Separazione con addebito – requisiti – fattispecie – insussistenza – assegno di separazione – finalità

19.4.2023 – Corte di Appello di Ancona sent. 686/2023 Pres. Federico – est. Bellucci

05/05/2023

“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” Con sentenza del 31 agosto 2022 il Tribunale di Urbino del procedimento n. 887/2018 R.G., pronunciava la separazione personale tra i coniugi X e Y, rigettava la domanda di addebito proposta da Y, poneva a carico di quest’ultimo l’assegno mensile di mantenimento a favore della moglie di euro omissis mensili con rivalutazione annua, dichiarando inammissibile ogni altra domanda e compensando le spese del giudizio. Il giudizio di separazione era stato introdotto da X , negli scritti inziali e successivi parte ricorrente aveva ricostruito la vicenda e la crisi familiare esponendo che: - Aveva contratto matrimonio concordatario con Y in data (omissis), dall’unione era nato il (omissis) il figlio V, sin da ragazza aveva sofferto di disturbi depressivi e fobie, tale stato depressivo si era acuito col trovarsi a condurre la vita di giovane madre dedicata esclusivamente alle cure del figlio e della famiglia; la vita di coppia era stata complicata notevolmente dal fatto che soffriva di una forma molto dolorosa di vaginite e dalla difficoltà che tale condizione aveva portato nei rapporti intimi, definitivamente cessati da più di 20 anni; riferiva di essere stata sottoposta a visita psichiatrica con prescrizione di farmaci nel (omissis) e che nel (omissis)  era stata condotta dal marito ad una nuova visita psichiatrica, in seguito , ed a parere della ricorrente per effetto della segnalazione da parte del medico della “infelicità della vita familiare” quale fattore concausale della malattia, Y aveva iniziato ad assumere atteggiamenti ostili ed anche aggressivi verso di lei, documentati dal certificato medico di Pronto Soccorso del gennaio  (omissis) per le lesioni procuratele con uno schiaffo al viso e successivamente nel febbraio (omissis) da altra certificazione per analogo episodio; anche per tali ragioni si era allontanata definitivamente da casa andando a vivere a W, ove i coniugi per un certo periodo trascorrevano periodi di vacanza, successivamente avendo acquistato in comproprietà l’immobile poi adibito ad abitazione stabile dalla X; da quel momento y aveva provveduto a versarle un assegno periodico autodeterminato di  € (omissis) ed al pagamento di diverse altre sue spese, dal 2018 aveva immotivatamente cessato di corrispondere ogni contributo; - ella non aveva reddito e non aveva mai svolto attività lavorative essendosi occupata soltanto della famiglia , per scelta riferibile principalmente al marito, che riteneva non funzionale all’assetto familiare il suo impiego e non necessario il suo apporto economico; - il tenore di vita era sempre stato elevato, il marito aveva iniziato a lavorare come operaio presso (omissis), nel (omissis) per le sue capacità era divenuto in breve rappresentante di macchine agricole, si era licenziato nel omissis venendo assunto dalla ditta s.r.l. con la quale la quale aveva conseguito ottimi successi professionali e lauti guadagni sino a 6000- 7000 mensili; percepiva pensione di 2.200 euro e continuava a svolgere la medesima attività di prima per la ditta s.r.l., a tempo pieno , con inquadramento part-time e stipendio documentato di circa 1300 - 1400 mensili benchè dallo stesso indicato in soli 800 €, verosimilmente implementato da provvigioni in nero, nel (omissis) aveva ereditato dalla madre beni immobili e mobili, due appartamenti locati producevano reddito annuo complessivo di circa 8.500,00 euro - Ella aveva ereditato dalla madre nel omissis l’abitazione di F. dove il nucleo aveva sempre vissuto ed ove erano rimasti a vivere marito figlio, la quota di ½ di un appartamento in cattivo stato di manutenzione, locato nel 2019 e non oltre, occorrendo rilevanti interventi manutentivi , al canone mensile di 220 euro, un appezzamento di terreno con rudere in P., era comproprietaria con Y dell’appartamento di W per il quale Y si era assunto il mutuo con rate di € mensili (omissis) la X, quale comproprietaria era garante con ipoteca; Y, in seguito alla manifestata volontà di separazione, aveva interrotto il pagamento delle rate, l’istituto creditore aveva pignorato l’immobile, la X d’intesa col marito e su sua sollecitazione nel (omissis)  aveva venduto l’appartamento di  P.  al prezzo di circa € (omissis) nel omissis aveva sanato il debito con la banca e liberato l’immobile di W dal pignoramento; dalla liquidità rilevata dalla Guardia di Finanza nella relazione del 2020 andava detratto l’importo già all’epoca acquisito sul conto per effetto della vendita e successivamente impiegato per la transazione con l’istituto bancario per la liberazione dell’immobile di proprietà dei coniugi al 50% - La definizione della gestione con l’istituto bancario aveva liberato Y dal pagamento delle rate mensile di € omissis del quale espressamente si teneva conto quale onere pendente nel provvedimento Presidenziale provvisorio ex articolo 708 c.p.c. che poneva a carico del marito in suo favore l’importo mensile di euro 1200,00. - Tenuto conto delle modificate condizioni , aveva richiesto assegno di mantenimento nella misura minima di 2.000,00 euro. Y costituitosi, aveva contestato la ricostruzione delle vicende familiari fornite dalla moglie deducendo di aver subito per anni umiliazioni e privazioni nella vita privata e familiare, sopportato sacrifici economici per assicurare alla famiglia un tenore di vita decoroso; -negava di aver imposto o indotto la X a non lavorare, avendo anzi proposto ed offerto alla moglie due opportunità di impiego, come rappresentante in un caso in un altro presso un negozio, che la stessa aveva rifiutato; X opponendo il proprio stato depressivo e problemi fisici aveva condizionato la vita familiare, aveva imposto una vita isolata anche dai familiari di origine, priva di qualunque frequentazione; egli era stato il solo ad occuparsi del figlio al quale continuava provvedere sostenendolo economicamente nella possibilità di avviare un’attività autonoma e trasferendogli denaro , Giovagnoli non si occupava della famiglia . - I rapporti coniugali erano degenerati da quando nel omissis la moglie aveva iniziato ad usare in maniera compulsiva Facebook ed il telefono , dal omissis  la donna aveva iniziato ad allontanarsi sempre più frequentemente dalla casa per recarsi a W per poi andare a stabilirsi definitivamente; la crisi coniugale era dovuta esclusivamente sulla responsabilità dellaW , che si era ingiustificatamente allontanata da casa, aveva omesso di adempiere ai doveri di collaborazione e di fedeltà, a tal riguardo venendo indicato un messaggio SMS rilevato nel dicembre 2013 sul telefono della donna ; negava di aver mai versato un assegno di mantenimento perché la donna prelevava autonomamente dal conto comune - L’apporto economico della X era stato nullo per sua scelta , egli si era detto disposto a lasciare la casa di F e cercare un proprio alloggio e di fortuna non potendo più continuare a pagare il mutuo di W e sostenere il mantenimento indiretto della moglie; X disponeva di rilevanti proprietà immobiliari acquisite per successione dalla madre nel omissis, di cospicue somme in depositi bancari ed investimenti . Aveva richiesto addebito della separazione alla moglie, rigetto della richiesta di mantenimento anche per la sussistenza di redditi adeguati da parte della X, in subordine riconoscere contributo di mantenimento non superiore ad euro 300,00 mensili Entrambi i coniugi avevano alzato richieste in ordine alla attribuzione degli immobili, dichiarate inammissibili dal primo Giudice. Il Tribunale respingeva la domanda di addebito ritenendo non provata violazione dei doveri coniugali casualmente connessa alla disgregazione dell’unione tra i coniugi , riteneva sussistente, sulla base delle acquisizioni, la rilevante sperequazione dei redditi, riteneva altresì che in rapporto agli ulteriori parametri da utilizzare ai fini della quantificazione , quali le disponibilità economiche comunque godute dalle parti, la durata del matrimonio, l’apporto fornito alla conduzione della vita coniugale la capacità lavorativa e l’età, l’assegno di mantenimento doveva essere ridotto , rispetto all’importo di euro 1.200,00 stabilito in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, ad euro 900,00 mensili. Avverso la decisione ha proposto appello X censurando la determinazione dell’assegno di mantenimento in 900,00 €, ritenuta insufficiente alla luce delle risultanze istruttorie e di criteri determinativi appropriati all’assegno di separazione, piuttosto che ai parametri relativi all’assegno di divorzio , richiamati nella sentenza . Con altro motivo si duole della compensazione delle spese, lamentandone la non corrispondenza a preponderante soccombenza di Y, ed al comportamento processuale di controparte , che assume connotato da tratti di slealtà nella istruttoria per il carattere progressivo e parziale delle produzioni documentali sulla situazione patrimoniale del Y. Si è costituito Y contestando le avverse deduzioni e richieste , proponendo appello incidentale per l’accoglimento della richiesta di addebito della separazione a X e revoca dell’assegno di mantenimento. Il PG ha concluso chiedendo conferma della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Va dapprima esaminato l’appello incidentale sull’addebito, pregiudiziale rispetto alla impugnazione del quantum dell’assegno da parte della X, stante la preclusione di legge al riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge a cui la separazione sia addebitata. L’appellante lamenta omessa o insufficiente motivazione sul punto, assumendo essere provata la unilaterale e sistematica violazione, da parte della X, di tutti i doveri sanciti egli artt. 143,144,147-148-316-316 bis c.c. sia nei confronti del marito che del figlio, l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e famigliare nei confronti non solo del marito ma anche del figlio; l’obbligo di collaborare alla conduzione della vita familiare, l’obbligo di coabitazione. La censura è in primo luogo aspecifica, in ogni caso infondata. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in alcun modo provato il nesso causale tra circostanze o fatti che sosterrebbero le condotte violative e la crisi coniugale, rilevando che la definitiva compromissione dell’unione risultava maturata e non recuperabile nel 2012, quando la X si era definitivamente allontanata dal domicilio familiare di F. Si hanno infatti segnali di profonda disgregazione della coppia già fino a quel momento; è incontestato che vi fossero frequenti litigi ed è adeguatamente provato con certificazione medica del pronto soccorso l’episodio lesivo del gennaio (omissis), cui ne seguiva un altro simile nel (omissis); dalla pur diversa narrazione della vita familiare si desume - in modo sostanzialmente concorde, ricomponendo le opposte prospettive di lettura - la stratificazione negli anni di fattori di disagio personale e familiare irrisolti, che non trovano composizione nelle dinamiche interpersonali della coppia, concorrono a generare aspettative diverse rispetto alla vita coniugale, nel tempo disinteresse affettivo e l’attribuzione di reciproche mancanze, in tale contesto avendosi manifestazioni documentate di condotte aggressive da parte del Y, minimizzate nella ricostruzione dell’appellante incidentale (occasionali litigi ), ma ineludibilmente sintomatiche del grave deterioramento dei rapporti interpersonali sul piano del reciproco rispetto. In tale quadro della relazione coniugale l’ allontanamento - incontestato - della X nel omissis dalla casa familiare, ove rimanevano a vivere il marito ed il figlio ultratrentenne, non fornisce prova dell’addebito; grava infatti sulla parte che richiede l’addebito “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. N. 16691/2020); quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di fedeltà l’appello ripropone la esposizione di primo grado senza alcun reale apprezzamento critico alle motivazioni della sentenza , che ha rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova per l’accertamento della infedeltà secondo i fatti allegati dal Y ( sms del 2013, possibilità di esaminare i contatti telefonici) ed in ogni caso la irrilevanza della allegazione sul piano etiologico, essendo riferita la prova della presunta violazione del dovere di fedeltà ad epoca (2013) in cui i coniugi vivevano da tempo separati di fatto, incontestato peraltro che Y ebbe ad instaurare una stabile relazione con altra donna nel (omissis). Va in conclusione confermato il rigetto della domanda di addebito proposta da Y. 2) Le ulteriori censure dell’appellante incidentale sulla spettanza dell’assegno di mantenimento e quelle dell’appellante principale sul quantum possono essere esaminate congiuntamente. X assume inappropriato il criterio determinativo ed insufficiente l’importo, Y sostiene che la moglie ha redditi adeguati di cui vivere e non vi è squilibrio tra i due. Occorre procedere dalla prova della sperequazione economica tra i coniugi desunta dalla valutazione delle disponibilità di redditi , patrimoniali e finanziarie. X non percepisce redditi da lavoro non avendo mai svolto attività lavorativa nel corso del matrimonio, durato 30 anni fino alla separazione di fatto e quasi 40 fino alla iniziativa del ricorso per separazione; Y percepisce redditi netti da pensione di circa 2200 mensili oltre tredicesima e da lavoro dipendente, che ha proseguito dopo il pensionamento nel omissis e svolge tuttora con continuità, per importi medi di circa 1350 mensili negli due anni, superiori negli anni precedenti, percepisce redditi complessivamente per circa 8500 € annui da locazione di due immobili di cui è esclusivo proprietario. Nessuno dei due sostiene spese di locazione abitativa, X vive nell’ appartamento di W di proprietà al 50% dei coniugi , Y nella casa di F divenuta di proprietà esclusiva di X a seguito della successione, ove la famiglia ha vissuto sin dall’inizio del matrimonio Entrambi, deve ritenersi, sostengono le spese di gestione delle rispettive abitazioni, all’ottobre (omissis) X era proprietaria di una vettura (omissis) Y di un motociclo e due vetture entrambi sono gravati dalle imposte sugli immobili di rispettiva proprietà Secondo la relazione della Gdf nel 2020 entrambi risultano titolari di disponibilità finanziarie in depositi bancari e titoli , quanto a X, all’esito del coerente riconteggio indicato dalla difesa, da stimarsi in circa 150.000,00 euro, tenuto conto dell’impiego di somme rivenienti dalla vendita dell’immobile di via F, nel 2020 già confluite sul conto X, per la definizione nel 2021 della pendenza con la banca relativa all’immobile di W, con l’effetto secondario di liberazione del Y dal pagamento delle residue rate di mutuo. Quanto a Y, per quanto qui rileva, possono stimarsi equivalenti in base alla ricostruzione documentale delle finanze e movimentazioni resa disponibile dagli esiti delle indagini della GDF e dalle produzioni documentali a seguito ordinanza GI ( pluralità di posizioni bancarie ed investimenti riferibili al Y direttamente e per delega ad operare su conti cointestati con il figlio e con la compagna Z), meno lineare ma sufficientemente definita, da cui in particolare si evince lo spostamento di somme anche cospicue dal conto proprio a quello del figlio, e movimenti in senso inverso per importi simili tra il 2019, 2020 ed il 2021; la anomalia degli spostamenti non è superata dalle causali dedotte, di aiuto al figlio per attività economica autonoma, considerato che (il figlio n.d.r.) risulta godere di buone entrate proprie continuative da lavoro secondo gli estratti conto prodotti , ed è soggetto quarantenne, non bisognevole di assistenza; la eventuale libera decisione del Y di devolvere somme cospicue al figlio sarebbe indicativa di disponibilità finanziarie rilevanti, proporzionate alle elargizioni - fermo restando che l’andamento delle movimentazioni documentato non avvalora l’assunto del Y e comunque di una modalità di destinazione delle proprie risorse, negli anni che corrispondono alla pendenza del giudizio di separazione, priva di necessità, della quale non deve tenersi conto ai fini della comparazione economico patrimoniale con la coniuge in vista delle determinazioni patrimoniali relative all’assegno di mantenimento. Quanto a Y la destinazione di TRF percepiti non è documentata e ricostruibile, ma è fatto da ritenersi certo, che confluisce nel compendio valutativo senza migliore specificazione, cosi come la acquisizione di risparmi per successione dalla madre, restando insufficiente la asserzione di aver devoluto ogni somma al figlio o alle necessità della famiglia . X è titolare di immobili che non producono frutti, acquisiti per successione nel (omissis) (quelli diversi dall’appartamento di W), allo stato l’immobile di F è destinato all’abitazione del marito, quello di W, di cui ha la proprietà per il 50%, alla propria abitazione, l’ulteriore immobile avuto in successione per ½ richiede interventi significativi che ne precluderebbero , secondo attendibile rappresentazione , la locazione nello stato in cui si trova senza interventi abbastanza costosi, nel periodo in cui è stato locato, nel 2019 ha prodotto reddito di 220 € mensili che l’appellante ripartisce per la comproprietà con una anziana parente. La rilevanza attribuita a tali cespiti dal giudice di primo grado ai fini del quantum dell’assegno muove dalla prospettazione ipotetica di modifiche nella gestione del patrimonio personale di X (riacquisto della disponibilità della casa familiare, sua vendita o locazione, impiego di parte delle risorse finanziarie per interventi manutentivi sull’immobile di F allo scopo di metterlo a frutto) e non da attuali e concrete potenzialità reddituali dei beni, prefigura una serie di passaggi di non scontata fattibilità immediata, concatenati e di incerto risultato sull’assetto economico patrimoniale complessivo; non se ne può tener conto per la determinazione dell’an e del quantum dell’assegno nel giudizio di separazione, connotato dalla permanente finalità assistenziale solidaristica, diversa dalla solidarietà post coniugale cui deve farsi riferimento per l’assegno divorzile; è d’altra parte incontestata la insussistenza in capo alla X di una concreta capacità di produrre reddito in ragione dell’età , e della ininterrotta inoccupazione. Secondo principi interpretativi ribaditi anche dai più recenti arresti, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. Il principale parametro di giudizio nell’an e quantum è dato dal tenore di vita desumibile dalla disponibilità della famiglia e da ogni pertinente circostanza “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario.» (Cass. 6864/2015; . Cass. 975/2021 ) Per consolidata giurisprudenza il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza.(Cass. civ. sezione 1^ n. 2626 del 7 febbraio 2006)”.Le disponibilità reddituali della famiglia portano a valutare come agiato il tenore di vita del nucleo , che non ha mai sostenuto spese abitative, era composto da tre persone, ha beneficato di rilevanti redditi da lavoro del Y per tutta la durata del matrimonio (ricavabili dalla incontestata rapida progressione di collocazione professionale, dai valori documentati per l’ultimo triennio, dalla disponibilità di vetture di pregio e tuttora di benefit aziendali ), ha garantito una significativa capacità di spesa per esigenze di vitto, abbigliamento, vita sociale ed attività di svago, l’utilizzo e la disponibilità di più vetture di pregio, ha garantito l’allegata e non contestata abitudine a vacanze in vari periodi dell’anno; alla interruzione della convivenza, non seguita per diversi anni dalla richiesta di separazione, non corrisponde la interruzione della solidarietà assistenziale verso il coniuge privo di mezzi, avendovi fatto fronte Y sino al 2018 secondo X con l’erogazione di una somma periodica di omissis ed il carico di spese ulteriori di gestione, oltre alla rata del mutuo di omissis euro mensili per l’abitazione ( non più dovuta), secondo Y con la possibilità per la X di prelevare direttamente da conti comuni finchè esistenti.Ciò posto l‘appello principale coglie una effettiva discrasia nella pronuncia di primo grado sul quantum, dal momento che la determinazione in euro 900,00 mensili è sorretta dall’esclusivoriferimento ai criteri determinativi dell’assegno divorzile ed è invece omessa la valutazione del tenore di vita quale principale parametro di quantificazione. Merita parziale accoglimento nei termini che seguono. Richiamata la improduttività dei cespiti immobiliari, le disponibilità finanziarie, ripartite dalla comunione legale o acquisite per successione ( nulla essendo specificato ) debbono valutarsi per entrambi i coniugi come elementi patrimoniali del tenore di vita di cui hanno beneficiato durante il matrimonio, con relativi incrementi nel corso del tempo; l’obbligo di assistenza materiale al coniuge economicamente debole include il calcolo di tali componenti, nella specie acquisite in parte per successione da ciascuno dei due tra il 2014 ed il 2016 , con conseguente proiezione di un incremento del tenore di vita del nucleo in tale ultimo periodo. Tenuto conto di tale componente , di quelle reddituali costanti del nucleo ed oggi del solo X, l’importo mensile riconosciuto non è adeguato a garantire il soddisfacimento di un tenore di vita analogo a quello di riferimento, considerando gli oneri gravanti sulla Y per la conduzione dell’abitazione, le spese di sostentamento, di vita di relazione approssimativamente rapportabili al tenore pregresso, gli oneri fiscali per i beni di proprietà; assegnando funzione preponderante di integrazione del contributo ai depositi ed investimenti della X la finalità dell’assegno di mantenimento della separazione verrebbe parzialmente demandata al consumo - unilaterale - dei risparmi ed accantonamenti, con accentuazione non giustificata dello squilibrio rilevante in questa sede, da valutarsi, come più volte osservato, secondo parametri diversi da quelli dell’assegno divorzile . l’importo richiesto, di 2.000,00 mensili, è ingiustificato per eccesso tenuto conto delle disponibili finanziarie di cui gode X, delle quali va in ogni caso tenuto conto; costituisce somma adeguata quella già riconosciuta in via provvisoria, di 1200 € mensili , proporzionata al soddisfacimento di esigenze complessive di vita, come goduto in precedenza - tenuto conto dell’ineludibile reciproco impoverimento legato alla interruzione della comunione materiale tra coniugi - da parte di soggetto che vive solo e non deve sostenere spese di locazione.La decisione di primo grado è in tal senso riformata con decorrenza dalla data della domanda (omissis)

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