Scissione di società – creditore della società preesistente – fattispecie – art. 2506 Bis c. III c.c. applicabilità - conseguenze

12.7.2023 Tribunale di Pesaro Sent. 491/2023 - Est. Pietropaolo

18/07/2023

… “C O N C L U S I O N I Per parte attrice “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare la convenuta tenuta, in via principale ex art. 2506 -bis C. III c.c. in quanto cessionaria del rapporto debitorio nei confronti degli attori, in via subordinata e salvo gravame ex art. 2506 quater C. III c.c. tenuta al pagamento del credito maturato dagli attori e per l'effetto, del caso in via subordinata nei limiti e modi statuendi ex art. 2506 quater III c. c.c., valutato il valore effettivo del patrimonio netto effettivo della società A, ora B sas nella misura di € (omissis) alla data della intervenuta scissione, tale ravvisata a seguito espletamento di CTU tecnico-estimativa, condannare la convenuta (soc. B ndr) come rappresentata al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € (omissis) oltre ulteriori interessi dal 18.2.2019 al soddisfo e accessori dovuti, nonché delle somme ulteriormente dovute al prosieguo della lite pendente tra attori e terza chiamata, (omissis) e così totali € (omissis)”. Per parte convenuta “NEL MERITO Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, limitare l’entità della responsabilità solidale della società B Sas e, quindi, l’ammontare della condanna in favore degli attori al valore del patrimonio netto conferito alla società A al momento della scissione parziale operata dalla C Srl in data 10.11.2014, così come accertato agli esiti dell’espletanda istruttoria; SEMPRE IN SUBORDINE In ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, condannare la società C Srl In Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore (terza chiamata n.d.r), a manlevare, garantire e/o tenere indenne la società B Sas da ogni somma che la stessa dovesse essere condannata a pagare in favore degli attori agli esiti del presente giudizio (omissis).” Per la terza chiamata “Piaccia all’Ill.mo Tribunale: a) respingere la richiesta di manleva per i motivi tutti esposti nel corso del giudizio, fra questi quello sull’inammissibilità dell’azione principale. b) spese rifuse a carico del soggetto responsabile”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Z e Y hanno convenuto in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, la società B S.a.s., chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Gli attori hanno allegato in fatto: -di essere creditori della società C S.r.l. (ora mutata nella denominazione n.d.r.), in forza della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona n. 3032/2018, depositata il 19.12.2018, munita di formula esecutiva in data 18.1.2019 ed in tale forma notificata unitamente ad atto di precetto alla soc. C S.r.l.; -che il suddetto credito scaturiva da un debito contratto da C S.r.l. in liquidazione nei confronti degli attori in data 8.1.2009; -che la società C S.r.l., pur risultando proprietaria di terreni di valore trascurabile, di un appartamento e di un passivo di bilancio non pesantissimo, non offriva agli attori concrete possibilità di utile escussione dei beni sociali; -che in data 10.11.2014 la società C S.r.l. aveva attuato un progetto di scissione societaria parziale, dalla quale era scaturita la società A S.r.l., alla quale era stato conferito un patrimonio netto pari ad € (Omissis); -che in data 19.4.2016 la società A S.r.l. si era fusa per incorporazione nella società B S.r.l. (poi divenuta B S.a.s.); -che non avendo la soc. C corrisposto agli attori le somme portate dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona n. 3032/2018, il credito veniva azionato nei confronti della società B S.a.s., nella sua qualità di incorporante la società A S.r.l., essendo tale ultima società responsabile solidalmente dei debiti della società scissa, ai sensi dell’art. 2506 quater, comma 3 c.c.; -che la B S.a.s. era tenuta a rispondere del debito per l’intero ammontare, in quanto il patrimonio netto conferito alla società A S.r.l. dalla società C S.r.l. al momento della scissione era di importo superiore (€ omissis) rispetto al credito portato dalla sentenza (€ omissis); -che era rimasta senza esito la diffida del 17.12.2019 (doc. 12 fasc. att.) rivolta dagli attori sia alla C S.r.l. che alla B s.a.s., quale responsabile in solido ex artt. 2506-bis, 2506-ter e 2506-quater c.c. Si è ritualmente costituita in giudizio B s.a.s., contestando la domanda e chiedendone il rigetto. La convenuta ha evidenziato che, al momento della scissione parziale tra C S.r.l. e A S.r.l., la C non aveva alcun debito nei confronti degli attori, precisando come nel progetto di scissione (doc. n. 3) non vi fosse alcun riferimento a tale debito, che non compariva in nessun documento contabile dal 2009 al 2014, né nel progetto di scissione. In subordine, la convenuta ha contestato il concetto di “valore economico” utilizzato dagli attori, sottolineandone la diversità rispetto al concetto di “valore effettivo del patrimonio netto assegnato”, negando, in ogni caso, che il valore fosse quello indicato dagli attori. Infine, la convenuta ha eccepito che gli attori avrebbero dovuto prima escutere il patrimonio di C S.r.l., trattandosi di debito imputabile esclusivamente alla C S.r.l., con ciò giustificandosi la richiesta di chiamata in causa di quest’ultima, per essere dalla stessa tenuta indenne in caso di condanna, considerato che il debito vantato dagli attori non era riportato nelle passività della C S.r.l. ed anzi fu taciuto alla A S.r.l. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la C S.r.l., la quale, dopo aver ricostruito in dettaglio i rapporti tra gli attori e la C s.r.l., con particolare riferimento al contenzioso sorto a seguito della cessione di quote della società proprietaria dell’Hotel A e avente ad oggetto il credito vantato dagli attori (evidenziando come sull’accertamento di tale controverso rapporto fosse intervenuta, prima, la sentenza n. 659/2014 dell’11.7.2014 del Tribunale di Pesaro, anteriore all’atto di scissione, e poi la nota sentenza n. 3032/2018 della Corte d’Appello di Ancona, con ricorso ancora pendente in Cassazione al momento della instaurazione del presente giudizio), ha chiesto il rigetto della domanda di manleva, in ragione della ritenuta estraneità della convenuta ai sopra citati rapporti. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito del deposito della relazione è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Prima di procedere alla valutazione della domanda attorea, in relazione alle eccezioni e difese formulate dalla convenuta, è opportuno precisare, in punto di diritto, che gli attori, per sostenere la responsabilità solidale della società B s.a.s., hanno inizialmente invocato l’applicazione dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., disposizione cui si riconosce, pacificamente, la natura di “norma di chiusura” (nella misura in cui dispone che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”), la cui ratio risiede, “per un verso, nella tutela della latitudine della garanzia patrimoniale generica stabilita dall'art. 2740 comma 1 c.c. in favore dei creditori e, per altro verso, nel principio generale che il debitore non può con un suo atto unilaterale, qual è la scissione rispetto ai creditori, diminuire la garanzia patrimoniale di cui essi godono”. In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la difesa di parte attrice, a fronte dell’eccezione sollevata dalla convenuta circa l’inesistenza del credito al momento della scissione, non espressamente menzionato nel progetto di scissione, ha richiamato, in via principale, la disposizione che prevede la diretta responsabilità solidale della società beneficiaria ex art. 2506–bis comma 3, c.c., in quanto cessionaria del rapporto debitorio nei confronti degli attori, ed in subordine la responsabilità ex art. 2506-quater, comma 3 c.c. Ciò premesso in ordine alle prospettazioni difensive delle parti, a livello sistematico è bene precisare che la responsabilità ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., trova applicazione in relazione agli elementi patrimoniali del passivo la cui destinazione sia chiaramente desumibile dal progetto di scissione redatto ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 1, c.c. (i c.d. elementi di destinazione “certa”). Invece, in relazione agli elementi patrimoniali del passivo di destinazione “incerta” (id est la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione), troverà applicazione la diversa disposizione suppletiva dettata dall'art. 2506-bis, comma 3 c.c. La distinzione ha una sua rilevanza, poiché in caso di incertezza sulla destinazione dell'elemento del passivo sicuramente non opera il beneficium excussionis (oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta), in quanto non vi può essere sussidiarietà dal momento che non è individuato il soggetto obbligato in via principale. Il creditore potrà, di conseguenza, rivolgersi direttamente ad una qualsiasi delle società beneficiarie od alla società scissa (in caso di scissione parziale) per richiedere il soddisfacimento integrale del proprio credito. In base a tale norma, mentre le beneficiarie rispondono delle passività di incerta destinazione in via solidale, ma nel limite del valore del patrimonio netto ad esse attribuito, la società scissa continua a rispondere con l'intero proprio patrimonio senza alcuna limitazione. Ciò sembra coerente con i principi di responsabilità propri del nostro ordinamento: la società che ha cagionato la passività rimane responsabile con il suo intero patrimonio, mentre la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se il credito vantato dagli attori fosse stato considerato nel progetto di scissione parziale ed eventualmente a carico di quale società (quella scissa o quella di nuova costituzione), ai fini della operatività dell’una o dell’altra disposizione. Gli attori hanno dedotto di essere creditori nei confronti di C s.r.l. della somma di € (omissis), oltre ulteriori interessi e accessori, in forza di sentenza della Corte Appello di Ancona n. 3032/2018 depositata il 19.12.2018, munita di formula esecutiva in data 18.1.2019 ed in tale forma notificata unitamente all’atto di precetto in data 26.2.2019 alla C s.r.l. (doc. 1 fasc. att.). Tra l’altro, nel corso del presente giudizio, tale credito è divenuto certo (e, quindi, non più sub judice), cristallizzandosi nell’importo di € (omissis), per effetto dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 7343/2022 pubblicata il 7.3.2022 (v. ordinanza allegata alle note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 3.6.2022), che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da C s.r.l. in liquidazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza Corte di Appello di Ancona n. 3032/2018. Dalla documentazione in atti si evince che il credito – che la convenuta e la terza chiamata non hanno mai contestato nel quantum, ma solo sotto profilo della sua certezza ed anteriorità rispetto alla scissione – già sussisteva al momento della scissione, in quanto la pendenza del giudizio in cui il credito era in via di accertamento era ben nota a soci ed amministratori della società scissa e della società beneficiaria, tanto da prevedere che tra le passività trasferite a quest’ultima vi fossero anche spese legali connesse a quel contenzioso (va ricordato che alla data della scissione era già stata emessa la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 659/2014 dell’11.7.2014, richiamata dalla difesa di C s.r.l.): come evidenziato dalla difesa di parte attrice (senza che la convenuta e la terza chiamata abbiano sollevato contestazioni sul punto), tale previsione espressa è contenuta a pag. 12 dell’allegato B al progetto di scissione (v. doc. n. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte attrice in data 16.4.2021), ove vengono inseriti, tra i cd. “debiti diversi”, gli “oneri di difesa tecnica avanti Tribunale di Pesaro”, specificamente quantificati in € (omissis). Fatta tale precisazione in ordine alla preesistenza del credito rispetto alla scissione (essendo sub judice solo la sua esatta quantificazione, in ragione della sollevata eccezione di compensazione da parte della debitrice C s.r.l.), resta da verificare se la espressa previsione dell’attribuzione degli oneri delle spese legali a carico della beneficiaria si estenda anche al debito cui si riferiscono dette spese. Ora, pur non essendo stata sollevata dalle parti convenuta e terza chiamata alcuna contestazione circa la riferibilità delle spese di lite previste nel progetto di scissione al credito rivendicato in questa sede dagli attori, ritiene il giudicante che del debito in esame non sia effettivamente certa la destinazione. Ed invero, dall’esame del progetto di scissione risulta, da un lato, che tra gli elementi patrimoniali apportati alla società beneficiaria, ed in particolare tra le passività, non figura in modo espresso il credito in questione, oggetto del contenzioso cui si riferiscono i menzionati oneri di difesa tecnica, e, dall’altro, che tale debito sembra essere rimasto a carico della società scissa, essendosi previsto nel progetto di scissione che “quanto non espressamente indicato, in particolare gli elementi del passivo, restano assegnati alla esclusiva competenza e pertinenza della società concedente” (v. punto 10, pag. 14 del progetto di scissione). A fronte di tali dati documentali, ritiene il giudicante che il debito sia stato effettivamente ricompreso nel progetto di scissione, perché diversamente opinando non avrebbe avuto alcun senso prevedere nel progetto gli oneri di difesa tecnica per il giudizio nel quale il credito era in corso di accertamento sotto il profilo del quantum e di cui, quindi, entrambe le società interessate alla scissione erano sicuramente a conoscenza. Tuttavia, residua un’incertezza sulla sua destinazione, in quanto, adottando il criterio della cd. pertinenza, dovrebbe concludersi che il debito sia stato assegnato alla beneficiaria, in quanto destinataria del debito per i relativi oneri di difesa tecnica; seguendo, invece, il criterio della destinazione in via residuale (quello secondo cui tutto ciò che non è stato espressamente indicato resta a carico della società scissa), dovrebbe ipotizzarsi la sua destinazione alla società concedente C s.r.l. Come già detto, per il caso in cui sussistano taluni elementi del passivo la cui destinazione o attribuzione non è comunque chiaramente desumibile dal progetto, ai sensi dell'art. 2506-bis, co. 3, c.c. (come novellato a seguito della riforma del diritto societario del 2003, già terzo comma dell'art. 2504-octies, c.c.), in caso di scissione totale rispondono in solido le società beneficiarie, mentre, in caso di scissione parziale, restano solidalmente obbligate la società scissa e le beneficiarie. A seguito della riforma, la norma oggi prevede che la responsabilità solidale sia limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria, mentre la responsabilità della società scissa non è soggetta, invece, ad alcuna limitazione. Deve, dunque, ritenersi, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2506-bis comma 3 c.c., che la società B s.a.s. sia obbligata solidalmente al pagamento in favore degli odierni attori del credito da essi vantato nei confronti della C s.r.l., entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla beneficiaria. Con specifico riferimento a tale limitazione, gli attori hanno allegato che la società convenuta B s.a.s. è tenuta al pagamento del suddetto credito nei limiti, quanto meno di € (omissis), posto che all’A (poi incorporata da B s.a.s.), derivante dalla scissione parziale di C, è stato conferito un patrimonio netto di € (omissis), da ritenersi già capiente rispetto alla domanda attrice, quantificata in complessivi € (omissis). La convenuta ha, però, contestato anche in parte qua le allegazioni attoree, sostenendo l’erroneità sia delle metodologie utilizzate per la determinazione del “valore effettivo del patrimonio netto assegnato” (e, in particolare, il c.d. “metodo patrimoniale”), non essendo corretto il riferimento al “valore economico di un’azienda”, sia della base di calcolo, individuata nell’ “inventario analitico della società A Srl” del 30.6.2014, e negando, in ogni caso, che il valore effettivo del patrimonio netto ammonti ad € (omissis), come indicato da parte attrice, posto che sarebbe stato obbligo dell’organo amministrativo indicare, al momento della scissione, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria e di quello rimasto nella scissa, proprio al fine di soddisfare il principio della responsabilità solidale fissato dall’art. 2506 quater c.c., adempimento che, nella specie, non era stato assolto. A fronte di tali contestazioni, parte attrice ha insistito per l’ammissione di c.t.u. contabile, che è stata ammessa ed espletata, proprio al fine della esatta individuazione del limite della responsabilità della società beneficiaria. Il nominato c.t.u., cui è stato conferito il mandato di quantificare “l’effettivo ammontare del patrimonio netto assegnato dalla C S.r.l. al momento della scissione operata con atto notar (omissis) 10.11.2014 rep. 79149 alla società A s.r.l., successivamente incorporata nella B S.a.s.”, ha accertato che tale valore ammonta ad € (omissis) (v. relazione c.t.u. Fabio Giacomelli, depositata il 5.4.2022). In considerazione delle argomentate motivazioni dimesse dal consulente a suffragio delle sue deduzioni e tenuto conto dell’ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il consulente nominato e i consulenti di parte, le cui osservazioni sono state attentamente valutate dal c.t.u., ritiene questo giudice che la relazione possa essere interamente recepita, condividendone integralmente le conclusioni, che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e conformi ai quesiti demandati al c.t.u. Va, pertanto, disattesa la richiesta di parte convenuta di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, rilevandosi, in particolare, come il c.t.u. abbia risposto in modo esauriente alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta (v. controdeduzioni allegate alla relazione di consulenza), ribadendo, tra l’altro, di non aver potuto analizzare nel dettaglio i dati contabili alla data di riferimento dell’atto di scissione per mancanza delle scritture contabili, carenza probatoria che non può certo andare a detrimento di parte attrice e a favore di parte convenuta, sulla quale soltanto, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, grava l’onere probatorio circa la sussistenza del limite previsto dagli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., quale fatto impeditivo dell’obbligazione posta a carico della beneficiaria, che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all’intera prestazione non eseguita (cfr., in tal senso, Cass. 25.11.2021, n. 36690). In conclusiva sintesi, posto che, anche sulla base di quanto accertato dal c.t.u., il valore del patrimonio netto assegnato alla A s.r.l. al momento della scissione è di gran lunga superiore al credito vantato dagli attori, la convenuta B s.a.s., in qualità di incorporante la A s.r.l. ed in virtù della responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-bis, comma 3, c.c., è tenuta al pagamento in favore degli attori della somma loro spettante, quantificata in complessivi € (omissis), oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo. In tale importo sono ricomprese anche le spese di lite del giudizio definito in Cassazione, che, peraltro, proprio in base al progetto di scissione, gravavano direttamente sulla società beneficiaria e, quindi, sulla odierna convenuta ai sensi dell’art. 2506-quater c.c. Riguardo alle ulteriori questioni sollevate dalla convenuta, va disattesa l’eccezione relativa al dedotto beneficium excussionis, che, come già detto, non può trovare applicazione nella fattispecie prevista dall’art. 2506-bis, comma 3, c.p.c. Va, per contro, accolta la domanda di regresso formulata nei confronti della condebitrice solidale, la società scissa C s.r.l.. Tale debito è stato, in effetti, ampiamente riconosciuto dalla stessa terza chiamata, la quale, in sede di costituzione in giudizio, ha ribadito la propria posizione di debitrice “principale” nei confronti degli attori (v. comparsa di costituzione: “La ditta B sas nulla condivide con il rapporto di cui sopra. Ciò significa che la C non deve manlevare alcuno essendosi essa fatta sempre carico della titolarità e della gestione del rapporto con i coniugi Z e Y, rapporto attualmente pendente avanti la Cassazione”). In accoglimento della domanda di regresso, la C s.r.l. è dunque obbligata a tenere indenne la società convenuta di quanto la stessa è condannata a pagare agli attori in forza della presente pronuncia. Proprio in considerazione del comportamento processuale della terza chiamata, la quale, in effetti, non ha sostanzialmente resistito alla domanda di regresso, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata. Il regolamento delle spese di lite tra attori e convenuta segue, invece, l’ordinario criterio della soccombenza, (omissis) P.Q.M. Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1-accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta B s.a.s. al pagamento in favore degli attori della somma di € (omissis), oltre interessi dalla data di messa in mora al saldo effettivo; 2- dichiara tenuta e condanna C s.r.l. in liquidazione a tenere indenne la convenuta B s.a.s. di quanto la stessa è tenuta a pagare in forza del capo che precede; (omissis)

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