Ordinanza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. – obbligo del pagamento dell’assegno di mantenimento fissato dal Presidente – decorrenza dell’obbligo dalla pronunzia dell’ordinanza e non dal deposito del ricorso.

29.9.2022 – Trib. di Urbino - Sent. 281/2022 - Est. Trebbi

04/10/2022

(omissis) … “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione con contestuale istanza di sospensione del 3.11.2021, ritualmente notificato, il sig. X proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli in data (omissis) ad istanza della moglie, Y, e del figlio, W, per il recupero della complessiva somma di € (omissis), asseritamente dovuta quali arretrati a far data dal deposito del ricorso per separazione da parte della sig.ra Y, del mantenimento stabilito ex art. 708 c.p.c. dal Presidente del Tribunale in favore della moglie e dei figli. Si costituivano nella fase di sospensiva la sig.ra Y ed il sig. W, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare presentata dall’odierno opponente e all’esito dell’udienza del 15.12.2021, con provvedimento in data 16.12.2021, questo sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo e rinviava per il merito all’udienza del 24.03.2022. Tale ordinanza veniva reclamata e il reclamo veniva accolto dal Collegio, demandando al merito per le spese di lite in favore della Y. Alla fase di merito l’opponente chiedeva fissarsi udienza di p.c. e la difesa avversaria dichiarava di rinunciare a tutte le somme arretrate dalla data di deposito del ricorso per separazione del 12.04.2021. Venivano concessi i termini di cui all’art. 183 c. tuttavia, all’esito del deposito delle memorie veniva fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. A tale udienza parte opposta dichiarava di aver depositato il giorno precedente un foglio di errata-corrige delle conclusioni rassegnate, precisando che le conclusioni sono e rimangono quelle di cui alla comparsa di costituzione e quindi che le somme dovute sono quelle precettate, per le sei mensilità (dalla data della domanda alla data della ordinanza presidenziale), evidenziando anche che la rinuncia alle dette mensilità precedentemente dichiarata, non era stata accettata dalla controparte. Nel merito va preliminarmente precisato che è tuttora pendente avanti questo Tribunale il procedimento per separazione tra l’odierno opponente e la moglie, sig.ra Y. Il ricorso per separazione era stato depositato il 12.4.21. Nell’ambito di detto procedimento, con provvedimento ex art. 708 c.p.c. in data 19.10.2021, il Presidente ha, tra le altre cose, disposto l’obbligo a carico di X del versamento di un assegno di mantenimento per i figli W e V di euro (omissis) mensili ciascuno e di un assegno di mantenimento a favore di Y di euro (omissis) mensili. Con l’atto di precetto, oggi opposto, notificato il 26.10.21, la Y intimava il pagamento della somma di euro (omissis) pari alle sei mensilità decorrenti dalla data della domanda (12.4.21) alla ordinanza presidenziale (19.10.21). E’ pacifico in giurisprudenza che le statuizioni dell'ordinanza presidenziale non retroagiscono, salva esplicita previsione in senso contrario, inerendo esse alla necessaria regolamentazione provvisoria dei rapporti tra coniugi e non a un diritto per il riconoscimento del quale sia stato necessario presentare una domanda giudiziale. Il principio della decorrenza degli effetti del provvedimento dalla data di presentazione del ricorso, infatti, vale per i provvedimenti decisori a carattere definitivo; con riguardo ai provvedimenti interinali la natura cautelare dei medesimi (Cass. Civ. Sez. U. 26 aprile 2013, n. 10064) comporta che l'ordinanza che li contiene sia destinata a produrre i suoi effetti a far data dalla sua adozione (Trib. Milano 17 luglio 2015). Nessun nuovo arresto della Suprema Corte è intervenuto in merito. Anche la sentenza Cass 14281/22, citata da parte opposta, ribadisce in realtà il concetto ormai consolidato : "L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'an debeatur della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione." Il precetto, così come notificato, è pertanto inefficace. L’opposizione è accolta. Le spese di lite sono compensate stante la reciproca soccombenza delle parti, l’uno nel reclamo e l’altra nel merito. (omissis)

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