13.1.2012 TRIBUNALE UDINE – ORDINANZA – EST. CHIARELLI

Sequestro Giudiziario di Imbarcazione reso ex art. 669 sexies c.p.c. – ordinanza di conferma – fattispecie (Trattasi della ordinanza con la quale il G.D., nel contraddittorio delle parti, ha confermato il proprio decreto 27.10.2011 vedi infra).

13/01/2012

…” Atteso, per quanto concerne la notificazione del ricorso e del decreto che, entro il termine perentorio del 21.11.11 concesso dal giudice, la società ricorrente ha tempestivamente effettuato tutte le formalità a suo carico, funzionali al perfezionamento del procedimento di notifica mediante invio del piego al Commissario della Legge della Repubblica di S. Marino ed al Segretario di Stato, forme di notifica rituali ai sensi della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra Italia e San Marino del 31 marzo 1939 (resa esecutiva con L. 6 giugno 1939 n. 1320), nonché della convenzione dell’AIA, entrata in vigore per lo Stato di S. Marino nel novembre 200 “… . …” Visto che comunque la società resistente si è costituita in giudizio, difendendosi nel merito e prendendo specifica posizione su tutte le questioni dedotte dalla controparte ed in ogni caso sono stati anche concessi ulteriori termini per le integrazioni delle difese, sicché certamente non può reputarsi concretizzata alcuna violazione del contraddittorio. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza ai sensi dell’art. 10 L. 218/95 e dell’art. 18 comma 2 c.p.c. poiché l’imbarcazione attualmente si trova in Italia presso il Porto di A, la società resistente ha sede legale nella Repubblica di S. Marino, mentre la ricorrente ha la propria sede in Udine. Rilevato che non vi è dubbio sussista una controversia in ordine alla proprietà dell’imbarcazione che è stata alienata dalla Soc. M. a due diversi acquirenti (ossia la ricorrente e la resistente), tanto è vero che la ricorrente ha chiarito di voler agire in seguito nel merito per accertare la propria qualità di proprietaria dell’imbarcazione di cui si tratta ed ottenere il risarcimento dei danni patiti in tale veste. Atteso per quanto concerne il fumus boni iuris, che l’intestazione alla resistente secondo quanto emerge dal decreto di sequestro preventivo (penale) del Tribunale di V (provvedimento certamente valorizzabile ai fini dell’accertamento della sussistenza di un fumus di probabile fondatezza della pretesa del ricorrente), era assolutamente simulata e fittizia, rientrando in una complessa ed articolata serie di “artifici e raggiri” volti a mascherare la reale natura della compravendita documentata nella scrittura privata da considerarsi di fatto un operazione di sale and lease back tra la resistente e la soc. M. essendo l’imbarcazione rimasta sempre nella disponibilità effettiva ed esclusiva della soc. M. Dato che l’imbarcazione non ha mai avuto alcun legame effettivo – ai sensi della convenzione di Montego Bay – con lo Stato di S. Marino poiché non è mai stata nella disponibilità della società resistente o di utilizzatori cittadini di S. Marino, sicché la sua preventiva iscrizione presso i registri navali di quello Stato appare – ad una prima sommaria valutazione – fittizia. Atteso che questa articolata operazione di sale and lease back era stata posta in essere, secondo quanto affermato dal GIP in frode alla legge al fine di sottrarre l’imbarcazione al pagamento dell’IVA dovuta e per aggirare l’applicazione delle disposizioni del Codice Doganale Comunitario. Considerato che, dunque, vi è un fumus di probabile nullità per frode alla legge della vendita effettuata da M a favore della resistente e da ciò consegue che vi sono elementi per ritenere, sulla base della sommaria cognitio che caratterizza i procedimenti cautelari, che l’odierna ricorrente abbia validamente acquistato e registrato il bene di cui si tratta. Dato che l’utilizzatore W ha sottoscritto il verbale di consegna del bene oggetto del leasing e non vi sono elementi in atti dai quali si possa dedurre, con la dovuta sicurezza, che la ricorrente fosse consapevole di eventuali condotte truffaldine o collusive con la venditrice da parte di quest’ultimo. Rilevato, inoltre, che per il sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesta dall’art. 670, n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso. Atteso che un periculum di tale natura è certamente sussistente nel caso di specie, poiché l’imbarcazione per la sua stessa natura può in qualunque momento essere spostata altrove e divenire irreperibile. Reputato che, perciò non sono emersi elementi che inducono a discostarsi dalla precedente decisione adottata con decreto inaudita altera parte. …” Conferma i propri provvedimenti assegna alle parti il termine massimo di legge per l’inizio del giudizio di merito” …

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