Principio del giudicato progressivo e divieto di reformatio in peius – fattispecie – sussiste

3.5.2019 Cass. Sez. I pen. Sent. 41634 Pres. Sandrini – Rel. Cairo

27/01/2020

… “1. Con sentenza in data 24/11/2017, la Corte d’appello di Perugia, all’esito dell’annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Pesaro il 2/12/2011, nei confronti di D.P.N., riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione rideterminava la pena pecuniaria, inflitta in sostituzione di quella detentiva, in Euro (omissis) di ammenda, ferma restando la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Condannava, altresì, l’appellante alle spese del grado nei confronti della parte civile che liquidava in Euro (omissis), oltre accessori di legge. 2. Ricorre per Cassazione D.P.N. a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta quanto segue. Premette che era stato chiamato a rispondere di minaccia grave nei confronti di G.R. e che a sua volta costui rispondeva di altri reati commessi in suo danno, il (omissis). Il Tribunale di Pesaro il 2/12/2011 aveva inflitto a quest'ultimo la pena di mesi sei di reclusione e al D.P. la pena di mesi uno di reclusione, con rispettive condanne al risarcimento del danno. L'uno, il Gi., era stato condannato al pagamento di (omissis) Euro e l'altro, odierno ricorrente, al risarcimento di (omissis) Euro. Erano state integralmente compensate le spese di costituzione ex art. 541 c.p.p.. La Corte d'appello sostitutiva la pena detentiva inflitta al D.P.N. con quella pecuniaria di Euro (omissis) di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto la sentenza impugnata, in uno alla compensazione delle spese di lite in relazione al giudizio d'appello. Su ricorso del D.P.N. la Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione e rinviava per nuovo giudizio sul punto. Concessa l'anzidetta circostanza attenuante la Corte d'appello stessa rideterminava la pena nel senso anzidetto e condannava, altresì, il D.P. al pagamento delle spese di costituzione nel grado, determinandole nella somma complessiva di (omissis) Euro, oltre accessori di legge. 2.1. Ciò posto con il primo motivo di ricorso si lamentala violazione di legge e dell'art. 627 c.p.p.. La Corte d'appello aveva riformato la decisione non solo sulla circostanza attenuante della provocazione oggetto di giudizio di rinvio, ma anche sulle spese del grado che non erano state oggetto di devoluzione e di rinvio. In questa logica, pertanto, si chiarisce che oggetto dell'impugnazione era il capo della sentenza con cui si era disposta la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese di costituzione in favore di G.R. alla somma di Euro (omissis), oltre accessori di legge. Nella specie, la Corte d'appello nel porre a carico di D.P. le spese del grado relative alla costituzione di parte civile ha oltrepassato i limiti della cognizione rimessa dalla Corte di cassazione con l'annullamento con rinvio. Sul tema della responsabilità e su quello della compensazione delle spese civili, relative alle rispettive costituzioni si era formato il giudicato. Ciò determinava che non si sarebbe potuta riformare la decisione sulla relativa questione. Del resto, all'udienza del 24/11/2017 la parte civile non era neppure intervenuta, né aveva formulato conclusioni o depositato nota spese. Sul punto si lamenta, altresì, la mancata motivazione della decisione di addivenire alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della costituita parte civile quantificandole, tra l'altro, nella somma indicata. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del ricorrente a rifondere le spese del giudizio di rinvio alla parte civile. 1.1. La Corte d'appello, si è anticipato, ha sostituito la pena detentiva inflitta al D.P.N. con quella pecuniaria di Euro (omissis) di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, in uno alla compensazione delle spese di lite in relazione al giudizio d'appello, in applicazione dell'art. 541 c.p.p.. Su ricorso del D.P.N. la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione ed ha rinviato per nuovo giudizio sul punto. Concessa l'anzidetta circostanza attenuante la Corte d'appello stessa, all'esito del giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena e ha condannato il D.P. al pagamento delle spese di costituzione nel grado, determinandole nella somma complessiva di (omissis) Euro, oltre accessori di legge. Avverso detta statuizione di condanna ricorre per cassazione l'imputato lamentando la violazione del principio del giudicato progressivo e del divieto di reformatio in peius. 1.2. Costituisce orientamento da tempo consolidato che l'obbligo dell'imputato di rimborsare le spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di impugnazione, ivi compreso il giudizio di rinvio, è regolato dal principio della soccombenza, riferita alla impugnazione proposta dall'imputato e valutata in rapporto alla parte civile. Per effetto di tale valutazione, deve sempre escludersi l'obbligo del rimborso delle suddette spese quando l'impugnazione è stata proposta dall'imputato contro sentenza di proscioglimento (con formula preclusiva dell'ulteriore esercizio dell'azione civile), giacché in tal caso il gravame proposto è irrilevante nei confronti della parte civile. Quando, invece, la impugnazione è stata proposta contro una sentenza di condanna, occorre valutare nei singoli casi se sussista l'interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di impugnazione, non essendo possibile, a riguardo, un giudizio aprioristico, affermativo o negativo. L'interesse suddetto può sussistere sia in relazione ai motivi della impugnazione (motivi che possono anche essere diversi da quelli intesi a contestare l'affermazione della responsabilità: ad esempio, per la concessione di alcune circostanze attenuanti), sia in relazione alla possibilità di applicazione dell'art. 152 c.p.p. del 1930 (Sez. U, n. 7 del 20/02/1971, Bassi, Rv. 119215). 1.3. Nella specie, tuttavia, occorre fare anche riferimento alla particolarità della vicenda processuale esaminata che si intreccia con l'oggetto del giudizio di rinvio e con la delimitazione dell'ambito di operatività del principio devolutivo, cui l'impugnazione è strettamente legata, oltre che con la regola del cd. giudicato progressivo e con gli oneri che in un processo di parti incombono su costoro, al fine di evitare inammissibili allargamenti del giudizio di impugnazione e del suo ambito oggettivo. Invero, l'avvenuta impugnazione dell'imputato sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione determinava nella specifica vicenda processuale una delimitazione netta dell'ambito obiettivo del giudizio di rinvio che si appuntava sul capo indicato afferente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante anzidetta. Il capo qui va inteso come statuizione che produceva autonomi effetti giuridici e su di esso vi era stata, pertanto, impugnazione e devoluzione. Quella particolare vicenda inerente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante restava sub iudice ed entrava a costituire l'oggetto del giudizio di rinvio. Ogni altro tema e primo fra tutti il capo (ancora una volta inteso come statuizione che produceva autonomi effetti giuridici) sulla intervenuta e motivata compensazione delle spese processuali tra le parti civili, ai sensi del disposto dell'art. 541 c.p.p., non era parte dell'impugnazione e non entrava nell'oggetto della devoluzione. Da ciò la logica e necessaria conseguenza che la mancata impugnazione sulla vicenda autonoma della compensazione delle spese processuali creava stabilità e un effetto di giudicato che progressivamente si consolidava con il procedere del processo e operava ne giudizio di rinvio. Era, pertanto, inibito alla Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la circostanza anzidetta della provocazione, condannare l'imputato stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Ciò perchè sul capo relativo, per difetto d'impugnazione, si era consolidata l'irrevocabilità e un effetto favorevole, oramai immodificabile. La parte che avesse inteso ottenere, infatti, la modifica del capo inerente la statuizione di compensazione delle spese processuali aveva onere di espressa impugnazione. 2. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del ricorrente a rifondere le spese del giudizio di rinvio alla parte civile (omissis). …”  

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