Giudizio per Cassazione – mancato deposito della sentenza impugnata notificata – improcedibilità

24.01.2020 – Corte di Cassazione Sez. II Sent. n. 1621 – Pres. Campanile Est. Picaroni

06/02/2020

…” La Corte d’Appello di Ancona pronunciando nei giudizi riuniti promossi da A e B per la riforma della Sent. del Tribunale di Pesaro-sez. distaccata di Fano n. 24 del 2011, nei confronti di C e D, ha rigettato i gravami principali e parzialmente accolto l’appello incidentale proposto dai coniugi C e D. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso A e B. Resistono ad entrambi i ricorsi C e D con controricorso. Preliminarmente deve procedere alla riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Deve essere dichiarata, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso proposto da A per mancato deposito della documentazione relativa alla notificazione della sentenza d’appello nel termine indicato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso stesso. Trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009 n. 9005), secondo il quale la previsione contenuta nell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione – è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Non risultano applicabili al caso in esame né il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, poiché la documentazione indicata nell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., non è in altro modo pervenuta nella disponibilità di questa Corte, né il principio sancito dalla recente sentenza delle Sez. Unite n. 8312 del 2019 in tema di notificazioni mezzo PEC, secondo cui la parte ricorrente può utilmente depositare l’asseverazione di conformità della relata di notifica della sentenza impugnata fino all’udienza di discussione o alla camera di consiglio. Diversamente, devono essere rigettate le questioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso incidentale. L’improcedibilità è collegata al rilievo che l’attestazione di conformità della copia notificata della sentenza impugnata, depositata ai sensi dell’art. 369, n. 2, c.p.c., sarebbe stata effettuata dal precedente difensore della società ricorrente, già privo di poteri processuali e dell’attestazione, e la ricaduta in termini di incompletezza della documentazione depositata ai fini della procedibilità del ricorso. Non è fondata neppure l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura. Nel merito, il ricorso incidentale deve essere rigettato. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata la violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c., 111, sesto comma, Cost., 1460, 1362 ss. c.c., e si contesta omesso esame delle risultanze istruttorie, in particolare della corrispondenza intercorsa tra le parti finalizzate al rogito. Si lamenta, inoltre, l’omesso esame del contratto di vendita di cosa futura in data 16.05.2002, che all’art. 3 prevedeva espressamente la servitù di passaggio di “tubature e impianti” a carico della proprietà di C e D. Tale locuzione, ad avviso della società ricorrente, doveva ritenersi comprensiva di tutti gli elementi che compongono il sistema di scarico e quindi anche dei pozzetti, trattandosi di elementi collegati funzionalmente. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata motivazione insufficiente e contraddittoria e si contesta che la Corte d’appello avrebbe ritenuto pregiudiziale l’accertamento dell’acquisto della proprietà in capo a C e D rispetto all’accertamento dell’esistenza delle servitù dedotte in giudizio. Con il terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 101, 112, 99 Cost. [rectius, c.p.c.], 2907 c.c. e si contempla la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado che era fondata su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, consistita nel ritenere sussistente la servitù di passaggio delle tubature e non anche dei pozzetti. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 1064 – 1065 c.c. e si contesta l’affermazione secondo cui la collocazione dei pozzetti e della fossa biologica sul terreno di C e D richiedesse apposita previsione, nonché violazione dell’art. 1043 c.c. in tema di scarico coattivo. Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 1073-1076 c.c. delle NTA del Piano di lottizzazione relative all’intervento di lottizzazione di espansione residenziale C1 di Via Giocosa, le cui prescrizioni relative agli impianti fognari condominiali non consentirebbero di adottare quanto suggerito dal CTU. Con il sesto motivo è denunciata violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per difetto di motivazione sull’interpretazione del contratto, in particolare avuto riguardo alla previsione contenuta nell’art. 3. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Risulta inammissibile il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione insufficiente e/o contradittoria. Come ripetutamente affermato da questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso. La società ricorrente ripropone la questione – disattesa dalla Corte d’Appello – della violazione del contraddittorio e conseguente nullità della sentenza di primo grado, e non si confronta con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata. I motivi primo, quarto, quinto e sesto possono essere esaminati congiuntamente nella parte in cui contestano l’interpretazione del contratto nonché l’asserita incompatibilità tra la decisione e le Norme tecniche di attuazione. La questione interpretativa è destituita di fondamento. Premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica e non investe mai il risultato dell’interpretazione, giacché quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile , o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, nel caso di specie la Corte territoriale, con argomentazione plausibile ed immune da vizi logico – giuridici, ha escluso che la servitù costituita comprendesse il posizionamento dei pozzetti e delle fosse biologiche. Il giudice d’appello ha valorizzato il dato testuale nel quale, accanto alla previsione generica della servitù relativa “ad impianti”, mancava qualsiasi riferimento a pozzetti e fosse biologiche, mentre erano specificate le oper che sarebbero state realizzate nel giardino di C e D. Verificato che l’ampia disamina compiuta dalla Corte d’appello è immune da vizi denunciati con riguardo all’attività di interpretazione del contratto, risulta priva di decisività la questione prospettata con il quarto motivo. L’affermazione della corte d’Appello, secondo cui la collocazione dei pozzetti e delle fosse biologiche nel fondo di C e D avrebbe richiesto apposita previsione, anche per l’accesso ed il passaggio ai fini della manutenzione, costituisce motivazione aggiuntiva, giacché la ratio decidendi risiede nell’esclsuione di tali rilevanti opere dalla prevista servitù. Quanto alla questione della incompatibilità tra la prescrizione delle NTA e il diverso posizionamento dei pozzetti e fosse biologiche, come ipotizzato dal CTU e recepito dai giudici di merito, si deve innanzitutto osservare che la questione, già oggetto di motivo di appello, è stata esaminata dalla Corte d’appello. Non sussistono pertanto lacune motivazionali sul punto. Si deve rilevare infine, con riferimento al primo motivo di ricorso, l’inammissibilità della denuncia di omesso esame delle risultanze probatorie (corrispondenza). La doglianza, strumentale alla contestazione della valutazione comparata dell’inadempimento dei contraenti, è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è precluso in sede di legittimità ove non sussumibile nell’omesso esame di fatto storico decisivo (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Analogamente, risulta inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 1043 c.c. contenuta nel quarto motivo. La disciplina della servitù coattiva attiene ai rapporti tra i proprietari dei fondi, e non è invocabile nell’ambito dei rapporti tra costruttore – venditore ed acquirente. La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da A, rigetta il ricorso incidentale proposto da B.

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