Preavviso di diniego di istanza all’interessato – obbligo della P.A. - omissione – art. 10 Bis l. 241/90 – illegittimità del provvedimento di rigetto – istanza cautelare con ordine di riesame nel rinnovato contraddittorio instaurando con l’istante – possibilità

31.8.2022 Tar Marche – ord. caut. 322/2022 - Pres. Daniele - Est. Ruiu

06/09/2022

(omissis) …“per l'annullamento del provvedimento del Comune di X prot. n. (omissis) del (omissis), avente ad oggetto “Comunicazione di improcedibilità dell'istanza presentata, per la carenza di requisiti/presupposti normativi”, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento Comunale degli Impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili con mappa delle localizzazioni del Comune di X”, approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di X n. (omissis), nonché della “Mappa delle Localizzazioni” allegata al suddetto Regolamento quale Allegato A, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di X; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; (omissis) Rilevato che, alla luce degli elementi acquisiti in giudizio, pacificamente difetta il “preavviso di rigetto” di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, strumento procedimentale applicabile all’iter regolato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003; Ritenuto che detto contradditorio fosse necessario ai fini della verifica del rispetto dei principi introdotti da ultimo dall’art. 8, comma 6, della L. 36/2001 (come modificato dall’articolo 38, comma 6, del D.L. n. 76 del 2020), così come interpretati dalla giurisprudenza in materia (da ultimo Cons. Stato III 6 luglio 2022 n. 5629); Ritenuto quindi di accogliere l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame del provvedimento impugnato, garantendo il pieno contraddittorio con la ricorrente in conformità con i principi sopra delineati; Il riesame dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie, ai fini del riesame l’istanza cautelare, come specificato in motivazione Compensa le spese della presente fase cautelare.” (omissis)  

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