Procedura esecutiva – notifica atto di precetto a Ente Pubblico inserito nell’elenco ex d.l. 61/2023 – proroga dei termini – diritto – sussiste – sospensione esecuzione.

31.08.2023 Tribunale di Pesaro – Ordinanza – Est. Storti

04/09/2023

(omissis)

… “Ritenuto che in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28.2.1997, n. 30, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di sessanta giorni (ora 120) concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all’esecuzione.

L’introduzione normativa di siffatto “spatium deliberandi” in favore delle pubbliche amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l’amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata. (Cass. civ. n. 23732/2008 e nello stesso senso n. 27838/2009);

ritenuto che la norma si applica anche agli enti territoriali (vedere in questo senso Cass. civ. n. 23804/2005);

ritenuto inoltre che il termine è soggetto alla proroga e alla sospensione prevista dal D.L. n. 61/2023, rientrando il Comune di X tra quelli “alluvionati”;

ritenuto che la disposizione prevista dal citato articolo 14 trova logicamente applicazione in tutti i casi in cui l’esecuzione del provvedimento giudiziale presupponga l’esborso di una somma di denaro e quindi anche nel caso di esecuzione di un obbligo di fare, qualora la pubblica amministrazione debba sostenere una spesa per l’adempimento dell’obbligo imposto;

rilevato che nel caso di specie la sentenza è stata notificata il 10.2.2023 e che il precetto è stato invece notificato il 16.6.2023 e quindi prima della scadenza del termine imposto dal citato articolo 14, tenendo conto della sospensione prevista dal decreto alluvioni;

per questi motivi

l’efficacia esecutiva del precetto opposto; (omissis)

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