Regolamentazione delle spese – regola della soccombenza virtuale – conseguenze – risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.- Danni c.d. indiretti – risarcibilità

15.6.2020 Cass. Civ. Sez. III, ord. 11589/2020 Pres. Scarano – Rel. Fiecconi

15/06/2020

…“Rilevato che:

1. X Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1389/2018 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 12/7/2018, affidandolo a due motivi, illustrati da memorie.

2. Con separati controricorsi resistono V. Ass.ni S.p.A., M. Ass.ni S.p.A. S, P, W, K, L, U propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati da memorie.

3. Con controricorso V. Ass.ni resiste al ricorso incidentale (omissis)

4. …“Per quanto qui d’interesse, nel luglio 2008 S, P, W, K, L, V hanno convenuto innanzi al Tribunale Civile di Pesaro la società A i sig. B e C, nonché le rispettive compagnie assicuratrici, per essere risarciti e indennizzati dei danni subiti dalle proprie unità immobiliari a causa di un violento incendio sviluppatosi in data 28/2/2007, sull’assunto che fosse stato causato dal surriscaldamento della canna fumaria installata dalla Soc. A, nell’abitazione di D. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Pesaro, sulla base di un primo accertamento in sede penale, ha condannato Soc. A e C al pagamento, in via tra loro solidale, di una somma a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal Condominio e dai condomini, oltre che a rifondere alle assicurazioni X e V quanto dalle stesse versato a titolo di indennizzo ai propri assicurati.

5. Contestualmente X è stata condannata a tenere indenne la Soc. A per le somme da corrispondere ai danneggiati, respingendo l’eccezione di inoperatività della polizza.

6. E’ stata, viceversa, respinta la domanda di indennizzo avanzata dai sig.ri S, P, W, K, L,U e dal Condominio nei confronti delle rispettive assicurazioni.

7. Avverso la sentenza hanno proposto appello, con distinti atti di gravame A, C e X , S, P,W, K,L,U e il Condominio, nel costituirsi, hanno proposto appello incidentale in relazione al mancato accoglimento di una parte delle domande di indennizzo nei confronti delle rispettive assicurazioni.

8. Il procedimento civile, interrottosi per il fallimento della Soc. A, è stato riassunto dalle parti interessate nei confronti del fallimento.

9. Conseguentemente, la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile ogni domanda risarcitoria nei confronti della Curatela del Fallimento e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’appello principale di X nei confronti della società A, disponendo la condanna di quest’ultima a 1/3 delle spese dei due gradi di giudizio in favore del fallimento.Ha accolto, invece, l’appello proposto da C e, per l’effetto, ha rigettato le domande di condanna al risarcimento del danno avanzate nei suoi confronti dal Condominio e dai condomini, sulla base di una sentenza assolutoria in sede penale; ha, infine, parzialmente accolto gli appelli incidentali proposti dal Condominio, S, P, W, K, L, U, nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, detratto quanto già corrisposto in corso di causa.Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente principale X denuncia – ex art. 360, 1 comma, nn 3 e 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 113 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. Att. Cod. proc. civ., denunciando che la sentenza, dopo aver dichiarato assorbito l’appello in conseguenza della improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della società assicurata, in quanto fallita, con motivazione apparente e contraddittoria ha condannato la medesima compagnia assicuratrice, chiamata dalla società fallita in manleva, al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite in favore del fallimento, compensando la restante parte.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 La Corte d’Appello ha motivato la condanna della ricorrente in via principale al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi di giudizio in favore del fallimento, suo assicurato, in virtù della ritenuta fondatezza della sua chiamata in garanzia, dichiarando “di condividere quanto sostenuto dal Tribunale in merito alla operatività della polizza”, senza tuttavia avvedersi che, nel passo immediatamente antecedente della motivazione, ha ritenuto assorbito l’esame delle doglianze sollevate dalla compagnia assicuratrice, quale logica conseguenza della declaratoria di improcedibilità delle domande degli attori principali nei confronti del fallimento (p. 25 della sentenza impugnata).

1.3 Orbene, la motivazione sulla condanna alle spese in favore del fallimento si dimostra in stridente contraddizione con la declaratoria di assorbimento del motivo di impugnazione della compagnia assicuratrice terza chiamata, circostanza che non avrebbe potuto condurre a ritenere la soccombenza, anche solo parziale, della compagnia assicuratrice impugnante: in effetti, risulta impossibile ricavare la logicità del ragionamento inferenziale in una motivazione con la quale si afferma la insussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma (art. 91 cod. proc. civ.) e, al contempo, se ne fa immotivatamente applicazione (Cass., Sez. U., sentenza n. 8053/2014 del 7/4/2014).

1.4 Inoltre, il vizio di omessa o apparente motivazione appare ancora più evidente là dove il giudice di appello, nel motivare sulla condanna parziale alle spese di lite, ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16057 del 18/6/2018).

2. Risulta fondato anche il primo motivo di ricorso incidentale dei condomini S, P, W, K, L, ove denunciano – ex art. 360, 1 co., n. 4 – la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dei “danni indiretti” conseguenti al sinistro per cui è causa, consistenti nei costi di progettazione e direzione lavori affrontati per il ripristino dei rispettivi immobili.

2.1 Risulta ex actis che i ricorrenti in via incidentale, in qualità di attori, nel primo grado di giudizio hanno svolto domanda di risarcimento anche dei “danni indiretti” (i costi di progettazione e direzione lavori sopportati per il ripristino dei rispettivi immobili) nella memoria ex art. 183, sesto co., n. 2 cod. proc. civ., e che la mancata statuizione su tale domanda sia stata oggetto di specifico motivo di appello in sede gravame.

2.2 Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, integrante una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18797 del 16/7/2018; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Cass. Sez. 5, sentenza n. 7653 del 16/5/2012).

2.3 La Corte D’Appello, nel rigettare il gravame sul punto, ha ritenuto, invece, di dover escludere “tutti quei danni che non sono conseguenze immediate e dirette dell’incendio e di quelle opere che devono essere classificate come migliorie rispetto allo stato di fatto all’epoca dell’evento”, in sostanza riportando la ratio della clausola della polizza assicurativa da applicare, senza nulla argomentare in merito alla specifica richiesta di pronunciarsi sulla specifica domanda, non considerata dal giudice di primo grado, correlata al costo dei progetti e di direzione lavori sopportati per ripristinare l’immobile danneggiato.

3. In ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso principale, risulta assorbito il secondo motivo là dove – ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – si denuncia l’omesso esame del motivo di impugnazione principale relativo alla inoperatività della garanzia assicurativa, oggetto di discussione tra le parti.

4. Ugualmente assorbiti risultano il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale, là dove i ricorrenti si dolgono della mancata liquidazione degli importi dovuti a titolo di IVA sui costi di ricostruzione, e si contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha applicato il coefficiente per vetustà solo in riferimento all’immobile di S.

5. Conclusivamente, il ricorso principale viene accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo; il ricorso incidentale viene accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo motivo; per l’effetto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.

Il giudice del rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione …(omissis)…

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