Separazione personale coniugi – provvedimenti del G.I. ex art. 709 ultimo comma c.p.c. – reclamabilità - esclusione

18.8.2022 – Trib. di Urbino ordinanza –– Pres. de Leone - Est. Colella

30/09/2022

… “sul reclamo proposto in data (omissis) da X nel procedimento R.G. n. (omissis) osserva quanto segue oggetto di reclamo è l’ordinanza emessa in data (omissis) nel procedimento di separazione personale tra coniugi n.r.g. (omissis) pendente tra X e G, a mezzo del quale è stata rigettata l’istanza di revoca, presentata ai sensi dell’art. 709 ultimo comma c.p.c. del provvedimento presidenziale reso ai sensi dell’art. 709 c.p.c. in data (omissis). Con il predetto provvedimento è stata disposta l’assegnazione a X dell’appartamento sito in W, Via (omissis); ad avviso della reclamante invece la villa in locazione sita in Y, Via (omissis) rappresenterebbe l’unica sistemazione idonea a costituire abitazione familiare, sia in quanto l’appartamento di W è oggetto di esecuzione forzata e pertanto prossimo alla vendita, sia in virtù dello stretto legame affettivo sussistente tra i figli, di cui uno minorenne, e la villa in oggetto, da ani residenza estiva della famiglia. Parte reclamata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda, eccependone l’inammissibilità e in ogni caso l’infondatezza nel merito. Il reclamo è inammissibile. Il Collegio aderisce infatti all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena” (Cass. Civ. n. 15416/14 e da ultimo Cass. Civ. n. 11279/18, Cass. Civ. n. 766/18); in senso opposto non vale il tentativo di qualificazione ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dell’istanza di modifica del provvedimento presidenziale, in quanto la predetta disposizione prevede esclusivamente una tutela di tipo residuale, utilizzabile laddove non esistano rimedi cautelari tipici, sussistenti invece nel caso in esame. Alla luce di quanto esposto il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.” … (omissis)

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