ART. 615-BIS c.p. -ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento a terzi-revoca – ragioni

17.12.2024 - GIP Tribunale di Urbino - ordinanza - Rel. CANTALINI

24/12/2024

- OMISSIS – Rilevato che X è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con provvedimento eseguito in data omissis 2024; Vista la richiesta di revoca della misura formulata dal difensore dell'indagata in sede di interrogatorio di garanzia; Preso atto del parere negativo espresso dal Pubblico Ministero in udienza; OSSERVA All'esito dell'interrogatorio di garanzia dell'indagata ed esaminata la copiosa documentazione dalla stessa prodotta in udienza, ritiene questo Giudice che possa essere data una differente lettura della situazione fattuale che aveva portato alla irrogazione della misura e che, pertanto, la stessa debba essere revocata per il venir meno delle esigenze cautelari. La vicenda oggetto del presente procedimento, infatti, prende le mosse dalla denuncia-querela sporta da A per gli asseriti comportamenti vessatori e molesti tenuti dalla sua ex moglie, X, la quale lo avrebbe insistentemente e ripetutamente molestato con pedinamenti ed intromissioni nella sua vita privata mediante foto e video riprese di lui e della sua nuova compagna (oltre che, ingiuriatolo, mediante numerosi messaggi di testo). Come anticipato, tuttavia, la narrazione dei fatti offerta dall'indagata e la documentazione dalla stessa depositata in sede di interrogatorio di garanzia hanno restituito una visione del quadro fattuale maggiormente completa e decisamente differente rispetto a quella ab origine ipotizzata da questo Giudice e dal Pubblico Ministero richiedente. Dai predetti atti, difatti, è emerso come tra l'indagata e la persona offesa penda da anni contenzioso di famiglia, essendo attualmente in atto il giudizio di divorzio a seguito di quello per separazione definito recentemente con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona. La vicenda oggetto del presente procedimento penale, pertanto, deve essere inquadrata ed interpretata tenendo debitamente in considerazione l'esacerbante litigiosità e animosità reciproca che, da anni, caratterizza i rapporti tra le parti: in continua e costante disputa per questioni economiche assegno di mantenimento, assegno divorzile e assegno per il figlio minore) e per questioni legate alla concreta gestione del figlio minorenne P. Nell'ambito di tale quadro fattuale (puntualmente emergente, per come descritto, dagli atti del giudizio civile depositati dall'indagata e dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Ancona a conclusione del giudizio di separazione) si inseriscono quindi le condotte contestate alla X che, tuttavia, devono essere necessariamente ridimensionate nella loro portata offensiva. Come dall'indagata riferito in sede di interrogatorio di garanzia, invero, è emerso come le foto e i video della persona offesa dalla stessa effettuati, siano state scattate quasi esclusivamente alla vettura aziendale del A con l'evidente scopo di documentarne l'uso promiscuo da parte dell'uomo (evidente in quanto trattasi di foto oggetto di lecita produzione documentale nel giudizio di divorzio attualmente pendente); e ciò, come è logico ritenere, nell'intento di dimostrare l'eventuale possesso di maggiori disponibilità economiche da parte del predetto per ottenere un suo maggior contributo al mantenimento del figlio (e della ex moglie). AI di là di un paio di episodi comunque ammessi dalla X in sede di interrogatorio, peraltro, non solo è emerso che, il più delle volte, le fotografie sono state scattate dalla donna senza esser mai vista dalla p.o. ( circostanza, questa, peraltro evinci bile dalla stessa querela ove P dichiara di esser venuto a conoscenza di molte foto solo dopo averle viste depositate nell'udienza civile), ma è anche emerso come le stesse siano state effettuate in momenti di necessario incontro tra i due (ovvero al momento della riconsegna del figlio o presso l'istituto scolastico del medesimo); circostanza, questa, che di fatto ridimensiona il carattere "molesto" del comportamento. Ma v'è di più, in ragione della già riferita smodata animosità tra le parti, è emerso dagli atti prodotti dalla difesa della X come i comportamenti latu sensu molesti siano stati, nel tempo, assolutamente reciproci, avendo anche A richiesto di produrre in giudizio (cfr. verbale di udienza civile del omissis 2024) fotografie raffiguranti il mobilio della casa di residenza della ex moglie e la facciata della medesima. Anche i messaggi di testo depositati dal querelante e riportanti le ingiurie allo stesso proferite dall'indagata, diversamente dal momento dell'applicazione della misura cautelare, sono risultati esser stati estrapolati da conversazioni ben più lunghe e risalenti (cfr. estrazione messaggi di testo depositati all'udienza del 16 dicembre 2024); conversazioni, queste, che oltre a testimoniare ulteriormente l'acredine esistente tra le parti, presentano diverse ingiurie reciproche (potendosi leggere, tra i medesimi, lo stesso A appellare l'indagata come omissis. è evidente, pertanto, come in un tale contesto fattuale di reciproche e mai sopite animosità e ripicche, non possa in alcun modo ritenersi sussistente alcuna esigenza cautelare sottesa alla tutela della persona offesa; non solo non avendo la X dall'ottobre 2024, commesso ulteriori condotte (come riferito a sommarie informazioni dal A a seguito della querela), ma non potendo lo strumento cautelare in alcun modo essere utilizzato strumentalmente nei giudizi civili tra le parti in causa. P.Q.M. Visto l'art. 299 c.p.p., Revoca la misura cautelare in atto nei confronti di X ; -         omissis -

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