Erogazione contributi Comunali - Azione di risoluzione per inadempimento - Risarcimento danni - figure responsabili - individuazione - danno morale - diritto - sussistenza

20.1.2023 Trib. Pesaro Sent. 49/2023 – Est. Mosci

06/02/2023

Con atto notificato in data 4/11/2020 il Comune di X ha citato in giudizio la Soc. V s.r.l. in liquidazione – quale impresa esecutrice dell’intervento di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del Piano Regionale di Edilizia Residenziale per il biennio 2004-2005, approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 168 del 2.2.2005 e di quello provinciale, approvato con D.G.P. n. 179 del 19/5/2006 e n. 202 del 31/5/2006 dalla Provincia di Pesaro – Urbino.           P. in qualità di Direttore dei Lavori – unitamente a F. in qualità di Responsabile del procedimento de quo del Comune di X affinché fosse accertata la responsabilità dei convenuti nella esecuzione della convenzione regolatrice dall’intervento di edilizia residenziale pubblica citato e condannati i medesimi alla restituzione, in favore del Comune di X delle seguenti somme: € (omissis) corrispondente alla quota di finanziamento pubblico indebitamente sottratto alla sua originaria destinazione; € (omissis) corrispondente al prezzo d’acquisto dei quattro appartamenti in forza di Decreto di trasferimento con il quale il Tribunale di Pesaro, in funzione di G.E., ha disposto il trasferimento in capo al Comune di X; € (omissis) pari alla somma necessaria al completamento dei 4 appartamenti oggetto della procedura esecutiva immobiliare contro la Soc. V ed acquistati all’asta dal Comune di X.           Inoltre, il Comune di X ha chiesto la condanna di F. al risarcimento del danno d’immagine causato al Comune a causa della condotta tenuta dal Responsabile del procedimento nella vicenda oggetto del presente giudizio.           Si sono ritualmente costituiti F. e P. mentre Soc. V s.r.l. in liquidazione è rimasta contumace.           F. in sede di costituzione in giudizio, ha chiesto la autorizzazione alla chiamata in causa di M amministratore unico della società V dall’11/02/2008 al 2/9/2010 e di W liquidatore, a far data dal 2/9/2010, nonché di Insurance al fine di essere tenuto, dai medesimi, indenne.           A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, si sono costituiti M e Insurance.           P ed M, nelle rispettive comparse, hanno disconosciuto le firme apposte in calce al QTE finale ed in calce alla pagina individuata come dichiarazione di conformità pagina AN 5/3 (doc. n. 11 e doc. 9 – all. parte attrice). (omissis)           Il Comune di X ha dichiarato di volersi avvalere delle scritture private oggetto di disconoscimento.           Con ordinanza del 2/11/2021 è stata ammessa CTU tecnica e CTU grafologica ed è stato ordinato, ai sensi dell’art. 210 e dell’art. 213 cpc, al Comune di X, il deposito de:

  • I bonifici o attestazioni di versamento nelle casse del Comune, con specificazione dell’ordinante la Provincia di S o la Regione Marche della somma di € omissis assertivamente erogata quale contributo per la realizzazione degli alloggi de quo con le relative date di acquisizione;
  • I bonifici o attestazioni di versamento della somma di cui sopra ai terzi beneficiari, con le relative date di pagamento.
  • Le denunzie a fini ICI anni 2006 – 2015 relative a tutti gli alloggi edificati da Soc. V s.r.l. relativamente all’intervento edilizio di cui è causa.Alla Provincia di S e alla Regione Marche è stato ordinato il deposito della copia della documentazione ricevuta dal Comune di X nonché degli atti di istruttoria e delle determinazioni sulla cui base sono stati erogati i contributi. Con atto del 15/6/2022, il Comune di X ha rinunciato al capo della domanda avente ad oggetto l’accertamento del danno quantificato in (omissis).A seguito di fissazione di udienza per esame degli elaborati peritali e della documentazione depositata ai sensi degli artt. 210 e 213 cpc, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.L’eccezione di incompetenza formulata da parte F è infondata (conf. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 8905 del 5/5/2015).Con riferimento alle eccezioni di prescrizione al diritto al risarcimento del danno, si osserva quanto segue.L’intervento edilizio per cui è causa appartiene alla pratica del Comune di X n. (omissis) per la quale è stato rilasciato il permesso di costruire n. 11 del (omissis).F. ha rivestito il ruolo di Responsabile del procedimento.Non vi sono atti conclusivi di detto procedimento così che la attività svolta dal medesimo convenuto deve ritenersi terminata solo con il suo pensionamento, avvenuto nell’anno 2016.Anche laddove la pretesa risarcitoria formulata dal Comune avesse trovato quale fatto costitutivo il pagamento (in luogo dell’inadempimento al contratto di appalto la cui ultimazione dei lavori è stata dichiarata solo parzialmente – vedi relazione CTU – Tribunale di Pesaro RG Es. Imm. omissis – All. 24 pag. 98 – parte attrice) il tempo della prescrizione deve essere riferito al fatto illecito commesso dal pubblico ufficiale che è proseguito anche per gli anni successivi nel corso dei quali il procedimento è proseguito.La impresa convenuta ha beneficato di erogazioni pubbliche per la realizzazione dell’opera che è stata conclusa solo parzialmente.Non è fondata, dunque, la eccezione di prescrizione formulata da P. poiché non è rilevante il tempo in cui era stata adottata la determina (28/10/2009) che aveva legittimato il pagamento a favore della impresa convenuta bensì il fatto della ultimazione dei lavori che non si è mai verificato (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 8050 del 22/7/1995).Sempre nel merito, si osserva quanto segue.Il bando approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 420 del 18/11/2005 aveva previsto, in particolare, che il contributo fosse provvisoriamente erogato al soggetto proponente il quale avrebbe provveduto successivamente, a trasferirlo integralmente ai destinatari degli alloggi.Il contributo doveva essere erogato nel corso della realizzazione dell’intervento sulla base del QTE iniziale con visto del Comune attestante la congruità del contributo rispetto ai parametri di costo convenzionale.L’importo del contributo massimo per alloggi era stato determinato in percentuale sul costo convenzionale del singolo alloggio ed entro un importo massimo in ragione della fascia di redito alla quale apparteneva l’assegnatario.La determinazione del contributo – si osserva – dipendeva, dunque, anche dal reddito dell’assegnatario.Inoltre, una volta che fosse trascorso il termine fissato nel bando, gli alloggi sarebbero stati liberamente cedibili dalla concessionaria.Si ritiene, dunque, che la liquidazione del saldo dei contributi non poteva che seguire alla ultimazione dei lavori ed alla individuazione degli assegnatari.E’ emerso, invece, che il saldo del contributo fosse stato liquidato alla presenza della sola comunicazione di fine lavori parziale di 6 u.i. a firma del D.L. e del Concessionario, quando, con la Determina n. 112 del Comune, al punto 3), il RUP aveva premesso che il Comune avrebbe erogato alla Soc. V il saldo del contributo pari a € omissis previa dichiarazione del D.L. attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori.V s.r.l. aveva richiesto, infatti, in data 31/3/2009, la erogazione di una ulteriore quota di contributo (dopo le erogazioni di due tranche di omissis ciascuna, avvenute il 21/12/2006 ed il 27/6/2008) che aveva quantificato in € omissis in ragione del completamento dell’opera nella misura del 90% detratto quanto pagato (All. II memoria ex art. 183 cpc – parte attrice).Il Comune di X, in data 19/1/2010, aveva erogato la somma di € omissis ed in data 27/1/2011 la somma di € omissis.L’importo delle erogazioni, delle quali il Comune di X ed V s.r.l. hanno beneficiato, hanno trovato riscontro negli ordinativi di incasso a debito della Provincia di Pesaro e Urbino ed a favore del Comune di X.Sennonché V s.r.l. aveva assegnato, alla data del 31/3/2009, n. 6 alloggi per i quali era stato riconoscimento un contributo complessivo di € omissis.Ulteriori somme per complessivi € omissis erano state erogate negli a favore di ulteriori aventi diritto (pag. 5 atto di citazione).La erogazione delle somme a saldo, a favore della convenuta, era avvenuta, pertanto, a seguito della redazione del documento denominato QTE finale, datato 15/9/2009 il quale aveva indicato un OTN per alloggio (n. 14) di complessivi € omissis ed un importo del contributo di € omissis.Deve ritenersi, pertanto, che il contributo fosse stato richiesto ed erogato indebitamente.Deve ritenersi, inoltre, il grave inadempimento della convenuta in considerazione del fatto che i lavori di cui alla Convenzione non erano stati ultimati (pag. 5 – CTU).Ricorrono, pertanto, le condizioni che legittimato la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c.Non risulta, d’altro canto, che il Comune di X avesse altrimenti goduto della rendita degli alloggi edificati dalla convenuta.Il capo della domanda avente ad oggetto la restituzione della parte di contributo (pari ad € omissis) deve essere, pertanto, accolta poiché non risulta che questo fosse stato erogato dalla concessionaria agli assegnatari degli alloggi.La circostanza che non fosse stato paventato né l’avanzamento dell’opera per l’ulteriore 10% omissis né la ragione del complessivo pagamento della maggior somma di € omissis rispetto al contributo inizialmente ammesso è indice della arbitrarietà del pagamento disposto per mezzo del Comune di X.Devono ritenersi, pertanto, responsabili circa il compimento degli atti prodromici alle erogazioni fatte dal Comune di X sia i convenuti che i terzi chiamati i quali hanno tutti ricoperto le cariche sociali in V s.r.l. al momento della esecuzione dei pagamenti indebiti da parte del Comune di X.Deve ritenersi, infatti, la paternità del QTE da parte sia del P che del M.Detto documento (saggio X6), riportate le sigle – apposte sopra il timbro del DL (Ing. P. e di V s.r.l. delle rispettive parti deve ritenersi autografo poiché corrispondente al segno grafico di cui al doc. (G4) riconosciuto dal convenuto P (vedi CTU – pag. 34) ed alle firme in comparizione, per quanto riguarda il M (pag. 50 – CTU).Invece, le circostanze circa la mancata escussione delle fideiussioni per l’importo di € omissis a carico di A s.p.a. e di € omissis a carico di S a favore del Comune di X non si ritiene possano essere addebitabili al fatto del Comune di X (e del F) poiché la cancellazione delle società dall’elenco degli intermediari finanziari, da parte della stessa Banca D’Italia, era avvenuta dopo il rilascio delle fideiussoni.Deve essere riconosciuto, infine, il danno all’immagine lamentato dal Comune di X (pag. 18 – atto di citazione) poiché la manchevole condotta del proprio dipendente è idonea a generare discredito nelle istituzioni (cfr. Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 8662 del 4/4/2017).La Regione Marche ha richiesto, infatti, al Comune di X la restituzione della minor quota di finanziamento pari a € omissis con missiva protocollata in data 12/52022 (doc. depositato in data 26/5/2022).Inoltre, ha richiesto la rendicontazione circa l’impiego della somma di € omissis ricavata dalla compravendita degli alloggi da parte della convenuta agli assegnatari e la prova della disponibilità finanziaria in Capo al Comune di X della somma di € omissis.La condotta dei convenuti e dei terzi chiamati ha favorito, inoltre, l’inerzia nella ultimazione dei lavori da parte della concessionaria dell’opera così da impedire alla Pubblica Amministrazione il godimento di parte del proprio territorio che era stato destinato ad un progetto residenziale utile per la collettività, attuato se non parzialmente.Si ritiene equo quantificare il danno nella somma di omissis, come richiesto, liquidato alla presente sentenza.Non si ritiene, invece, che possa essere riconosciuto il danno derivante dall’acquisto di n. 4 unità immobiliari da parte del Comune stesso.La realizzazione delle unità immobiliari, ai sensi della Convenzione, non avrebbe assicurato la vendita degli alloggi ad eventuali aventi diritto.Da ultimo, deve dichiararsi la operatività della assicurazione stipulata dal F poiché la copertura avrebbe riguardato anche la ipotesi di richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità amministrativa contabile ed erariale (art. 1 B delle condizioni di Polizza).Inoltre era stata approvata la garanzia postuma per pensionamento a far data dal 1/62016 per la durata di anni 5.Non risulta, d’altro canto, che il F fosse stato destinatario di una richiesta risarcitoria prima della introduzione del presente giudizio (omissis). 

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