Fideiussori – qualifica di consumatore – criteri – decreto ingiuntivo - foro esclusivo del fideiussore – foro esclusivo contrattualmente stabilito – rilevanza –annullamento per incompetenza territoriale.

8.11.2022 Tribunale Pesaro – Sent. 742/2022 – Est. Mari

12/11/2022

(omissis) … “Posta in decisione all’udienza del 13.7.2022 sulle seguenti conclusioni delle parti: per gli attori-opponenti come da foglio depositato in data 6.7.2022 “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pesaro disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto anche perché proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata, nonché per incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del Tribunale del consumatore fideiussore sig. X, Reggio Emilia, ovvero del foro contrattuale esclusivo di Ancona, con vittoria di spese. Accertare previa disponenda CTU la effettiva entità del credito dovuto all’opposto, statuito il divieto di anatocismo e verificato il rispetto del tasso massimo consentito dalla normativa antiusura. Dichiarato il sig. X consumatore ai fini del D. Leg.vo 206/2005, dichiarata la nullità delle clausole agli artt. 2-9-6-7-8-10-11 della fideiussione 22.10.2007 per contrarietà all’art. 2 L. 287/1990 e 2,18,20,33,36 D. Leg.vo 206/2005, ed altresì in applicazione dell’art.1955, 1956 e 1957 c.c. dichiarare nulla l’obbligazione fideiussoria ed estinta la fideiussione dichiarando che nulla è dovuto dai fideiussori all’opposta. Annullare altresì il decreto ingiuntivo opposto nei confronti quantomeno dei fideiussori per difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Reggio Emilia foro inderogabile del consumatore sig. X, ovvero in subordine, quanto agli altri fideiussori, del foro contrattuale esclusivo di Ancona. Condannare l’opposto a titolo risarcitorio, per abuso del diritto ed ex art. 96 c.p.c. al pagamento agli opponenti della somma che sarà ritenuta di ragione e di legge anche all’esito della disponenda istruttoria. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. In via istruttoria …“ per la convenuta-opposta come da foglio depositato in data 8.7.2022 “V s.r.l., e per essa W S.p.A., si riporta a tutti i propri scritti difensivi depositati, insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni per come riportate in atti, nonché per il rigetto dell’opposizione avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova, nonché di tutte le avverse istanze istruttorie poiché chiaramente esplorative ed inconferenti e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1181/2019.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 17.1.2020 la società P srl in liquidazione, i sig.ri X, Y e Z hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1181/2019 emesso da questo Tribunale il 25.11.2019, su ricorso della società W spa quale mandataria di V srl, avente ad oggetto il pagamento di complessivi euro (omissis), pari al saldo debitorio di un mutuo ipotecario stipulato il (omissis) dalla mutuataria P srl e garantito personalmente dai sig.ri X, Y e Z con fideiussione specifica sottoscritta parimenti il (omissis). Gli opponenti hanno chiesto una pronuncia di nullità o revoca del provvedimento monitorio, deducendo in primo luogo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro. Hanno formulato inoltre eccezioni riguardanti il merito della controversia. - Si è costituita la W spa, mandataria di V srl, la quale ha contestato la fondatezza dell’opposizione e ne ha chiesto il rigetto. - In corso di causa è fallita la debitrice principale P srl. Il processo è stato riassunto dai fideiussori X, Y e Z. Procedendo alla decisione della causa, il Tribunale osserva quanto segue. - In primo luogo va rilevato che la questione del mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall’art.5 D.Lg. n.28/2010 e successive modifiche è stata posta tardivamente dagli opponenti, solo nella memoria istruttoria depositata il 9.11.2020. L’art.5 comma 1 D.Lg. n.28/2010 chiaramente stabilisce che l’eccezione di improcedibilità della domanda deve essere sollevata entro la prima udienza. Nel caso di specie il termine non è stato rispettato. La questione quindi è superata. - Il fideiussore X ha eccepito la violazione del foro del consumatore – da lui individuato nel Tribunale di Reggio Emilia, nel cui circondario si trova il Comune di (omissis) ove l’opponente risiede – e ha chiesto quindi che sia dichiara la nullità del decreto ingiuntivo. L’eccezione è fondata. Come già illustrato nell’ordinanza del 9.9.2020, va riconosciuta X la qualifica di consumatore rispetto al contratto di fideiussione bancaria da lui stipulato il (omissis). L’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – che si è ormai uniformata alla giurisprudenza comunitaria – è chiaro e consolidato: in relazione ad un contratto di fideiussione i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso contratto di fideiussione e non in base all’oggetto del contratto principale (CGUE 19 novembre 2015, in causa C-74/15 Tarcau e CGUE 4 settembre 2016, in causa C-534/15 Dumitras; Cass. n.1666/2020; Cass. n.742/2020; Cass. n.27618/2020). In altre parole, va qualificato come consumatore colui che stipula un contratto di garanzia per finalità estranee alla sua attività professionale: cioè la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. Nel caso di specie alla data della sottoscrizione della fideiussione sig. X ormai non possedeva più alcuna partecipazione nella P srl, né rivestiva alcuna carica nella società, come ha specificamente dedotto e documentato l’opponente: con atti del 2002 e 2006 aveva dismesso ogni quota (v. doc. 2 e 3 dell’opponente). Il fatto che i suoi familiari fossero coinvolti nelle dinamiche societarie della P srl e il sig. X abbia continuato a rilasciare fideiussioni bancarie anche dopo la sua fuoriuscita dalla società non è sufficiente per concludere che la fideiussione sottoscritta il (omissis) inerisse la sua attività professionale, cioè che il sig. X abbia stipulato il contratto per scopi connessi alla sua attività professionale. L’opposta del resto non ha dedotto quale fosse all’epoca l’attività professionale del sig. X. Pertanto, dovendo trovare applicazione la regola speciale del foro del consumatore - invocato dall’opponente - la competenza territoriale spetta al Tribunale di Reggio Emilia, nel cui circondario è situato il Comune di (omissis) in cui il sig. X risiede. Va dichiarato nullo il decreto ingiuntivo emesso da un giudice non competente. - Gli altri opponenti sig.ri Y e Z hanno invece eccepito di volersi avvalere della clausola contenuta nel contratto di fideiussione che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Ancona. Si tratta dell’art.15 del contratto, articolo approvato dalle parti con doppia sottoscrizione (v. doc. 4 depositato nel fascicolo monitorio dalla parte opposta).             La parte opposta non ha negato l’esistenza della clausola - provata documentalmente – e la sua validità. Quindi anche rispetto alla posizione dei sig.ri Y e Z il decreto ingiuntivo risulta emesso da un giudice territorialmente incompetente e va dichiarato nullo. In applicazione del principio della soccombenza la parte opposta viene condannata a rifondere agli opponenti le spese di causa, liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 e successive modifiche, in base al valore della controversia e al contenuto dell’attività difensiva svolta. (omissis) P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.162/2020 R.G., promossa da (omissis) ogni altra domanda ed eccezione disattesa; 1) dichiara che la competenza a conoscere la controversia tra la parte opposta e X appartiene al Tribunale di Reggio Emilia; 2) dichiara che la competenza a conoscere la controversia tra la parte opposta e Y e Z appartiene al Tribunale di Ancona; 3) dichiara nullo il decreto ingiuntivo n.1181/2019 emesso dal Tribunale di Pesaro; (omissis)

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