Transazione – nullità per carenza dell’oggetto e/o sua indeterminatezza - condizioni – fattispecie – insussistenza – riempimento abusivo di foglio in bianco – rimedio unico – querela di falso

22.8.2022 – Trib. Bergamo – Sent. n. 1956/2022 – Est. Dimatteo

05/09/2022

1. Prospettazione difensiva attorea. La società X s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare che la transazione novativa stipulata in data 21 luglio (omissis) con la società B s.r.l. è efficace in quanto la sottoscrizione apposta da F, legale rappresentate di quest’ultima, è autentica; allo scopo di accertare tale autenticità parte attrice nell’atto di citazione ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per il caso in cui F, citato in giudizio con la società B, una volta costituitosi disconoscesse la sottoscrizione apposta a suo nome. Parte attrice ha chiesto altresì di accertare e dichiarare che, per effetto della suddetta transazione, nulla deve pagare alla società B s.r.l. a titolo di corrispettivo della cessione dei contratti preliminari del 18 luglio (omissis). 2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si sono costituiti in giudizio la società B s.r.l. e il sig. F che, disconosciuta la firma ai sensi dell’art. 614 c.p.c., hanno chiesto di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta a norme di F sul documento prodotto da parte attrice, abusivamente riempito e comunque contraffatto. 2.1.In via subordinata e riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto di dichiarare come nullo e/o inefficace o, comunque, annullare (per i motivi di cui si dirà nei §§ 6 e 7) il contratto di transazione oggetto di causa. 2.2. In via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza del credito di B s.r.l. di € (omissis) nei confronti della società X s.p.a. e, per l’effetto, di condannare la società attrice al pagamento di tale importo in favore della società convenuta. 3. Interruzione e riassunzione del processo. Nell’udienza del 21 gennaio 2020 parte convenuta ha dichiarato che F è deceduto in data (omissis), come da certificato di morte prodotto sub doc. 6. Con ricorso del 6 febbraio 2020 il processo è stato riassunto su iniziativa della società attrice X s.p.a. 4. Rigetto delle eccezioni formulate da parte convenuta in ordine alla “verità del documento”. Le eccezioni formulate da parte convenuta sub § 2 sono infondate e pertanto devono essere rigettate. La società B s.r.l., come anticipato, ha contestato sia l’autenticità che la genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione a nome F è riferita; tale parte ha dunque contestato la verità del documento, inteso nel suo contenuto estrinseco, vale a dire il suo contenuto nell’esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica (nel presente giudizio non è dunque in contestazione la veridicità della dichiarazione; sui concetti di autenticità, genuinità e veridicità di un documento cfr., ex multis, Cass. n. 18328/2022 da cui è mutuata la suddetta definizione di verità del documento). 4.1. In seguito al disconoscimento della sottoscrizione a nome F apposta sul contratto di transazione oggetto di causa e a fronte dell’istanza formulata da parte attrice ex art. 216 c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica grafologica che ha consentito di accertare l’autografia della stessa e dunque la sua riconducibilità a F. L’indagine grafologica svolta dal consulente tecnico d’ufficio si caratterizza per l’accuratezza e il rigore con cui l’ausiliario del giudice ha svolto l’incarico conferito e ha esposto le risultanze cui è pervenuta con le dovute precisione e chiarezza, senza profili di incoerenza e illogicità, ragion per cui la decisione di questo giudice deve senz’altro giovarsi degli accertamenti tecnici cui è addivenuta l’ausiliario. La consulente ha rilevato innanzitutto che le due sottoscrizioni e le sei sigle apposte sul contratto sono state eseguite dal signor F con franchezza di gettito, con buona velocità esecutiva e in modo naturale e spontaneo da una stessa mano agente. Dallo studio comparativo effettuato tra le firme oggetto di accertamento di autenticità e i reperti autografi del signor F la consulente ha riscontrato numerose, precise, frequenti e incontrovertibili concomitanze grafiche che, osserva la consulente, si concretizzano in analogia grafica e grafologica, nella conformità della posizione e direzione dei caratteri alfabetici, nell’intensità pressoria, nell’individuazione di un medesimo procedimento grafico e motorio, nella costruzione dei caratteri alfabetici. Le peculiarità più intime del gesto grafico, oggetto di specifica analisi alle pagg. 22-29 della relazione depositata dalla consulente e a cui si fa qui rinvio, si manifestano con frequenza e costanza nelle diverse circostanze di stesura e sono indice di automatismo sottoscrittivo personalizzato, ben consolidato e pertanto, conclude la consulente, altamente identificante la grafia di F. A fronte di tale accertamento dell’autenticità della sottoscrizione, deve pertanto essere dichiarata l’autografia della firma apposta a nome di F sulla transazione oggetto di causa. 4.2. Parte convenuta ha eccepito che la transazione prodotta da parte attrice, mai sottoscritta da F, è un documento oggetto di riempimento abusivo o comunque contraffatto, da ritenersi dunque falso. L’eccezione deve essere rigettata in quanto, a livello processuale, si è arrestata allo stadio delle mere affermazioni, prive di supporto probatorio. L’unico rimedio di cui la parte avrebbe potuto avvalersi per far escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore (per escludere, dunque, che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza) è la querela di falso, per il cui esperimento non è stata formulata istanza (sulla querela di falso quale unico rimedio previsto dall’ordinamento per contestare la verità esteriore del documento, sia sotto il profilo della sua autenticità, ove già tacitamente o giudizialmente riconosciuta, sia sotto quello della sua genuinità si rinvia a Cass. n. 18328/2022). 5. Il contratto di transazione stipulata il 21 luglio (omissis). Prima di vagliare la fondatezza delle domande di nullità del contratto di transazione formulate dalla società convenuta (§ 6) vale soffermarsi preliminarmente sulla regolamentazione pattizia cui le parti sono addivenute con la stipula del contratto di transazione oggetto di causa. 5.1. Vale premettere che nel mese di giugno del (omissis) la società B s.r.l. (già W s.r.l.), quale promissaria acquirente, ha sottoscritto con la società Z s.r.l., quale promittente venditrice, due contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto due immobili attigui sito in (omissis), località (omissis) (il cui prezzo di acquisto complessivo era pari ad € (omissis)), versando a titolo di caparra confirmatoria l’importo complessivo di € (omissis). Nel mese di luglio del (omissis) la società B s.r.l. ha ceduto i due contratti preliminari alla società X s.p.a. che si è impegnata a versare quale corrispettivo della cessione l’importo di € (omissis), pari alla caparra confirmatoria sopra versata n.d.r). 5.2. Nel mese di luglio del (omissis), in seguito alla richiesta rivolta alla società X da parte di B di pagare l’importo dovuto quale corrispettivo della cessione, le odierne parti in causa hanno stipulato il contratto di transazione oggetto del presente giudizio con cui hanno regolato ogni rapporto tra loro intercorso in relazione al contratto di cessione nonché ai rapporti dai quali sono scaturiti i Crediti B (cfr. punto 3 della transazione, pag.6). In forza di tale transazione novativa, le parti hanno pattuito l’estinzione del rapporto obbligatorio sorto con la stipula del contratto di cessione, con conseguente estinzione del credito di € (omissis) (l’unico credito riconosciuto in capo all’odierna convenuta è risultato pari ad € (omissis) avente titolo in rapporto diverso). Nelle premesse della transazione, in ordine all’affare sotteso all’acquisto degli immobili, le parti hanno dato atto delle seguenti circostanze: - che il motivo per cui X s.p.a. era divenuta cessionaria dei contratti preliminari – motivo di cui B s.r.l. era a conoscenza, X essendo sua società controllata – risiedeva nella volontà di realizzare un intervento edilizio di ristrutturazione delle due unità immobiliari, da accorpare in un’unica villa, con aumento della volumetria, allo scopo di porre quindi in vendita l’immobile di nuova realizzazione; - che la progettazione del suddetto intervento come la procedura amministrativa di autorizzazione erano state condotte sotto la supervisione della società B e con personale da questa stessa incaricato e coordinato; - che in seguito all’adozione da parte del Comune di (omissis) della determinazione con cui è stata autorizzata la ristrutturazione edilizia, taluni proprietari di un immobile attiguo hanno presentato ricorso al TAR per ottenerne l’annullamento; in seguito al rigetto del ricorso, i ricorrenti hanno proposto appello davanti al Consiglio di Stato, pendente al momento della stipula della transazione. 5.3. Nelle stesse premesse, in ordine all’insorgenza tra loro di una lite, le odierne parti in causa hanno dato atto che: - la pendenza della controversia davanti al giudice amministrativo ha inibito la commerciabilità dell’immobile; - l’eventuale accoglimento delle domande dei ricorrenti minerebbe per X s.p.a. la possibilità di realizzare l’affare di cui si è detto nel § che precede, I alinea; - che la società X, sempre a causa della pendenza del processo amministrativo, ha subito sia un aggravio di costi per oneri finanziari, tecnici e professionali, sia una perdita di guadagno e della chance di guadagno. In particolare, vale evidenziare che le parti, per descrivere l’insorgere della lite, hanno puntualizzato che: - davanti al giudice amministrativo sono emerse una serie di questioni, di fatti e circostanze dal cui accertamento conseguirebbe un giudizio di responsabilità risarcitoria in capo alla società B s.r.l. nei confronti di X, per aver in modo scorretto e negligente curato tanto la progettazione dell’intervento che la procedura amministrativa di autorizzazione di cui si è detto nel § che precede. 5.4. A fronte del prospettarsi di tale danno, ulteriore rispetto a quello giù subito, le parti – al contempo regolamentando l’estinzione di un diverso rapporto obbligatorio tra loro sussistente – hanno pattuito la rinuncia di X a far valere le proprie pretese risarcitorie, sia attuali che future, nei confronti della società B e la rinuncia da parte di quest’ultima di far valere nei confronti di X il credito di € (omissis). 6. Rigetto della domanda di nullità del contratto formulata da parte convenuta. Parte convenuta ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di transazione per indeterminatezza dell’oggetto e per difetto del requisito della causa. Tali domande sono infondate e pertanto devono essere rigettate. 6.1. B ha eccepito che, ex artt. 1418, II comma, 1325 e 1346 cod.civ., la transazione è nulla per difetto del requisito dell’oggetto e/o comunque per indeterminatezza dello stesso; la convenuta ha eccepito che il contratto non indica i presunti danni che sarebbero derivati alla società X e che costituiscono l’oggetto della transazione, né nel contratto è presente la loro quantificazione: nel contratto, sostiene la parte, si rinviene solo una apodittica affermazione di una presunta responsabilità risarcitoria in capo a B s.r.l. per generici fatti e circostanze, senza alcuna ulteriore e migliore precisazione. Tale prospettazione non merita di essere accolta. Premesso che la lite (in atto o potenziale che sia) rappresenta il presupposto della transazione e non già il suo oggetto ed evidenziato che per oggetto della transazione deve intendersi la situazione giuridica controversa, dal chiaro testo della transazione e già in virtù dunque del canone ermeneutico dell’interpretazione letterale non può che rilevarsi la determinatezza della situazione controversa dedotta nel contratto e relativa ai danni attuali e potenziali patiti dall’odierna attrice a fronte della loro riconducibilità alla responsabilità dell’odierna convenuta: al momento della stipula del contratto di transazione le parti hanno evidentemente valutato come prevedibile il verificarsi dei danni, da un lato, e l’accertamento della responsabilità risarcitoria dall’altro: a tale convincimento le parti sono addivenute in virtù della considerazione ed esame di quei fatti e circostanze emersi in seno al contenzioso amministrativo davanti al TAR, prima, e al Consiglio di Stato, poi, di cui parte convenuta lamenta la genericità di formulazione nel testo del contratto. Ebbene, ai fini del giudizio sulla validità del contratto di transazione il richiamo per relationem a tali fatti e circostanze (pur in mancanza di specificazione degli stessi) ha in realtà una portata positiva in quanto rivela che le parti sono addivenute alla decisione di transigere dopo aver valutato elementi fattuali a loro conoscenza e la cui portata deve essersi posta al loro concorde giudizio in misura tale da prospettare come ragionevole il verificarsi di danni per la società X imputabili alla società B. In sintesi, il contratto di transazione è valido in quanto sussiste (non già la determinatezza dei diritti controversi, requisito questo non richiesto ai fini della validità della transazione, ma) la adeguata determinatezza dei termini controversi, per come soggettivamente considerati e valutati. 6.2. La società convenuta ha eccepito l’insussistenza della causa del contratto in quanto il verificarsi dei danni lamentati da X non erano stati accertati al momento della stipula della transazione (erano anzi stati esclusi in primo grado dal TAR), con evidente insussistenza del benché minimo danno in capo a X, difettando conseguentemente il requisito delle reciproche concessioni, sulla cui sussistenza, precisa parte convenuta, non ha alcuna rilevanza la pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato. Tale prospettazione non merita di essere accolta. Nei termini eccepiti da parte attrice, deve osservarsi che dall’alea del giudizio amministrativo pendente in secondo grado discende la sussistenza della res dubia per far cessare la quale le parti hanno deciso di addivenire a reciproche concessioni, l’una rinunciando a far valere la ragionevolmente prevedibile azione di risarcimento dei danni, l’altra a far valere la propria pretesa creditoria sorta con la cessione dei contratti preliminari. L’assunta diversa consistenza del valore economico delle due pretese non incide, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sul carattere commutativo del contratto non escluso dall’eventuale squilibrio delle relative prestazioni cui ciascuna delle parti si è obbligata tenendo conto delle reciproche pretese, anche se in ipotesi infondate, ed in vista delle definizioni di tutti i possibili contrasti, non essendo richiesto un rapporto di equivalenza tra datum e retentum (termini mutuati da Cass. n. 5139/2003). 7. Rigetto della domanda di annullamento del contratto formulata da parte convenuta. La domanda formulata da B s.r.l. ai sensi dell’art. 1971 cod.civ. deve essere rigettata perché parte convenuta non ha in alcun modo soddisfatto l’onere della prova: la parte si è limitata ad affermare che la società X fosse consapevole della temerarietà della sua pretesa e ritiene che tanto sia inferibile dal testo della transazione stessa atteso che da questo emerge, da un lato, il mancato accertamento dei danni lamentati, dall’altro l’irrilevanza ai fini dell’efficacia del contratto dei motivi per cui la società X si sarebbe risolta a stipulare il contratto di cessione dei due preliminari. E’ di tutta evidenza che, limitandosi a tali affermazioni, la convenuta che ha agito in via riconvenzionale non ha fornito alcun supporto probatorio né ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo né di quello soggettivo richiesti dalla fattispecie contemplata dall’art. 1971 cod.civ. Tanto è ampiamente sufficiente per fondare il rigetto di tale domanda, null’altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulta infatti puramente superflua. 7. Spese di lite e di giustizia. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (omissis).

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