Studio legale Valentini
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8.6.2022 – Trib. Milano Sez. Spec. Impresa – Sent. 5033/2022 – Pres. Est. Simonetti
13/06/2022
… “La soc. X ha convenuto in giudizio con citazione notificata in data 12/07/2019 il Sig. P e ha proposto domanda di condanna al pagamento della somma di 500.000 euro a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 e art. 2395 c.c.L’attrice, a fondamento della sua domanda, ha allegato in fatto che:
[1] Cfr. art. 2395 c.c. [2] Luglio 2019 [3] Nel periodo temporale che va dal novembre 2011 al gennaio 2013 nello stabilimento di (omissis), furono movimentati 5.404 camion per il trasporto del prodotto [4] A sostegno della tesi della tollerabilità dell’ammanco il convenuto cita la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 6D del 18 giugno 2015 [5] Rettificando il bilancio con i dovuti debiti tributari, gli accantonamenti per costi di bonifica, le svalutazioni dei crediti deteriorati, i costi di acquisto di merce non pagata, il capitale sociale si sarebbe azzerato ben prima della dichiarazione di fallimento e gli amministratori avrebbero avuto l’obbligo di mutare la gestione della società da ordinaria in conservativa ai sensi dell’art. 2486, anche a tutela dei creditori sociali come X. [6] Cfr. p. 1-2, relazione ex art. 33 L. Fall. [7] Oltre a X il verbale della Guardia di Finanza del 7 giugno 2013 analizza la vicenda analoga occorsa a A S.p.A. (cfr. p. 42 ss., doc. 8, atto di citazione). [8] Si pensi alla costituzione della società B Y Ltd. in joint venture con W Ltd. per entrare nel mercato del trading su prodotti derivati dagli olii vegetali (biodiesel e altri). [9] Cfr. art. 646 c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni”. [10] La dichiarazione del curatore del fallimento B spa, doc. depositato in data 18.3.2021 dalla difesa dell’attrice, porta a ritenere che la danneggiata non otterrà alcuna distribuzione in sede fallimentare. [11] Come precisato anche a pagina 2 della conclusionale.