REQUISITO DI UNA DISTINTA CUCINA DEDICATA- SOSPENSIONE CAUTELARE

16.6.2017 TAR Marche ord. 131/2017 Pres. Filippi est Ruiu - REG. CEE 852/2004

16/06/2017

La Sig. X, sulla base di quanto stabilito nel Reg. CEE 854/2004 iniziava a mezzo "NIA" l'attività di produzione e commercializzazione di torte presso la propria abitazione.

Con nota 10.3.2017 la P.A. sospendeva tale attività, sulla base di una nota della Regione Marche, che riteneva necessaria la predisposizione di una cucina autonoma e distinta da quella esistente nella abitazione della Sig. X per poter svolgere la predetta attività.

Il TAR, investito in sede cautelare della impugnativa del provvedimento, così ha disposto:

..." Ritenuto che il requisito della presenza di una cucina distinta da quella a uso dell'impugnato diniego, e in particolare, del parere negativo di ASUR Marche ai fini della valutazione, in contraddittorio con la ricorrente, della sussistenza degli altri requisiti di cui alla nota Regione Marche 0002505 del 14.03.2017.

Il riesame a cura di ASUR Marche dovrà essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e trasmesso al competente SUAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie interinalmente, ai soli fini del riesame, l'istanza cautelare."...

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