Partecipazione di società in società - società in liquidazione - delibera assembleare - approvazione bilancio - inesistenza presupposti provvedimento cautelare.

05.04.2018 - TRIBUNALE DI ANCONA - ORDINANZA - Est. Dott. Ausili

11/04/2018

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la Società Alfa citava in giudizio la Società Beta chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'agosto 2017, ovvero che tale delibera fosse annullata. A sostegno della domanda l'attrice, socia della società convenuta con una quota pari al 20,51%, allegava che nel corso della precedente assemblea, svoltasi nel maggio 2017, il liquidatore della Società Beta aveva presentato un bilancio al 31.12.2016 riportante una perdita di euro N.N. Poiché il bilancio era stato depositato soltanto nel corso della predetta seduta, la socia Alfa aveva chiesto ed ottenuto il rinvio dell'assemblea. 

Nella seduta dell'agosto 2017 il liquidatore presentava un nuovo bilancio al 31.12.2016 riportante una perdita otto volte superiore alla precedente, conseguenza essenzialmente della svalutazione delle rimanenze. Il Bilancio era stato approvato a maggioranza con il solo voto contrario della Società Alfa.

Parte attrice sostiene che la variazione delle rimanenze sarebbe determinata dall'arbitraria svalutazione del patrimonio immobiliare della società convenuta che, viceversa, aveva un valore notevolmente superiore, così come accertato da alcune perizie eseguite da soggetti terzi.

Per tale ragione la Società Alfa ha impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio, la cui redazione sarebbe contraria ai principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. ed in via cautelare ha chiesto, ex art. 2378 comma 3 c.c. la sospensione della delibera impugnata manifestando il rischio che il liquidatore possa vendere il complesso immobiliare in questione ad una cifra notevolmente inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato degli immobili.

Costituitasi in giudizio la Società Beta ha eccepito il difetto di interesse ad agire di parte attrice e, nel merito, si è difesa sostenendo la regolare redazione del bilancio. Per quanto riguarda invece la fase cautelare la convenuta ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2378 comma 3 c.c. alle delibere di approvazione del bilancio aventi contenuto soltanto dichiarativo nonché la carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il Tribunale ha così statuito: "Il Tribunale di primo grado ritiene non fondata la domanda cautelare e rigetta la richiesta per difetto del presupposto del periculum in mora, ragione più liquida assorbente le restanti eccezioni anche processuali. "

Parte attrice sostiene che dando esecuzione alla delibera di approvazione del bilancio i liquidatore potrebbe trasferire la proprietà del complesso immobiliare ad una cifra notevolmente inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato. La Società Alfa ritiene inoltre che, prendendo come parametro il valore indicato nel bilancio, il liquidatore potrebbe vendere tali beni a trattativa privata piuttosto che mediante vendite competitive al miglior offerente. Tali circostanze però non dimostrano l'esistenza di un pregiudizio che possa giustificare l'accoglimento della domanda cautelare e dunque la conseguente sospensione della delibera impugnata.

Il Giudice statuisce che la svalutazione in bilancio delle rimanenze non costituisce atto propedeutico alla cessione del compendio immobiliare, ben potendo il liquidatore vendere tali beni ad un prezzo superiore rispetto a quello indicato in bilancio. Inoltre l'esistenza su tale compendio immobiliare di un'ipoteca, concessa dalla Banca delle Marche a garanzia di un finanziamento, rende difficile il trasferimento dello stesso, il quale non potrà che avvenire ad un prezzo notevolmente superiore a quello indicato nel bilancio impugnato e "relativamente vicino" a quello che la Società Alfa ritiene essere il reale valore. Una terza ragione che scoraggia la cessione dei beni oggetto di causa è proprio la circostanza per la quale la Società Alfa non ha il materiale possesso del compendio immobiliare, essendo questo detenuto da un'altra società con la quale è in corso un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.

Per tutte queste ragioni va escluso che la svalutazione effettuata nel bilancio rappresenti per la Società Alfa un pregiudizio che possa andare ad inibire gli effetti derivanti dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Il pregiudizio che subirebbe la società dalla "esecuzione" della delibera non sarebbe superiore a quello che subirebbe la società convenuta dall'invocata sospensione della delibera con cui è stato approvato il bilancio.

Visto l'art. 2378 c.c., il Giudice rigetta l'istanza di sospensione della delibera di approvazione del bilancio.

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