Sospensione della patente ex art. 223 c. I c.d.s. – ricorso giurisdizionale – pagamento successivo della sanzione – inammissibilità del ricorso –– rideterminazione della durata della sospensione da parte del giudice – sussistenza

19.11.2019 Giudice di Pace di Pesaro – Sent. 306 - Est. D’Aloia

10/12/2019

(Omissis)…. “Il ricorso è inammissibile in relazione al verbale n. 700015103047 Pol. Stra. Fano già oggetto di oblazione da parte dell’opponente (cfr. in atti). Quando alla violazione dell’art. 189 commi 1, 6 e 7 cds (non contestata a verbale in quanto fattispecie di reato) la conseguente sospensione della patente ex art. 223, 1 comma cds ad opera del Prefetto, “costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell’irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell’atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall’accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull’elemento psicologico, dovendo l’autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientra tra quelle previste” (così Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 27509 del 31.12.2014). L’ordinanza deve, pertanto, essere confermata salvo che nei termini di durata temporale. La sospensione provvisoria, proprio per l’anzidetta funzione cautelare, non ha valenza retributiva e neppure deve considerarsi anticipatoria rispetto alla pena ammnistrativa definitiva ipoteticamente irrogata all’esito del processo penale. In tale ambito, tenuto conto delle modalità del sinistro, della condotta successiva dell’opponente e del presofferto periodo di privazione del documento di guida si ritiene che l’esigenza cautelare possa essere contenuta nei limiti di gg. 90 decorrenti dalla data di ritiro della patente. Il parziale accoglimento determina la integrale compensazione delle spese del procedimento. PQM Il giudice di pace di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 204 bis cds, per avvenuto pagamento della sanzione; respinge il ricorso avverso ordinanza ingiunzione U.T.G. di Pesaro Urbino Area III – Sistema Sanzionatorio – Prot. Uscita n. 0059785 del 12.9.2019; accoglie, la domanda subordinata e dichiara cessata – al decorrere del 90° giorno della data del ritiro – la durata della misura cautelare di sospensione provvisoria della patente; compensa le spese.” (Omissis) …  

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