Studio legale Valentini
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09.02.2018 Tribunale di Pesaro - Sentenza 18/2018 - Est. M. Paganelli
09/02/2018
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" Il ricorrente, dipendente di categoria C dell'Amministrazione resistente, avanza richiesta di congedo straordinario per ammissione al corso di dottorato di ricerca.
L'Amministrazione si è opposta.
Il Tribunale ha statuito
"... nel merito la domanda non può trovare fondamento nell'art. 2 della L. 476/1984. In base alla norma, infatti, " Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo". Il ricorrente, ha conseguito in data 31.03.2016 il titolo di dottore di ricerca, ciò che integra all'evidenza la condizione ostativa alla concessione del congedo straordinario. L'Amministrazione, sulla base del suddetto disposto normativo, non aveva alcuna discrezionalità da esercitare, essendo il diritto al congedo escluso dalla chiara formula della norma...
...Ciò che rileva non è il concetto di "dottorato di ricerca" quanto se l'istante sia o meno un dottore di ricerca per aver conseguito il relativo titolo. Poiché è incontroverso che il titolo sia stato conseguito, ogni ulteriore questione resta assorbita."...
Il ricorso è stato rigettato.