STRADA PUBBLICA – STRADA VICINALE – USO PUBBLICO SU STRADE PRIVATE – ACCERTAMENTO ESISTENZA O ESTENSIONE DIRITTO SOGGETTIVO – GIURISDIZIONE A.G.O. O G.A. – LIMITI G.A. – DINIEGO NULLA OSTA E ISTANZA DI SDEMANIALIZZAZIONE –

15.1.2019 - TAR MARCHE – SENTENZA NR. 33/2019 – PRES. FILIPPI – EST. MORRI

28/01/2019

“ …..  Gli odierni ricorrenti allegano di essere proprietari di terreni, in Comune di Montefelcino, attraversati da un strada in parte utilizzata esclusivamente agli stessi ricorrenti per l’accesso alle relative proprietà e, per il resto, abbandonata da decenni ed inutilizzabile, sia per il transito carrabile che pedonale, essendo occupata da vegetazione spontanea.
 ….. inoltravano, al Comune, istanza di declassificazione della stessa (da strada
vicinale) e di rilascio del nulla osta alla relativa volturazione catastale in proprio favore, essendo gli unici frontisti.
La Polizia Municipale confermava la natura vicinale della strada, il suo utilizzo parziale (da parte dei soli ricorrenti) e il suo inutilizzo per il tratto residuo. Di conseguenza, l’Ufficio Tecnico del Comune formulava, al Consiglio Comunale,
una proposta di deliberazione per declassificare e sdemanializzare la strada in
oggetto, con conseguente cessione ai richiedenti per il prezzo di 2,00 €/mq.
La proposta veniva tuttavia respinta con la delibera, poi impugnata ….
... Con la prima ed articolata censura viene dedotta violazione degli artt. 822, 824 e 825 del Codice Civile, della Legge n. 126/1958, dell’art. 59 della L.r. n. 10/1999, nonché eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti e difetto di motivazione.
In particolare viene dedotto che: lo stato di abbandono della strada, da molti decenni, esclude il permanere di una servitù di uso pubblico come dimostra anche il suo mancato inserimento nell’elenco delle strade comunali; la natura vicinale di tale strada (quindi di proprietà dei frontisti e non più gravata da uso pubblico) rende illegittima la pretesa di un prezzo di cessione (2,00 €/mq); il Comune si sarebbe quindi dovuto limitare ad esprimere un nullaosta all’esercizio delle prerogative dei privati (in questo caso per la volturazione  catastale in proprio favore); il Consiglio Comunale si è invece pronunciato sull’illegittimo presupposto che si trattasse ancora di una strada pubblica (circostanza invece esclusa sia dalla Polizia Municipale che dall’Ufficio Tecnico Comunale), incorrendo pertanto anche in vizio di incompetenza, poiché, sull’istanza in oggetto, si sarebbero dovuti pronunciare la Giunta Comunale o l’organo tecnico ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000, dell’art. 2 del Codice della Strada e degli artt. 2 e 3 del relativo regolamento di attuazione.
…..Le censure vanno disattese.
Occorre innanzitutto ricordare che le controversie circa la proprietà, pubblica o
privata, di strade o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, è
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l’accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 26987/2016; id. n. 6406/2010; n. 1624/2010; Cons. di Stato, Sez. I, n. 352/2018; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1767/2018; TAR Toscana, Sez. III, n. 493/2018).
Il giudice amministrativo può solo disporre un accertamento in via incidentale ex art. 8 del c.p.a. quando la proprietà pubblica della strada o la sussistenza di diritti pubblici di transito sulla strada privata, vengono assunti come  presupposto di un provvedimento autoritativo (ad esempio, l’ordine di ripristino della pubblica  viabilità interrotta da colui che ritiene di poter essere l’esclusivo utilizzatore, quindi per la tutela di interessi oppositivi).
Nel caso in esame, tuttavia, non è in contestazione un provvedimento autoritativo che limita i pretesi diritti di proprietà rivendicati dai ricorrenti, ma un diniego di nulla osta chiesto dal privato (quindi nell’esercizio di un diritto o quanto meno di un interesse pretensivo); richiesta che muoveva da presupposti che gli stessi ricorrenti considerano oggi insussistenti, ovvero la natura pubblica della strada o comunque l’attualità di un interesse alla conservazione dell’uso pubblico in vista di utilizzi futuri (trekking, ecc.).
L’istanza di sdemanializzazione o di declassificazione non sarebbe infatti stata
necessaria qualora i ricorrenti fossero stati subito convinti dell’insussistenza di
qualsiasi pretesa o interesse pubblico al tratto di strada in questione, agendo di
conseguenza mediante aggiornamento (a propria cura) delle risultanze catastali o, al limite, intraprendendo un’azione negatoria davanti al giudice ordinario.
Risulta pertanto irrilevante disquisire su quale fosse stato l’organo competente ad esprimere un mero nulla osta ritenuto non necessario oppure contestare la pretesa, del Comune, di un corrispettivo per la cessione del suolo (cessione peraltro non formalmente avvenuta).
…... In conclusione il ricorso va respinto”.

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