Querela di falso e giudizio incidentale di verificazione di scrittura privata - coesistenza delle domande in separati giudizi - ammissibilità - assoluzione penale per abolitio crimis - rilevanza - condizioni - art. 654 c.p.c. - applicabilità

26.2.2020 Trib. Locri - Sent. 169/2020 - Pres. Est. Stilo

26/02/2020

“IN FATTO ED IN DIRITTO

§1. Con citazione notificata in data 23.01.2008, X ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Y, chiedendo di <<dichiarare “falso” nella sottoscrizione di X il documento denominato “scrittura privata in data (omissis)” prodotto da Y, nel procedimento civile rubricato al n. (omissis) R.G. Corte di Appello di Bologna, in quanto contraffatta mediante riproduzione meccanica e/o con tecniche similari, e comunque apocrifo, … e, per l’effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. In subordine, dichiarare il documento denominato “scrittura privata (omissis)” prodotto da Y, nel procedimento civile rubricato al n. (omissis) R.G. Corte di Appello di Bologna, falso in quanto frutto di abusivo riempimento di foglio in bianco e, per l’effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa>>; di condannare infine la controparte al pagamento delle spese di lite.

§2. Si è costituito in giudizio Y, resistendo alla domanda e chiedendo, in via pregiudiziale, di <<dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’azione per querela promossa in via principale innanzi a codesto Tribunale; nel merito: rigettare la richiesta di querela di falso in quanto infondata in fatto ed in diritto>>; in ogni caso di condannare l’attore al pagamento delle spese del giudizio.

§3. All’udienza del 12.11.2010 il procedimento è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale n. (omissis) R.G.N.R. nel frattempo instaurato su denuncia di X a carico di Y, rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 48, 56, e 479 cod. pen. (capo A) e 485 cod. pen. (capo B), in relazione alla scrittura privata del (omissis).

§4. Nell’ambito del suddetto procedimento penale, in primo grado, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. (omissis), ha accertato la responsabilità di y per i reati contestati (compreso il reato di falso in scrittura privata), condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione; ha condannato altresì l’imputato al pagamento delle spese legali ed al risarcimento dei danni in favore della parte offesa X, liquidando al riguardo la provvisionale di €50.0000,00. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. (omissis), in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto contestato al capo A) perché il fatto non sussiste e dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto come reato. Tale sentenza, in difetto di impugnazione, è passata in giudicato e divenuta irrevocabile per Y in data 22.12.2018.

§5. Il procedimento è stato quindi riassunto dagli eredi di X, che hanno formulato le seguenti conclusioni: <<Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, dichiarare “falso” nella sottoscrizione di X il documento denominato “scrittura privata 22.8.2001” prodotto da Y, nel procedimento civile rubricato al n.1646/06 R.G. Corte di Appello di Bologna, in quanto contraffatta mediante riproduzione meccanica e/o con tecniche similari, e comunque apocrifo, per le ragioni esposte nella superiore narrativa e, per l’effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. In subordine, dichiarare il documento denominato “scrittura privata 22.8.2001” prodotto da y, nel procedimento civile rubricato al n. (omissis) R.G. Corte di Appello di Bologna, falso in quanto frutto di abusivo riempimento di foglio in bianco e, per l’effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, come per legge, oltre accessorie>>.

§6. Si è ricostituito Y, chiedendo che l’adito Tribunale <<… previe le declaratorie tutte del caso, voglia: - in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’azione per querela promossa in via principale innanzi a codesto Tribunale; nel merito: rigettare la richiesta di querela di falso in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con piena vittoria di spese, diritti ed onorai di lite, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e, successive occorrende tutte>>.

§7. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita con la sola documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dai procuratori all’udienza del 28 novembre 2019, è stata riservata al Collegio in camera di consiglio per la decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.

§8. In primo luogo va esaminata la questione inerente all’ammissibilità della querela di falso.

§8.1- Ad avviso dell’odierno convenuto, invero, la querela sarebbe inammissibile o improponibile, poiché azionata dopo l’intervenuta verificazione (mediante CTU) dell’autenticità della sottoscrizione apposta da X in calce alla scrittura privata del (omissis), addotta a sostegno dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da Y avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2002 emesso dal Tribunale di Ravenna su istanza di X.

§8.2- Secondo la controparte, invece, l’eccezione sarebbe intempestiva (essendo stata la comparsa di risposta depositata tardivamente) e ad ogni modo infondata. E ciò principalmente in quanto (v. da ultimo comparsa conclusionale) <<la proposizione in via principale della presente querela è da ricollegarsi anche alla circostanza che la scrittura in data (omissis) non rileva solo con riguardo al credito oggetto del giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Bologna, bensì anche con riferimento ad altro credito vantato da X verso la società B, per il quale è tutt’ora pendente una vicenda processuale del tutto speculare a quella in esame. Nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Tribunale di Ravenna in parallelo a quello in esame, a seguito del decreto ingiuntivo ottenuto da x per il pagamento di un credito verso la predetta società di € (omissis), fondato anch’esso su cambiali e assegni, la società debitrice ha proposto opposizione fondata unicamente sulla pretesa estinzione del credito per invenuto pagamento, depositando fotocopia della richiamata scrittura; anche in quella sede, a fronte del disconoscimento della copia del documento, non è mai stato prodotto l’originale; tanto che, con sentenza n. 219/2008 il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto della mancata prova del preteso pagamento, stante l’avvenuto disconoscimento della copia prodotta dall’opponente e la mancata produzione – anche in tale giudizio – dell’originale nei termini concessi dal giudice>>.

§8.3- Osserva il Collegio che la tardiva costituzione del convenuto è irrilevante ai fini che ci occupano, non trattandosi di un’eccezione in senso stretto e non operando pertanto la relativa preclusione. Tanto chiarito, è da rilevare che la querela in esame è finalizzata a far cessare l’efficacia probatoria di un documento già prodotto in originale in un altro giudizio di merito (attualmente sospeso proprio in ragione della pendenza della querela di falso in via principale). Ciò è reso evidente dalla parte narrativa dell’atto introduttivo del presente procedimento, incentrata sulle vicende del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito in primo grado dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 1031/2005, impugnata davanti alla Corte di Appello di Bologna, che ha ammesso la verificazione della scrittura privata di cui si discute e disposto CTU grafologica affidata dalla dott.ssa V (che ha concluso nel senso dell’autenticità della sottoscrizione) e che dopo il deposito della consulenza ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, non accogliendo la richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU avanzata da X (tale giudizio è al momento sospeso in attesa della definizione della querela di falso). Nella stessa direzione depongono altresì le conclusioni formulate nella citazione, riferite specificamente al suddetto giudizio (v. supra). Peraltro, come è dato evincere dal verbale di udienza del 19 dicembre 2008 (successivo al deposito della comparsa di costituzione e risposta di Y), l’interesse dell’originario attore a proporre la querela di falso <<è da ricollegarsi anche alla circostanza che la scrittura … oggetto di contestazione di falso, non rileva solo con riguardo al credito oggetto del giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Bologna, bensì anche con riferimento ad altro credito vantato dal Sig. X verso la società B – società facente capo a Y-, per il quale è tutt’ora pendente una vicenda processuale del tutto speculare a quella in esame…>>, sfociata nella sentenza del Tribunale di Ravenna n. 219/2008 OMISSIS (successiva all’instaurazione dell’odierno giudizio e oggetto di impugnazione: v. memoria di replica depositata dal convenuto). Ad ogni modo, pure a voler correlare la querela alla produzione dell’originale della scrittura nel procedimento n. 1646/06 R.G. della Corte di Appello di Bologna (v. conclusioni formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte attrice), occorre rammentare, per un verso, che è ammissibile la querela di falso in via principale anche nei confronti di un documento già prodotto in un diverso giudizio (v. Cass. n. 24725 del 2008) e che, per altro verso, l’autenticità della firma di X non può dirsi ancora accertata nel sub-procedimento di verificazione (che non è stato chiuso), di talché non può ritenersi che la querela sia stata <<proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione>> (cfr. Cass. n. 4728 del 2007, citata dal convenuto). A ciò deve aggiungersi che <<la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l’autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l’efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo … Correlativamente, l’interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (… Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, la quale richiama, in tema, Cass. 8 febbraio 1967, n. 330). L’interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l’altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l’ordinamento gli attribuisce>> (Cass. n. 19413 del 2017). In applicazione di tale orientamento è dunque senz’altro ammissibile la querela di falso in esame, pur se investe una scrittura privata oggetto di giudizio di verificazione, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela (infatti, il giudicato, nel caso di verificazione, opera solo tra le parti del giudizio, mentre la querela di falso implica, se abbia esito favorevole, l’accertamento della falsità del documento erga omnes, trattandosi di <<un procedimento, più ampio, più completo, più definitivo rispetto a quello dí verificazione ed assorbente di questo>>: così Cass., S.U., n. 3734 del 1986) e non essendosi il procedimento ex art. 216 ss. c.p.c. già chiuso.

§9. Nel merito, la querela è meritevole di accoglimento. Come anticipato, con sentenza 2014 il Tribunale penale di Bologna ha condannato Y per i reati di cui agli artt. 48, 56 e 479 c.p. (capo A) e di cui all’art. 485 c.p. (capo B), commessi in danno di X, accertando la falsità della scrittura privata datata omissis (v. produzione di parte attrice, doc. 32). La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, che, con sentenza 2018, ha assolto Y dal reato di cui al capo A perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo B perché il fatto (a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 7/2016) non è più previsto come reato. Si legge in tale sentenza che la <<falsità della scrittura privata di transazione non può essere ragionevolmente esclusa. La dott.ssa V, consulente tecnico del giudice civile, ha ammesso, nel corso della sua deposizione, due circostanze di decisiva rilevanza: la firma X ha una colorazione “abbastanza insolita”; non è possibile la piena sovrapposizione in dettaglio di firme ancorché dello stesso autore. La sovrapposizione delle due sottoscrizioni costituisce dunque un fatto pacifico ed emblematico della falsità quanto meno di una delle due scritture comparate. La falsità non può che investire la scrittura, non certo la lettera raccomandata del omissis 2001. La presenza di un puntino presente sulla “i” minuscola di X nella scrittura privata di transazione non è necessariamente indice dell’anteriorità della scrittura stessa rispetto alla lettera raccomandata del omissis 2001, ben potendo trattarsi di un elemento differenziatore volutamente posto in essere dal falsario per precostituirsi un futuro argomento difensivo. La presenza di un solco è compatibile anche con l’apposizione della firma a mezzo di un timbro riproducente la sottoscrizione di X in calce alla lettera del omissis 2001. I periti della parte offesa e del Pubblico Ministero sono giunti a conclusioni univoche. Non va poi tra-scurata la prova logica. È il debitore - nel caso di specie Y - ad avere interesse a formare una scrittura di transazione contenente l’attestazione che il debito è stato interamente pagato, e per il rilevante importo di lire omissis. D’altra parte, l’imputato non ha fornito una versione alternativa e si è avvalso della facoltà di non rispondere>> (v. produzione di parte attrice, doc. n. 33). E’ allora di tutta evidenza che il giudice penale di appello ha ritenuto la falsità della scrittura privata oggetto dell’odierna querela di falso, assolvendo l’imputato solo in ragione dell’intervenuta depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata e confermando la sentenza di primo grado nella parte afferente alla condanna di Y al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non risultando quest’ultima soccombente (<<La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi infatti soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto – e non è questo il caso – con formula preclusiva dell’azione civile. In forza del suddetto principio l’imputato viene condannato a rifondere alla parte civile anche le spese sostenute per il patrocinio nel presente giudizio>>). Ciò posto, trova applicazione l’art. 654 c.p.p., che regola l’efficacia delle sentenze penali di condanna o di assoluzione <<in altri giudizi civili o amministrativi>>, disponendo che la sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno ad un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che <<furono oggetto del processo penale>>, purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Dunque, la portata del vincolo sul piano oggettivo concerne i <<fatti materiali accertati>> dal giudice penale, purché siano stati ritenuti <<rilevanti ai fini della decisione penale>>, salvo che <<la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa>> (cd. clausola di salvaguardia). Come è noto, per <<fatti materiali>> s’intende la realtà storica, oggettiva e fenomenica. Rilevano gli elementi costitutivi del fatto (condotta, nesso di casualità, evento), non la sua antigiuridicità e qualificazione giuridica, e neppure le valutazioni del giudice riguardanti l’elemento soggettivo. Il giudice civile o amministrativo, quindi, pur essendo vincolato ai fatti materiali così come accertati in sede penale, potrà valutarli e qualificarli in modo differente. Il richiamo all’<<accertamento>> dà rilievo all’effettiva valutazione del fatto operata dal giudice penale che ha condotto all’assoluzione o alla condanna. La <<rilevanza>> ai fini della decisione penale sottolinea il legame fra il fatto oggetto dell’imputazione e la pronuncia, venendo ad escludere che abbiano valore extrapenale degli accertamenti di carattere incidentale. Va altresì considerato che, a norma dell’art. 530 c.p.p., sono sentenze di assoluzione anche quelle con le quali il giudice dichiara che il fatto non è previsto (o non è più previsto) dalla legge come reato. In tale caso, ove la sentenza di assoluzione intervenga quando i fatti contestati all’imputato siano già stati accertati in un precedente grado del giudizio, ancorché manchi la sentenza irrevocabile di condanna, la sentenza di assoluzione successivamente intervenuta perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., può avere efficacia di giudicato sull'accertamento di tali fatti “purché siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione”. La pronuncia ha, cioè, efficacia di giudicato ove sia in concreto fondata su tale accertamento e non sull’astratta sopraggiunta mancata previsione del fatto come reato; non ha, invece, efficacia di giudicato ove detto accertamento non ne costituisca l’antecedente logico (v. Cass. n. 570 del 1998). In applicazione di tali principi, è da ritenere che l’intervenuta riforma (ad opera della Corte di Appello di Bologna) della sentenza di primo grado in merito al reato di cui al capo B (“reato p. e p. dall’art. 485 c.p. per aver formato la scrittura falsa di cui al capo A apponendovi al posto della firma di X un timbro realizzato utilizzando come matrice la riproduzione della firma apposta su altro documento a firma Y, e ne faceva uso depositandola nel corso del giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna”), ormai depenalizzato, non implica che gli accertamenti compiuti in sede penale - per il solo fatto dell’emissione della pronuncia assolutoria - non possano avere efficacia di giudicato in ordine alla prova dei fatti posti a base dell’odierno giudizio. Ed infatti, dalla lettura della sentenza d’appello si evince chiaramente, in rapporto alla formula assolutoria adottata ed alla contestuale conferma della statuizione di primo grado in punto di condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che si è reputata rilevante ai fini della decisione la falsità della scrittura privata di cui si discute. Ne discende che il relativo accertamento è vincolante in questa sede ex art. 654 c.p.p. ed è sufficiente a rendere fondata la querela di falso, dal momento che: -) la sentenza penale è stata pronunciata a seguito di dibattimento, nel quale X si è costituito parte civile; -) il medesimo fatto (ossia la genuinità della scrittura privata) rileva sia in sede penale (per il reato di falso in scrittura privata), sia in sede civile (quale presupposto indispensabile per la valutazione della fondatezza della querela di falso proposta da X e riassunta dai suoi eredi), ed è stato ritenuto rilevante per la decisione dal giudice penale (il riferimento, in particolare, è all’affermazione a tenore della quale la <<falsità della scrittura privata di transazione non può essere ragionevolmente esclusa>>); -) il giudizio penale ha consentito di accertare che la scrittura non è stata sottoscritta da X.

§10. Peraltro, anche a voler opinare diversamente sulla vincolatività del giudicato penale, è possibile comunque avvalersi nel presente giudizio delle prove raccolte in sede penale (cfr. ad es. Cass. n. 1440 del 2014), e ciò a fortiori in quanto l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall’art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all’accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (vedi Cass. n. 4720 del 19.02.2019), Ebbene, gli elementi in atti convergono nel dimostrare la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da X in calce alla scrittura in questione, atteso che: -) la dott.ssa W, nominata C.T. dal PM e sentita nel corso del dibattimento davanti al Tribunale di Bologna (v. produzione di parte attrice, doc. 39), all’esito di approfonditi accertamenti, ha concluso (v. produzione di parte attrice, doc. 30 e doc. 31) che la firma che si rinviene in calce alla scrittura privata del omissis (v. produzione di parte attrice, doc. 1) è stata ottenuta attraverso l’apposizione di un timbro realizzato utilizzando come “matrice” la firma di X in calce alla raccomandata datata omissis 2001 (omissis), attribuendo in particolare rilievo all’assenza di qualsivoglia solco sul verso e sul retro del foglio (anche a seguito di appositi accertamenti strumentali, che hanno evidenziato l’assenza di affondamento e schiacciamento centrale delle fibre della carta, attraversate dal tratto inchiostrato integre nella loro struttura), la compatibilità del colore dell’inchiostro con tipologie diffuse in commercio, la presenza di grumi di grani neri di colorante non disciolto, la circostanza che in caso di timbratura le fibre della carta assorbono solo in parte l’inchiostro; -) le due firme sono perfettamente sovrapponibili, il che sarebbe altrimenti (ossia al di fuori dell’impiego di un timbro) impossibile in base ai principi della scienza grafologica; -) è da escludere che sia la firma apposta in calce alla missiva del omissis 2001 (v. produzione di parte attrice, doc. 2) a costituire riproduzione della firma in calce alla scrittura del omissis (il colore marcatamente più chiaro della firma che si rinviene in quest’ultima scrittura rispetto all’altra induce a ritenere impossibile la riproduzione della firma del omissis a mezzo di fotocopiatrice con parametri di aumento dello scuro sino a raggiungere la colorazione di quella del omissis 2001 senza peraltro sporcare la copia con macchie del toner; ancora, lo spessore della firma del omissis 2001 è minore di quello della firma del omissis e non esistono strumenti di normale riproduzione in grado di realizzare tale risultato; -) la diversa conclusione cui perviene la dott.ssa v (nominata CTU dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile n. omissis), secondo cui la firma di cui si discute sarebbe autentica e sarebbe stata apposta con penna roller (v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di Y a seguito di riassunzione), è superata, per un verso, dalle osservazioni che precedono e dalle ulteriori argomentazioni sulla scorta delle quali la dott.ssa W ha escluso tale ipotesi (v. pag. 7 della relazione), per altro verso dalla considerazione che la dott.ssa V non ha esaminato (non essendole stata fornita) la missiva del omissis 2001 (analizzata invece dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, della parte civile e dell’imputato), di talché non è stata messa nelle condizioni di approfondire la questione della possibile riconducibilità della firma in verifica non alla mano diretta di X, ma alla riproduzione con mezzi tecnici di una firma autentica di quest’ultimo apposta per l’appunto nella suddetta missiva; -) la dott.ssa V, sentita nel corso del dibattimento penale a Bologna (v. produzione di parte attrice, doc. 40) e a Locri (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, all. 2), ha del resto ammesso che non è possibile la piena sovrapposizione di due firme diverse ancorché dello stesso autore, al contempo riconoscendo che la firma di X ha una colorazione “abbastanza insolita”; -) nel senso della falsità della scrittura di che trattasi depone altresì la considerazione che <<l’intero operato di Y, in epoca prossima alla data di redazione di quel documento da ultimo menzionato, sia stato finalizzato a sottrarsi all’adempimento del debito che egli aveva nei confronti di X, tanto da costituire un fondo patrimoniale, poi dichiarato inefficace proprio per la sua forte esposizione debitoria nei confronti di X, al quale richiese anche la restituzione dei titoli al fine di rinnovarli, che l’altro però non gli consegnò, perché temeva che il richiedente li avrebbe potuti fare sparire o distruggere>> [v. sentenza del Tribunale Penale di Locri n. 2016 (prodotta da parte attrice sub 34), appellata da Y (v. comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, all. 2)]; -) infine, giacché non è possibile che una persona possa vergare di proprio pugno due firme identiche, come sono quelle in questione, e non vi sono elementi atti a far concludere che la missiva del 2001 non sia stata sottoscritta da X (anzi, nel senso esattamente contrario depongono le dichiarazioni dei testi (v. produzione di parte attrice, doc. 39), ne discende che è l’altra la scrittura falsa, anche perché Y <<poteva avere un interesse fortissimo a falsificare la firma di X in calce alla scrittura privata omissis, la quale, al di là del contenuto grossolano e generico che la caratterizza, non è stata mai accompagnata da documenti (quali assegni, versamenti in contanti o bonifici) che comprovassero l’effettiva soddisfazione delle ragioni creditorie del congiunto, tant’è che x è sempre stato in possesso degli assegni e delle cambiali rilasciategli da Y>> (v. sentenza del Tribunale Penale di Locri 2016). Va allora ribadita la falsità della scrittura privata del omissis in relazione alla sottoscrizione a nome di X appostavi in calce e per l’effetto va accolta la querela di falso. (omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede: a) accoglie la proposta querela di falso e per l’effetto dichiara la falsità della scrittura privata omissis, in relazione alla sottoscrizione a nome di X appostavi in calce; b) visto l’art. 226, comma 2, c.p.c., ordina la cancellazione della sottoscrizione attribuita a X apposta alla scrittura di cui al punto precedente, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura della Cancelleria sulla copia conforme all’originale in atti; (omissis) …

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