Ordinanza collegiale – istanza di accesso ex art. 116 co. 2 cpa – appellabilità avanti al Consiglio di Stato – questione pregiudiziale – rilevanza - sospensione impropria del giudizio ex art. 79 cpa – Adunanza Plenaria

13.10.2022 – Consiglio di Stato Sez. VII - ordinanza nr. 8716/2022 Pres. Franconiero – Rel. De Berardinis

14/10/2022

Veniva impugnata l’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la quale è stata dichiarata improcedibile l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., presentata in via incidentale dalla ricorrente nel ricorso principale, pendente avanti al Collegio di primo grado.   “….Visti gli artt. 79, comma 1, e 80, comma 1, c.p.a.; Considerato: - che con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato l’ordinanza collegiale del T.A.R., chiedendone la riforma; - che l’ordinanza appellata ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza incidentale di accesso proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., nell’ambito del giudizio …principale; - che si è costituita in giudizio l’appellata depositando di seguito documenti sui fatti di causa; - che si è costituito altresì il controinteressato, depositando successivamente una memoria e resistendo all’appello di controparte; …… Considerato, inoltre: - che pregiudiziale rispetto alla decisione della causa è stabilire l’ammissibilità o meno di un appello autonomo avverso l’ordinanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.; - che la questione dell’appellabilità autonoma dell’ordinanza che decide sull’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dalla recentissima ordinanza della Sez. VI n. 8367/2022 del 28 settembre 2022; - che tale rimessione comporta, come ammette l’appellante nelle sue brevi note difensive, la necessità per il Collegio di disporre la cd. sospensione impropria del giudizio, in forza della pendenza di una questione pregiudiziale, rilevante, ma sollevata in una diversa causa (v. C.d.S., A.P., 15 ottobre 2014, n. 28); - che invero il quesito rimesso all’Adunanza Plenaria è rilevante anche ai fini del presente giudizio, il quale per ragioni di certezza del diritto non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la decisione pregiudiziale (C.d.S., Sez. VII, ord. 10 ottobre 2022, n. 8659); - che tale sospensione vieppiù si impone, in quanto il Collegio condivide le perplessità espresse dalla predetta ordinanza di rimessione sull’impugnabilità autonoma dell’ordinanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., a causa del nesso di strumentalità di essa rispetto al giudizio principale, nel cui ambito viene formulata; Ritenuto, pertanto, di disporre la cd. sospensione impropria del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., con l’avviso che lo stesso potrà essere proseguito nel termine di novanta giorni di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a.; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), sospende il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1 c.p.a. in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione pregiudiziale illustrata in motivazione….”

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