Studio legale Valentini
Associazione Professionale
- C.F. e P.IVA 02239730415
- Via San Francesco, 30 - 61121 Pesaro
- tel. 0721 69345 - fax 0721 69028
- info@avvocatoaldovalentini.it
15.5.2019 - Tribunale di Milano – Ordinanza Est. Arciprete
06/06/2019
…“visto il ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato da Soc. X Unipersonale, volto ad ottenere il sequestro dei beni e crediti di V, sino alla concorrenza, esponendo
atteso che ogni ulteriore verifica e valutazione dovrà essere oggetto del successivo giudizio di merito; ritenuta, altresì, la sussistenza del requisito del periculum in mora, che consente l’imposizione del sequestro conservativo, in quanto: per costante giurisprudenza simile requisito deve essere oggetto di analisi, avendo quali parametri di valutazione l’entità del credito tutelato, l’esistenza di elementi certi e sintomatici del possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. In sostanza, è necessario verificare la sussistenza del rischio che il mantenimento dei beni nella disponibilità del debitore dia luogo a condotte di impoverimento del patrimonio dalle quali derivi l’annullamento della garanzia a tutela del creditore, probabilità tanto maggiore tanto più la consistenza patrimoniale sia modesta, per cui assume rilievo anche l’indagine in punto di fatto da dirigere in tal senso. Quindi il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio: senza che sia necessaria la simultanea presenza di tali elementi; ( conf. Cass. 6042/1998; n. 2081/2002; Cass. SSUU penali, in cui si richiama detto principio a fondamento dell’istituto del sequestro conservativo). - l’assoluta incapienza economica del reclamato si evince dal verbale di sequestro negativo in data 6.6.2013 e dalla mancata intestazione di alcun immobile in proprietà (docc. 4 e 8). E con riferimento al periculum oggettivo, tale rischio è pressoché in re ipsa, poiché l'incapienza del V comporta che qualsiasi disponibilità attiva che sopravvenga, invece di essere destinata alla soddisfazione (pur eventualmente parziale) del credito, ben possa essere destinata ad altri scopi, pur leciti, ma lesivi del diritto della X alla soddisfazione del proprio credito; Tutte le suddette circostanze giustificano il ricorso al provvedimento cautelare invocato, sino alla concorrenza di € ________ come richiesta e valutata equa, stante la perdita economica subita, allo stato, dalla ricorrente. La liquidazione delle spese processuali viene rimessa al giudizio di merito…(omissis)