Società di fatto – Richiesta di sequestro dell’azienda – Competenza di merito arbitrale - Infondatezza

23.6.2021 – Tribunale di Urbino – Ord. Pres. Savino - Est. de Leone

06/07/2021

… “decidendo sul reclamo proposto da X avverso l’ordinanza del 21/12/2020 con la quale il Tribunale di Urbino “in parziale accoglimento del ricorso, autorizza il sequestro giudiziario dell’azienda Farmacia X sita in (omissis) p. iva _______; nomina custode giudiziale Y (omissis il ricorrente N.d.R.) osserva quanto segue Y ha fondato il proprio ricorso cautelare, sia ai sensi dell’art. 670 c.p.c. che ai sensi dell’art. 700 c.p.c., sull’assunto di essere socio di fatto e dunque contitolare della Farmacia sita in (omissis) di cui è titolare X. In particolare il reclamato afferma la nullità ovvero l’inefficacia del contratto di associazione in partecipazione stipulato con il reclamante e l’esistenza tra le parti di una società di fatto per la gestione della farmacia. Tanto a fronte della dichiarata e formalizzata volontà di X di porre fine al contratto di associazione in partecipazione. Il ricorso cautelare non è meritevole di accoglimento e l’ordinanza reclamata deve essere dunque revocata per due motivi assorbenti. In primo luogo la prospettata domanda di accertamento della contitolarità della farmacia non potrebbe mai trovare accoglimento, quantomeno davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria. Invero esula dai poteri di tale autorità l’attribuzione della titolarità della farmacia sia ad una società, di fatto o di diritto, sia a persona fisica diversa da quella a favore della quale è stato emesso il provvedimento amministrativo di autorizzazione. Si noti al riguardo che l’interesse pubblico a che una farmacia non sia esercitata senza la prescritta autorizzazione è addirittura presidiato da una sanzione penale (art. 3 l. 362/1991). Difetta allora il fumus della controversia sulla proprietà o possesso della farmacia perché sulla relativa domanda di merito il Tribunale di Urbino non avrebbe giurisdizione. Se si esclude che il Tribunale possa riconoscere alla pretesa società di fatto la titolarità della farmacia deve altresì escludersi che il Tribunale possa adottare provvedimenti tendenti a salvaguardare i poteri gestori del socio di fatto che non sia anche titolare della farmacia. Sotto diverso angolo visuale non può poi non prendersi atto della volontà di X di porre fine a qualsiasi forma di gestione associata della farmacia. Orbene ove anche si accedesse alla tesi di y, e si ritenesse dunque esistente tra le parti una società di fatto, questa, per effetto della dichiarata volontà di x, sarebbe comunque venuta meno per difetto della pluralità di soci. Né potrebbe ipotizzarsi un provvedimento giudiziario che obblighi uno dei soci di fatto a persistere nella società perché a seguito dello scioglimento della società, anche di fatto, in capo agli ex soci residuano solo poteri, diritti, obblighi ed oneri relativi alla fase (eventuale, trattandosi di società di fatto) della liquidazione. Il che nel caso oggetto del presente procedimento si risolve nella necessità di operare una fotografa contabile della pretesa società di fatto al fine dell’eventuale restituzione dei beni conferiti e della ripartizione dell’attivo. Esigenza cautelare che può essere soddisfatta con strumenti processuali completamente difformi da quelli azionati da Y. Il reclamo, dunque, deve essere accolto e il provvedimento del 21/12/2020 integralmente revocato. (omissis)

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