Accesso agli atti – accertamenti Polizia Municipale – abusi edilizi – opposizione – diniego – ricorso ex art. 116 cpa – motivazione istanza per relationem – potenziale utilità – vicinitas – sussistenza – accoglimento.

13.1.2025 TAR Marche Sent. 7-2025 - Pres. IANIGRO Est. De Mattia

25/02/2025

-omissis- (Si impugna n.d.r.) la nota OMISSIS con la quale si è rigettata l’istanza di accesso agli atti formulata da OMISSIS nonché per l’accertamento del diritto di accesso dell’istante ai documenti richiesti e per la conseguente condanna alla integrale ostensione degli stessi. OMISSIS Vero è che 1. Con istanza OMISSIS la ricorrente, richiamando il pendente procedimento civile avanti alla Corte di Appello di OMISSIS nonché allegando l’esposto-segnalazione depositato presso la Procura della Repubblica di B (da valere quale motivazione, anche per relationem, dell’istanza), chiedeva l’ostensione e la copia “degli accertamenti svolti dall’Ente” sui denunciati abusi edilizi interessanti la proprietà del controinteressato C al Comune di B. Ottenuto il nulla osta all’accesso da parte della Procura della Repubblica e inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati, l’Amministrazione concludeva detto procedimento con il diniego di accesso qui impugnato, motivato sul rilievo che non sarebbe stato rappresentato un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso tale da poter bilanciare le dichiarazioni di opposizione all’ostensione del controinteressato. A dire dell’Amministrazione, il procedimento civile innanzi alla Corte di Appello di A sarebbe giunto alla fase decisoria con l’impossibilità di presentare ulteriore documentazione e, con riferimento alla vicinitas, non sarebbe specificato quale sia l’elemento legittimante la posizione dell’istante né la lesione del diritto di proprietà. Ritenendo tale diniego illegittimo, parte ricorrente è insorta con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendone l’annullamento e, previo accertamento del proprio diritto all’accesso, chiedendo la condanna della resistente Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta OMISSIS. Si sono costituiti in giudizio, per resistere,  il Comune di B il controinteressato C OMISSIS. Il TAR ha così motivato: “…2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. In base al principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 18 marzo 2021, “… in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” (cfr. paragrafo 20). L’istanza di accesso per cui è causa è motivata con riferimento alle esigenze difensive della ricorrente nel procedimento pendente presso la Corte di Appello di  OMISSIS e ha ad oggetto la richiesta di copia degli atti relativi agli accertamenti svolti dall’Amministrazione B in esito all’esposto inoltrato dalla medesima OMISSIS, allegato in copia all’istanza di accesso. E’ evidente che le argomentazioni di cui all’allegato esposto e alla correlata nota costituiscono parte integrante della motivazione posta a sostegno della richiesta di ostensione: in esso l’istante già chiedeva di essere informata sugli esiti della segnalazione, circostanziata rispetto ai presunti abusi edilizi interessanti la vicina proprietà e potenzialmente lesivi dei propri diritti. L’istanza di accesso così formulata, pertanto, non può dirsi generica, risultando invece chiara l’esigenza difensiva della ricorrente anche in termini di potenziale utilità. Costituisce, inoltre, ius receptum che l’Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento medesimo e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241/1990 (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. IV, 6 maggio 2024, n. 8892), situazione quest’ultima non ravvisabile nel caso in esame. 2.1. Sotto altro profilo, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il requisito della vicinitas è sufficiente ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti: esso sussiste in capo al confinante, ma anche al frontista e a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi o anche ivi residenti o aventi altro titolo di frequentazione), i quali sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi e rivestono, di conseguenza, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine all’osservanza di tali limiti (ex multis, TAR Campania Napoli, sez. III, 27 settembre 2024, n. 5134; TAR Lombardia Milano, sez. V, 26 aprile 2024, n. 1262; TAR Sicilia Palermo, sez. IV, 27 marzo 2024, n. 1098). -OMISSIS-

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