Esproprio –– Richiesta di pagamento della indennità determinata dal Collegio Peritale ex art. 21 DPR 327/2001 – giurisdizione A.G.O.

14.4.2020 TAR Marche – Sent. 216/2020 – Pres. Conti - Est. Ruiu

14/04/2020

… “Il presente ricorso è stato presentato in conseguenza del silenzio di Autostrade per l’Italia rispetto all’obbligo di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di esproprio determinata dal collegio tecnico ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 327 del 2001. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di ordinare alla Società Autostrade per l’Italia SpA di provvedere al deposito delle indennità mediante un provvedimento esplicito e conclusivo, ai sensi dell’art. 27 comma 2 D.P.R. 327 del 2001, Nell’ipotesi di inottemperanza, si chiede la nomina di un commissario ad acta. Si è costituita Autostrade per l’Italia SpA, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e resistendo nel merito al ricorso. Alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

1.1 L’azione ex art. 31 commi 1, 2 e 3 c.p.a. è ammissibile in quanto sia proposta sulla base di una pretesa la cui cognizione non esuli dalla giurisdizione amministrativa.

1.2 La domanda di parte ricorrente, sulla quale si sarebbe formato il contestato silenzio di Autostrade per l’Italia Spa, mira in realtà a conseguire il deposito dell’indennità espropriativa dei suoli e, pertanto, si verte in materia di pagamento dell’indennizzo espropriativo, devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

1.3 Al riguardo, l'art. 133 c.p.a. prevede espressamente al comma 1, lett. t) e g) la giurisdizione del giudice ordinario in materia di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, e lo stesso art. 53, comma 3, DPR n. 327 del 2001 espressamente disponeva che “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.”

1.4 In tale fattispecie si verte in materia di diritti soggettivi perfetti, atteso che nel procedimento di cui all’art. 21 e s.s. del DPR n. 327 del 2001 citato non sono ravvisabili poteri discrezionali dell’Amministrazione, posto che la stessa deve limitarsi ad accertare l’accettazione o meno della determinazione dell’indennità da parte del proprietario espropriato, oltre che l’esistenza di diritti od opposizioni da parte di altri soggetti (si veda Tar Puglia Lecce 14 settembre 2017 n. 1463).

1.5 Infatti, come già ritenuto da questo Tribunale, conformemente con la prevalente giurisprudenza (Tar Marche 28 dicembre 2018 n. 816, Cons. Stato IV, n. 29 febbraio 2016 n. 858), solo l’attivazione del procedimento ex art. 21 del DPR n. 327 del 2001 (nomina dell’esperto) interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal giudice amministrativo, trattandosi di una fase precedente alla determinazione dell’indennità, mentre nel caso in esame si chiede il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità già determinata dal Collegio Tecnico, ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 327 del 2001.

2. Il ricorso deve quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo. Va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia.

2.1 Le spese di causa possono essere compensate viste le difficoltà interpretative della normativa applicabile.” (omissis)

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