Risarcimento danno da occupazione d’urgenza non seguita da decreto esproprio – provvedimento 42-bis TU 327/2001 – improcedibilità – spese giudizio – soccombenza c.d. virtuale – spese liquidate in sede civile – principio di condanna su criteri – autonomia

26.1.2023 – Sentenza TAR Marche n. 41/2023 – Pres. Daniele - Est. Capitanio

31/01/2023

Il ricorrente agiva per l’accertamento del riconoscimento del danno per occupazione non seguita da decreto d’esproprio, nelle more la PA emetteva provvedimento ex art. 42-bis DPR 327/2001. Il TAR ha così motivato. … “Considerato che: - nelle more del giudizio, la PA, con provvedimento 2022, ha proceduto, ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. n. 327/2001, alla c.d. acquisizione sanante dei terreni per cui è causa; - tale sopravvenienza, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cons. Stato, n. 2581/2020 e Cass. civ., n. 5686/2017), determina l’improcedibilità dei giudizi (incardinati dai proprietari degli immobili occupati di fatto dalla P.A. e utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse) aventi ad oggetto il risarcimento dei danni e/o la restituzione dei beni, fatti salvi i casi in cui non si sia già formato un giudicato restitutorio. A ciò va aggiunto che, sempre per giurisprudenza consolidata (al riguardo si veda la sentenza delle Sezioni Unite n. 20691/2021), la contestazione della misura dell’indennità risarcitoria quantificata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis va proposta davanti all’A.G.O., trattandosi di controversia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 53, comma 2, del T.U. n. 327/2001; Le spese del giudizio seguono la soccombenza c.d. virtuale (visto che l’avvenuta adozione del provvedimento ex art. 42-bis conferma, quantomeno nell’an, la fondatezza della pretesa sostanziale dei ricorrenti) e sono liquidate in dispositivo. Al riguardo, e anche alla luce della documentazione depositata dai ricorrenti, il Collegio ritiene di dover sottolineare che: i) non sono automaticamente riconoscibili le spese del giudizio civile incardinato a suo tempo dai ricorrenti davanti al Tribunale civile e poi riassunto in questa sede a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione (nella specie, peraltro, le spese della c.t.u. esperita in sede civile sono state poste a carico dei ricorrenti). Ogni plesso giurisdizionale conserva infatti piena autonomia in merito all’attività istruttoria ritenuta necessaria per la definizione di una controversia e, con specifico riguardo al processo amministrativo, non va dimenticato che il relativo codice di rito prevede anche il meccanismo della c.d. pronuncia di condanna sui criteri, il quale si attaglia perfettamente alle vicende inerenti le occupazioni di fatto compiute dalla P.A. ed evita dispendiose consulenze tecniche d’ufficio; ii) né il T.A.R. può in questa sede dare surrettizia esecuzione ai provvedimenti di liquidazione delle spese adottati dal giudice civile nel corso di quel giudizio; iii) legittimata passiva rispetto alla condanna sulle spese è anche la società concessionaria in quanto era stata a suo tempo delegata dalla PA a svolgere le procedure espropriative.” …   

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