Genitore intestatario del contratto di locazione – tutela dei figli da spoglio – insussistenza di possesso legittimante.

23.6.2021 – Tribunale di Urbino – Ordinanza - Est. Savino

06/07/2021

… “Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del (omissis); esaminato il ricorso formulato ai sensi degli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. da X e Y; esaminata la memoria difensiva di V; esaminati gli ulteriori atti difensivi delle parti e la documentazione da esse prodotta; richiamati integralmente tali atti; RILEVATO che la decisione deve muovere dall’accertamento della titolarità della situazione soggettiva di detenzione qualificata di cui X e Y invocano tutela. Al riguardo, la difesa resistente, nel contestare le avverse deduzioni, dopo aver evidenziato che la villa (omissis) costituisce oggetto di un contratto di locazione stipulato in data (omissis) tra Soc. M, locatore, e V, conduttore, si riporta all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il solo fatto della convivenza (nella specie, del figlio con il padre) non pone di per sè in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sullo medesima (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1745 del 07/02/2002)”. La difesa ricorrente, di contro, sostiene che la posizione dei figli sia, in sostanza, equiparabile a quella del coniuge (o convivente di fatto) del possessore (o detentore qualificato) e, dunque, richiama l’orientamento giurisprudenziale, non isolato, secondo cui “la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7214 del 21/03/2013). Ad avviso del giudice, la posizione del figlio non può essere equiparata, in parte qua, a quella del coniuge o del convivente more uxorio. Vi è, infatti, che la relazione tra genitore e figlio, lungi dall’assumere un connotato sostanzialmente negoziale, si svolge in ragione di una serie di obblighi e diritti, con conseguente rafforzamento, peraltro, della tutela del figlio, anche qualora maggiorenne ma non economicamente indipendente. In altri termini, e cercando di meglio chiarire quest’aspetto fondamentale, mentre i coniugi, o conviventi more uxorio, si muovono nell’ambito di una relazione totalmente paritetica, ossia caratterizzata dal medesimo potere decisionale, sicché effettivamente la scelta della casa familiare può sottintendere un negozio familiare in virtù del quale il coniuge non proprietario “acquista” la detenzione qualificata, il figlio, invece, è titolare del diritto al mantenimento ai sensi degli artt. 147 e 315 bis c.c., nel cui vasto ambito rientra anche il soddisfacimento delle esigenze abitative. Nell’adempimento di tale obbligo, il genitore, pur dovendo considerare le aspettative e le inclinazioni dei figli, conserva, tuttavia, pieno potere decisionale in relazione al quomodo, sempre che, ovviamente, il mantenimento non sia ingiustificatamente punitivo, ossia profondamente al ribasso rispetto alla capacità economiche dalla famiglia. Peraltro, in particolar modo quando il figlio sia maggiorenne ma non economicamente indipendente, il soddisfacimento dell’esigenza abitativa, che appunto costituisce un aspetto del mantenimento, può essere realizzato dal genitore anche per equivalente, ovvero tramite assegno, senza, pertanto, che l’ascendente abbia l’obbligo di convivere con il figlio. In tale ottica, si comprende come, in carenza del coinvolgimento diretto nella stipulazione di un contratto costitutivo di un diritto di godimento, il figlio non acquista la detenzione qualificata del bene immobile ove ha trascorso momenti della propria infanzia o giovinezza (ad esempio, come nel caso di specie, le vacanze estive). Tale relazione con il bene immobile, lo si ripete, costituisce unicamente il quomodo del mantenimento che il genitore ha inteso attuare.

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