Revocatoria – Clausola arbitrale – Inapplicabilità – Ragioni – Competenza della Sezione Specializzata di impresa – Esclusione.

17.6.2021 Corte di Appello di Ancona – Sent. 736/2021 Pres. Formiconi Rel. Ruta

06/07/2021

… “Con sentenza n. 801/2015, depositata il 22/10/2015, il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da X nei confronti di A e B, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti con atto per notaio (omissis). In forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro (omissis), X e A erano tenuti al pagamento della somma di _____, in qualità di fideiussori della soc. V, in favore della Banca M, la quale iscriveva ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà di entrambi i debitori; seguiva (omissis) intimazione della Banca N, al pagamento della somma di _____, rivolta ad entrambi, sempre in qualità di fideiussori della soc. V. Essi, titolari di quote di capitale di diverse società immobiliari, in data (omissis) addivenivano con scrittura privata inter partes a una definizione dei reciproci rapporti mediante divisione dei diversi compendi societari, all’esito della quale ponevano le basi di una differenziazione delle attività imprenditoriali. In tal senso nella clausola n. 3 della citata scrittura è previsto che le parti, soci paritari della soc. V, si impegnano ad effettuare la scissione proporzionale della società scorporando il ramo agricolo e facendolo confluire in una società di nuova costituzione denominata soc. Z. …Secondo il progetto di divisione, l’intera partecipazione della soc. V (scissa) dovrà diventare di proprietà di A, mentre la partecipazione nella società Z dovrà diventare di proprietà di X. Correlativamente, quanto alle responsabilità in relazione alle fideiussioni prestate per le obbligazioni in essere in capo ai due rami preesistenti, agricolo e industriale, nella clausola n. 21 della medesima scrittura privata, i contraenti prevedevano, in via di eccezione alla generale chiusura dei reciproci rapporti, “qualora un parte fosse tenuta a rispondere per fideiussioni prestate a favore di società assegnate all’altra parte, quest’ultima, anche in deroga al punto 19) del presente contratto (in cui appunto si dà atto che con la ripartizione avvenuta con i criteri sopra indicati e conclusa con l’avallo delle parti, queste si dichiarano fin d’ora completamente soddisfatte di ogni loro ragione o diritto passato. .. e di non aver null’altro a pretendere l’una dall’altra) sarà tenuta al risarcimento.” In sintesi il credito, a tutela del quale agisce con la revocatoria sul fondo patrimoniale X, discende dalla fideiussione a suo tempo prestata in favore della soc. V, società che, a seguito degli accordi di divisione, era assegnata ad A. Ha ritenuto il Tribunale che sussistano gli elementi integrativi della fattispecie invocata, del credito, eventus damni e consilium fraudis. Hanno proposto appello i soccombenti per i seguenti motivi: - in rito viene ribadita l’incompetenza del Tribunale di Pesaro. L’accordo stipulato tra i soci della soc. V (ante scissione), A e X, attiene a rapporti societari, la controversia va dunque riservata alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Ancona. Sotto diverso profilo, il Tribunale di Pesaro non è competente in forza della clausola del contratto inter partes che devolve ad arbitri le controversie su interpretazione e/o esecuzione di clausole contrattuali, per cui si tratterebbe di competenza arbitrale. Nel merito, - difetta l’elemento dell’eventus damni, dal momento che la costituzione del fondo patrimoniale non produce alcun pericolo o incertezza per la realizzazione del credito di X, avendo l’ex socio A prestato idonee garanzie. Banca M e Banca N hanno iscritto ipoteca sui beni della soc. V. A termini della clausola contrattuale, comunque X non ha alcun credito nei confronti di A, prima di avere pagato il debito alla Banca M. - Difetta l’elemento del consilium fraudis Il fondo patrimoniale è stato costituito esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia, il che esclude ogni intento fraudolento, unitamente al fatto che i creditori societari sono sufficientemente garantiti. Concludono chiedendo in riforma della gravata sentenza accogliersi le eccezioni in rito e comunque respingersi la domanda revocatoria nel merito. Con comparsa di risposta depositata in data 10/06/2016 si è costituito X, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con la conferma della gravata sentenza. Nelle memorie conclusionali le parti richiamano le precedenti difese. Motivi della decisione È infondato il motivo inerente alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003, modificato dalla lg. n. 27/2012. La causa verte essenzialmente sulla domanda revocatoria del fondo patrimoniale costituito tra coniugi, ed è pertanto governata dai criteri di valutazione propri della inefficacia di un atto dispositivo ex art. 2901 c.c., a prescindere dall’inserimento di tale formazione patrimoniale autonoma nel contesto di una scissione di rapporti societari, che resta di per sé elemento accidentale e secondario. In tal senso prevale la finalità dell’azione revocatoria di natura strumentale e preventiva, mirando essa a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell’articolo 2740 c.c., la consistenza del quale si sia ridotta, per effetto dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore. A prescindere dalla assoluta certezza del credito per cui si invoca la tutela ex art. 2901 c.c. (soggetto ad una valutazione meramente incidentale e presuntiva, Cass. 1893/2012) l’atto dispositivo, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, è inefficiente a sottrarre il bene all’azione esecutiva nei riguardi del solo creditore che l’abbia esercitata, conservando la sua efficacia interna alle parti contraenti. Per le stesse ragioni, il fatto che il credito sia collegato a rapporti generati da scioglimento di società tra X e A non ha rilievo nemmeno come motivo di connessione ai sensi del comma 3 art. 3 d.lgs. 168/2003. Invero, il collegamento ravvisabile alla competenza della sezione Impresa prospettato dall’appellante riguarda essenzialmente il quantum sulla scorta delle argomentazioni circa la sufficiente garanzia su cui possono fare affidamento le banche creditrici, e per le quali X non avrebbe ragione di preoccuparsi per la sorte del proprio credito. Un approfondimento come quello richiesto dall’appellante, circa in sostanza il difetto dell’eventus damni, e la correlativa insussistenza dei requisiti per la revocatoria, si riconduce evidentemente all’accertamento del credito. Ma tale accertamento, che le parti rimettevano peraltro, nella regolamentazione convenzionale, a revisione contabile [in tal senso, per inciso, nella clausola n. 15 della scrittura, esse prevedevano testualmente: per quanto riguarda tutta una serie di operazioni di finanziamento delle società e di cessione di partecipazioni o di immobili fra le società del gruppo e/o fra società del gruppo e società personali, .. anche in ragione del fatto che le partecipazioni riferibili alle parti del presente atto non sono possedute nelle stesse proporzioni in tutte le società, dovrà essere effettuata una revisione contabilein contraddittorio fra le parti e con l’ausilio di tecnici e/o consulenti per stabilire l’eventuale conguaglio delle rispettive ragioni ..], non costituisce, come si è detto, nella economia della pronuncia revocatoria, antecedente logico-giuridico indispensabile, in quanto tale da ricondursi obbligatoriamente alla competenza speciale. Non occorre quindi la competenza specialistica laddove, come nella fattispecie, connotata da provvisorietà, assume rilievo assorbente la finalità di tutela preventiva dell’azione revocatoria, a cui consegue l’unico risultato di una efficacia dell’atto dispositivo differita, subordinatamente alla definizione delle rispettive ragioni di credito-debito. Va disatteso anche il motivo inerente alla competenza degli arbitri, prevista nella clausola n. 24 del contratto, considerato il tenore letterale della clausola [in caso di controversia in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria, ora per allora, si rimettono al giudizio di un arbitro amichevole compositore scelto ..] Al di là della qualificazione della clausola, se riferibile ad arbitrato rituale o irrituale, l’oggetto di causa non riguarda l’interpretazione e/o l’esecuzione del contratto con il quale le parti hanno disciplinato lo scioglimento dei rapporti societari, ma la fondatezza dell’azione riguardante oggettivamente un atto potenzialmente idoneo a distrarre il patrimonio personale dalla garanzia generica dei creditori. Come si è detto, l’accordo di cui alla scrittura privata inter partes rileva qui essenzialmente come fonte del diritto ex art. 2901 c.c. dell’ex socio, tant’è che la sua interpretazione ed esecuzione sono oggetto di un parallelo procedimento pendente avanti ad arbitri, promosso da X per accertamento delle responsabilità di A, in ordine al mancato rispetto degli accordi. L’eccezione di incompetenza sotto entrambi i profili proposti va dunque respinta. Nel merito, posto che come si è detto l’azione revocatoria può essere promossa anche se il credito a tutela del quale si agisce risulti oggetto di accertamento in altro giudizio, e in tal senso è sufficiente che il credito possa valutarsi come probabile, X agisce in quanto gravato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro per il pagamento della somma di ______, in relazione alla sua qualità di fideiussore della soc. V, in favore della Banca M.; e ulteriormente gravato per la somma di _____, nei confronti di Banca N, dalla quale ha ricevuto in contemporanea con A, intimazione di pagamento con lettera in data ____, sempre nella qualità di fideiussori della debitrice soc. V (rimasta nella proprietà di A, a seguito dello scioglimento dei rapporti personali). Detta somma a debito verso Banca N è stata aggiornata a _____ con diffida in data ____. Ebbene, nella clausola n. 21 della scrittura privata, i contraenti si riconoscevano reciprocamente la responsabilità in caso di attivazione da parte delle banche creditrici delle fideiussioni rilasciate a favore di società rimaste nella disponibilità dell’altro, e l’obbligo correlativo di risarcimento in caso di pagamento. Non è prevista una preventiva escussione. Ricorre quindi una (probabile) posizione di credito di X nei confronti dell’ex socio. Ai fini dell’eventus damni non è necessario che l’atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né che lo renda incapiente, essendo sufficiente che aggravi il pericolo di danno, anche nel senso di una maggiore difficoltà od incertezza nell’esecuzione coattiva del credito (Cass. n. 1896/2012). Nella fattispecie, è evidente che la costituzione del fondo patrimoniale in cui è confluito l’intero patrimonio immobiliare di A, integri la condizione richiesta, considerato il regime a cui sono sottoposti i beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. n. 8201/2020). Né rileva il fatto che altra sentenza del Tribunale di Pesaro (la n. 193/2014) abbia dichiarato inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della Banca M, data la valenza relativa della dichiarazione di inefficacia al soggetto che agisce in revocatoria. Quanto all’ultimo elemento, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è successivo agli accordi di cui alla scrittura, il che implica la sussistenza del requisito della scientia fraudis, per la presumibile consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l’atto potesse arrecare alle ragioni creditorie, essendo note ad A, anche alla stregua delle clausole contrattuali appena sottoscritte, le difficoltà finanziarie della soc. V. La quale, per il rilievo che possa avere, a seguito di esito negativo di concordato preventivo, è stata poi in effetti dichiarata fallita. Le stesse circostanze in cui il fondo patrimoniale è stato costituito evidenziano tale consapevolezza e l’intendimento perseguito. Non si spiega diversamente che i coniugi A e B, a meno di due mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di scissione da cui nasce la posizione debitoria del primo nei confronti di X, e dopo 28 anni di matrimonio, in assenza di figli minori di età, abbiano avvertito la necessità di destinare l’intero patrimonio immobiliare di A al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, peraltro con facoltà dei costituenti di alienare, ipotecare e comunque disporre dei beni costituiti in fondo familiare, senza autorizzazione giudiziale… Quanto in particolare a B, da considerarsi terza rispetto al rapporto intercorrente tra X e A, secondo uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale si configura come atto a titolo gratuito “stante l’assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti, anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi” (Cass. 966/2007) sicché ai fini della revocatoria ordinaria, si ritengono sufficienti le condizioni di cui all’art. 2901 n. 1 c.c. (Cass. 6017/1999). Stante la natura gratuita dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, non è necessario che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Alla stregua di quanto precede, ricorrendo nel caso di specie le condizioni per dichiarare ex art. 2901 c.c. l’inefficacia nei confronti di X dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi A e B, in data ___, la sentenza merita conferma. (omissis)

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