Sequestro conservativo – presupposti – sussistenza

15.5.2019 - Tribunale di Milano – Ordinanza Est. Arciprete

06/06/2019

“visto il ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato da Soc. X Unipersonale, volto ad ottenere il sequestro dei beni e crediti di V, sino alla concorrenza, esponendo

  • Che ella, in forza di un contratto di deposito del 31.8.2012 concluso con la W Spa (poi dichiarata fallita nel 2014), aveva collocato nei serbatoi della stessa i propri prodotti”... “per un totale di 14.600 tonnellate;
  • Che il 24.1.2013 V (legale rappresentante della W), aveva comunicato la revoca da parte dell’Agenzia delle Dogane della licenza fiscale di esercizio per presunte irregolarità del rapporto fiscale;
  • Che a seguito di un accesso presso la sede della W era stato accertato un ammanco dei prodotti X di circa 9000 tonnellate, pari ad un valore di oltre 5 milioni di euro;
  • Che il fatto era stato denunciato presso la competente autorità giudiziaria e la Procura aveva avviato un procedimento penale a carico del V;
  • Che la ricorrente aveva ottenuto un sequestro conservativo dal Tribunale di Pesaro in data nei confronti sia della W, sia del V; e nel provvedimento era dato atto della non contestazione dell’ammanco per oltre 8 mila tonnellate, come pure che ai sensi dell’art. 7 del contratto 31.8.2012 la W aveva l’obbligo di custodire il prodotto consegnato dalla X ma l’esecuzione nei confronti del V aveva dato esito negativo;
  • Che il giudizio di merito, tempestivamente introdotto, era stato interrotto il 5.6.2014 per l’intervenuto fallimento della W;
  • Che la X, come pure il V, erano stati ammessi al passivo del fallimento (la prima per un credito chirografario di € 5.437.730, il secondo per un credito privilegiato di € 313.082,00); ed in base ad un riparto parziale redatto dal Curatore si prospettava l’attribuzione al V di un acconto di circa 58 mila euro;
  • Letta la memoria di costituzione del resistente; “ omissis ….…. ritenuta la sussistenza del fumus boni juris, dacchè
  • Era stato sottoscritto il contratto di deposito in data 31.8.2012, in cui era previsto l’obbligo di custodia a carico della W;
  • La Guardia di Finanza a seguito di indagini svolte presso la W, ha accertato un ammanco di prodotti X per oltre 9 mila tonnellate (v. verbale di constatazione in data 7.6.2013);
  • il valore dell’ammanco non è stato oggetto di contestazione da parte del V; come pure il credito della X è stato ammesso al passivo del fallimento W per oltre 5 milioni di euro;
  • è configurabile in capo al V, quale Amministratore Unico della società fallita, una condotta colposa (o dolosa) riconducibile ad una responsabilità extracontrattuale, invocata dalla ricorrente, anche in violazione degli obblighi di custodia;

atteso che ogni ulteriore verifica e valutazione dovrà essere oggetto del successivo giudizio di merito; ritenuta, altresì, la sussistenza del requisito del periculum in mora, che consente l’imposizione del sequestro conservativo, in quanto: per costante giurisprudenza simile requisito deve essere oggetto di analisi, avendo quali parametri di valutazione l’entità del credito tutelato, l’esistenza di elementi certi e sintomatici del possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. In sostanza, è necessario verificare la sussistenza del rischio che il mantenimento dei beni nella disponibilità del debitore dia luogo a condotte di impoverimento del patrimonio dalle quali derivi l’annullamento della garanzia a tutela del creditore, probabilità tanto maggiore tanto più la consistenza patrimoniale sia modesta, per cui assume rilievo anche l’indagine in punto di fatto da dirigere in tal senso. Quindi il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio: senza che sia necessaria la simultanea presenza di tali elementi; ( conf. Cass. 6042/1998; n. 2081/2002; Cass. SSUU penali, in cui si richiama detto principio a fondamento dell’istituto del sequestro conservativo). - l’assoluta incapienza economica del reclamato si evince dal verbale di sequestro negativo in data 6.6.2013 e dalla mancata intestazione di alcun immobile in proprietà (docc. 4 e 8). E con riferimento al periculum oggettivo, tale rischio è pressoché in re ipsa, poiché l'incapienza del V comporta che qualsiasi disponibilità attiva che sopravvenga, invece di essere destinata alla soddisfazione (pur eventualmente parziale) del credito, ben possa essere destinata ad altri scopi, pur leciti, ma lesivi del diritto della X alla soddisfazione del proprio credito; Tutte le suddette circostanze giustificano il ricorso al provvedimento cautelare invocato, sino alla concorrenza di € ________ come richiesta e valutata equa, stante la perdita economica subita, allo stato, dalla ricorrente. La liquidazione delle spese processuali viene rimessa al giudizio di merito…(omissis)

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