione, né di presentazione di proposte di soluzione della crisi; che la prestazione effettivamente resa è stata interamente pagata (€ omissis oltre accessori) sulla base dell’importo previsto in contratto; il creditore, da canto suo, insiste nell’aver prestato attività molto più intensa ed estesa rispetto a quella ammessa dalla controparte; Rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art 6 LF, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del Giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante”(ex multis Cass SU 1521/201, Cass 30827/2018); le contestazioni pendenti sul credito non precludono la valutazione, da parte del giudice prefallimentare, della legittimazione del creditore ex art 6 LF, ed in particolare la valutazione incidentale della sussistenza non del credito in sé, ma della qualità di creditore in capo all’istante; Ritenuto – procedendo al suddetto accertamento incidentale – che nel caso di specie, una volta pagato dalla X il dovuto per la attività professionale riconosciuta come effettivamente svolta - secondo la misura prevista del contratto fra le parti originarie : art 2 del contratto 31-7-2020 , compenso per la “Risoluzione stragiudiziale della questione”- il credito ulteriore risulti contestato con argomentazioni non manifestamente pretestuose o infondate ; ritenuto pertanto, all’esito della delibazione sommaria propria di questo procedimento, che nel caso di specie il credito del procedente - unico creditore istante per il fallimento – non sia assistito da sufficiente grado di certezza, e che sia di conseguenza insussistente la legittimazione del preteso creditore a richiedere il fallimento della X ( v., nel senso della necessità di un sufficiente grado di certezza del credito, Corte App. Bologna 25.10.2019 ); Ritenuto che ricorrano le ragioni per la compensazione delle spese del procedimento , tenuto conto della natura contestata del credito Visti gli artt.1, 6, 15 e 22 L.F.; P.Q.M. Respinge l’istanza. Spese compensate.” …

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