Procedura esecutiva immobiliare sospesa – istanza di Riassunzione – ordinanza del G.E. reiettiva – reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – inammissibilità - rimedio esperibile opposizione art. 617 c.p.c.

27.7.2021 Tribunale Castrovillari ord. Coll. Pres. Di Pede Rel. Paone

30/07/2021

…“sul reclamo proposto, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riassunzione emessa dal Giudice dell’Esecuzione in data 06.05.2021, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n.        da: X e altri                                                                                                                       –RECLAMANTI– CONTRO SOC. Y                                                                                                                       –CONVENUTA– FATTO E DIRITTO 1. Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 21.05.2021, i sig. X e altri quali eredi del creditore procedente e intervenuto M hanno impugnato l’ordinanza del 06.05.2021, notificata in data 07.05.2021 – con cui il Giudice dell’Esecuzione, rilevato che la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione risultava appellata, aveva rigettato l’istanza di riassunzione dell’esecuzione dagli stessi avanzata ai sensi dell’art. 627 c.p.c. – chiedendone la revoca, con conseguente prosecuzione dell’iter espropriativo, quanto meno al solo fine di procedere alla distribuzione dell’importo di € (omissis), presente sul libretto intestato alla procedura esecutiva. A sostegno dell’impugnazione, i reclamanti hanno richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a seguito dell’introduzione, per effetto della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte della L. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l’art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione all’esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione”(Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8683 del 04.04.2017). 2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 13.07.2021, la terza esecutata Soc. Y s.r.l. ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità del reclamo, poiché avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riassunzione avrebbe dovuto essere proposta opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c., nonché, nel merito, il suo rigetto, poiché infondato. 3. Il Collegio, all’udienza del 14.07.2021, ha riservato la decisione, disponendo l’acquisizione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. (omissis) R.G.E. 4. Tanto premesso in fatto, non appare seriamente dubitabile, così come peraltro rilevato dalla società resistente, che, a prescindere dal merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti, il presente reclamo sia palesemente inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza (co. 1). Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma (co. 2). Il legislatore ha quindi inteso sottoporre a reclamo le sole ordinanze con le quali il Giudice dell’Esecuzione provveda sull’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata con ricorso in opposizione all’esecuzione o con ricorso in opposizione di terzo all’esecuzione ovvero, ancora, in sede di controversia distributiva. Depongono in tal senso il collegamento funzionale tra il primo e il secondo comma della norma e la circostanza che la disciplina da essa dettata sia espressamente applicabile alla sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 618 c.p.c. solo limitatamente alla previsione del terzo comma. Pur al cospetto di tale quadro normativo, si è tuttavia ritenuto che, in via di interpretazione estensiva o analogica, il reclamo possa essere esperito anche avverso l’ordinanza assunta ex art. 618 c.p.c., con cui venga accolta o rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione. A sostegno di ciò si è rilevato, in primo luogo, che l’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata con ricorso in opposizione agli atti esecutivi sia assimilabile, dal punto di vista funzionale, a quella adottata a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione o di un’opposizione di terzo all’esecuzione, sicché sarebbe del tutto ingiustificato riservare a provvedimenti di contenuto analogo un trattamento giuridico differente. Si è osservato, inoltre, che al provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione ex art. 618 c.p.c. è applicabile l’art. 624, co. 3 c.p.c., che, come è noto, presuppone l’adozione di un’ordinanza sospensiva non reclamata o assunta in sede di reclamo. E’ peraltro evidente che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non sia ammissibile in relazione ai provvedimenti indilazionabili – non assimilabili, dal punto di vista funzionale, alle ordinanze con cui il Giudice dell’Esecuzione si pronunci sull’istanza di sospensione dell’esecuzione – i quali sono tuttavia modificabili o revocabili ai sensi dell’art. 487 c.p.c. ovvero impugnabili con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ciò posto, al di fuori delle ipotesi innanzi menzionate, non v’è spazio, in generale, per la reclamabilità dei provvedimenti emessi dal Giudice dell’Esecuzione, avverso i quali sarà solo possibile avanzare istanza di modifica o di revoca ovvero proporre opposizione agli atti esecutivi. In particolare, sono impugnabili con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. tutti gli atti con i quali il Giudice dell’Esecuzione attui l’instaurazione, la prosecuzione e la definizione del rapporto processuale, vale a dire quelli in cui si concreta l’esercizio dell’azione esecutiva, che non siano di semplice amministrazione o direzione del processo. Tra gli atti in questione rientra senz’altro l’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione, pronunciandosi sull’istanza, avanzata dal creditore procedente, di riassunzione dell’esecuzione sospesa ex art. 624 c.p.c., rigetti la stessa non ravvisando i presupposti a tal fine previsti dall’art. 627 c.p.c. Non v’è dubbio, infatti, che tale provvedimento, precludendo al creditore procedente la possibilità di proseguire l’iter espropriativo, sia, in astratto, idoneo a recare pregiudizio all’esercizio dell’azione esecutiva e, pertanto, sia suscettibile di impugnazione con ricorso in opposizione agli atti esecutivi. E’ altrettanto indubitabile, peraltro, che con l’ordinanza in oggetto il Giudice dell’Esecuzione non provveda su un’istanza di sospensione dell’esecuzione, ma si limiti a verificare se ricorrano i presupposti per la riassunzione di un’esecuzione già sospesa, il che esclude che la stessa possa essere reclamata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. Alla luce delle argomentazioni che precedono non può dunque che dichiararsi l’inammissibilità del presente reclamo (omissis)

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