Opposizione alla archiviazione – proposizione di tempi di indagine aspecifici e non pertinenti – inammissibilità – recensioni su internet a carico di società commerciale – fattispecie – assenza di lesività

28.6.2022 – GIP Tribunale di Rimini – ordinanza – Est. Ceccarelli

19/07/2022

… “In via preliminare va osservato che, in tema di opposizione della persona offesa alia richiesta di archiviazione, non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio ed a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza camerale, la proposta di temi di indagine o di accertamenti aspecifici o non pertinenti ossia tali da non incidere sulla notizia criminis o sull'attività già svolta dal P.M., atteso che non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. ed a determinarne eventualmente il rigetto (cfr. ex plurimis Cass. 16.11.98, Schiavon; Cass. 22.03.1999, Orioli; Cass. 23.03.07; Cass. n. 13400 del 2016Rv. 266664; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16551 del 03/11/2016 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269693: "Al fine di valutare l’ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S. C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo. cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un inutile aggravio della sua posizione processuale"). Il procedimento trae origine dall’esposto sporto dal Sig. X nei confronti del Sig. P e ignoti per il reato di diffamazione a mezzo stampa. In particolare il querelante riferiva di essere amministratore della Soc. W srl, società che opera nel settore dell’arredamento. Il (omissis) il sig. P. sottoscriveva ordine di acquisto avente ad oggetto una cucina Mod. M visionata in negozio personalmente dall’acquirente. In data (omissis) il P. inviava lettera di contestazione del prodotto alla soc. W, lamentando la non conformità della cucina a quella acquistata. Il sig. X riferiva in querela che tra il (omissis) e il (omissis) pervenivano sugli indirizzi di Google e Youtube della società messaggi diffamatori sia dal sig. P sia da altre persone che non risultavano essere clienti del X. Invero, venivano pubblicati commenti del tenore: "Azienda sconsigliata, è molto truffaldina! Fate attenzione!”. Il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento, evidenziando che l'assenza delle recensioni “postate” non avevano carattere offensivo o comunque lesivo dell’onore e della reputazione del querelante, trattandosi di mere rimostranze di un acquirente insoddisfatto. La Pubblica Accusa rilevava, inoltre, l'impossibilità di risalire agli autori dei commenti in quanto la società Google non fornisce i dati relativi agli intestatari degli utenti medesimi, se non per specifici reati fra i quali non è ricompreso quello di diffamazione che, negli USA, non costituisce reato. Con atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la difesa del X riteneva non condivisibili le motivazioni addotte dalla Pubblica Accusa. L'opponente, infatti, ribadiva le ragioni della sua doglianza ritenendo le recensioni denigratorie e aventi valenza diffamatoria. Ebbene, il sig. X nell’atto di opposizione si è limitato a ribadire le ragioni già espresse nell’atto di querela, indicando accertamenti superflui come la richiesta a Google e Facebook di comunicare indirizzi IP di provenienza dei commenti, l’acquisizione del telefono cellulare e/o degli ulteriori dispositivi informatici in uso al W e come un’ulteriore escussione della persona offesa, che ha già avuto l’occasione di esporre le sue ragioni nell’atto di querela e nell’atto di opposizione, redatti con l’assistenza tecnica del difensore. In definitiva si ritiene che le indagini svolte siano complete e le prove indicate dall’opponente non siano in grado di scalfire la conclusione raggiunta dalla Pubblica Accusa, non essendo l’accusa sostenibile in giudizio. Pertanto, la richiesta di archiviazione deve essere accolta per infondatezza della notitia criminis. PQM Visto l’art. 410, comma 2, c.p.p. DISPONE L’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero sede.

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